dema

Membro Attivo
Proprietario Casa
Chiedo scusa se pongo domande probabilmente gia' fatte, ma non sempre leggo sul sito. Ho affittato il mio alloggio ad una ragazza marocchina che conosco da tanti anni, per tale motivo non le ho messo un affitto alto e non le ho chiesto alcuna caparra. Nel frattempo si e' sposata e suo marito e' venuto ad abitare con lei. Lei lavora par time come segretaria lui e' disoccupato. L'affitto viene pagato regolarmente ( a parte due volte che non si e' accorta che non aveva la disponibilita' sul conto corrente) ma per quanto riguarda le spese condominiali e' indietro di tanto (piu' o meno ha versato 500 euro su 1700 dovuti). L'amministratore ci ha inviato una raccomandata per la sua inadempienza. Il mio problema e' l'amicizia che c'e' tra di noi, capisco le sue difficolta', ma io non posso e non voglio pagare il suo debito. La prima scadenza (contratto 3+2) sara' il 31/12/2014. C'e' la possibilita' di mandarla via prima della scadenza? Lo sfratto si puo' dare solo per morosita o per altri motivi? Amichevolmente lei puo' uscire perche' non riesce a pagare le spese? Qualche tempo fa avevo chiesto se potevo far subentrare uno dei miei figli che sono rimasti senza lavoro, ma potrebbero entrare solo dopo la prima scadenza oppure quando? Grazie
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore. L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. --- Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781

In caso di morosità senti un legale per la procedura di sfatto, purtroppo sarà una cosa lunga.
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno,
il locatore può disdettare il contratto soltanto allo scadere del terzo anno e soltanto qualora ricorra una delle tassative ipotesi di cui alla legge 431/98 (le ipotesi le troverà anche nel testo dell'accordo fra Comune ed Associazioni e, molto probabilmente, anche nel testo dello stesso contratto di locazione).
La procedura di sfratto può essere instaurata per morosità o per finita locazione.
Nel suo caso, naturalmente, sarà possibile procedere con lo sfratto per morosità.
Trattandosi di mancato pagamento di oneri condominiali, ai sensi dell'art. 5 legge 392 del 1978, la morosità dovrà essere equivalente o superiore all'importo di due mensilità di canone di locazione.
Valuti con attenzione l'opportunità di intraprendere una procedura di sfratto: i tempi per ottenere il rilascio dell'immobile non sono mai certi, nè brevi. D'altra parte, se la conduttrice adempie generalmente con regolarità, possono esserci ancora margini per ritenere economicamente conveniente l'accordo.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Buongiorno,
il locatore può disdettare il contratto soltanto allo scadere del terzo anno
Mi spiace ma non è vero. Il locatore può dare disdetta anche subito dopo la firma del contratto. Faccio l'esempio:
Dati:
- Tipo contratto: 3+2
- Decorrenza contratto: 1° gennaio 2013
- Esigenza: Il locatore vuol che il figlio vada ad abitare nella casa locata la mattina del 1° gennaio 2016.
Conclusione:
Il locatore dà disdetta quando vuole (non solo a ridosso di 6 mesi prima) fissando come rilascio le ore 24,00 del 31 dicembre 2015.
Sballo? Se sì, dove?
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Jaco hai ragione in linea teorica, ma se il figlio, un anno prima della scadenza decide di trasferirsi definitivamente in Australia perchè non sopporta più di vivere in un Paese in disfacimento come l'Italia, il locatore è costretto a spendere i soldi della R.R. per annullare la desdetta.
 

Avvocato Luigi Polidoro

Membro Attivo
Professionista
Chiedo venia, mi sono espresso male: volevo intendere che la disdetta potrà spiegare efficacia soltanto allo scadere del terzo anno, fermo restando che essa, come correttamente precisato da Jac0, può essere inviata anche prima dei sei mesi precedenti la scadenza.
La domanda posta da dema, infatti, non riguardava tanto i tempi per l'invio della disdetta, quanto la possibilità di mandar via la conduttrice PRIMA della scadenza.
In parole povere il locatore può disdettare quando vuole, ma non può pretendere che l'immobile gli venga restituito prima dello scadere del terzo anno.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Jaco hai ragione in linea teorica, ma se il figlio, un anno prima della scadenza decide di trasferirsi definitivamente in Australia perchè non sopporta più di vivere in un Paese in disfacimento come l'Italia, il locatore è costretto a spendere i soldi della R.R. per annullare la desdetta.

L'Italia NON è in disfacimento, mettiamoci in testa che è come l'Italia del primo dopoguerra: dunque, se non giriamo in canottiera rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo.
Viva l'Italia, viva gli Italiani, viva Garibaldi e Mazzini!
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Avvocato,
la sua risposta era chiarissima anche prima, ma al nostro amico Jaco piace scherzare. La scritta in rosso lo lasciare intendere.
Buon Ferragosto a tutti.
 

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