silvin

Membro Ordinario
Proprietario Casa
ciao a tutti sono nuova del forum, o meglio mi sono iscritta da parecchio e consulto spesso le discussioni.
leggevo sulle reti oscuranti di fronte alle finestre ; non so se centra con quella che è la mia curiosità
Finestra di ristorante di 2mX1,20m , altezza da terra 90cm , completamente apribile, da sul mio giardino privato.. (sono proprietaria)Ho chiesto più volte al conduttore di applicare a mie spese un opalino in modo da garantire privacy a me e a lui . Lo stesso mi ha ignorato e per avere un'pò di privacy in attesa di una sua risposta (o del proprietario)ho messo davanti su rotelle delle piante.
Quali leggi si occupano di questa cosa? magari potrei parlarne direttamente con il proprietario lui ha dei doveri? Grazie
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
cc Art. 900. Specie di finestre.
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

A quanto pare il tuo vicino ha una veduta e tu non puoi impedire che questo possa godere della finestra in modo completo mettendoci davanti qualche cosa, c'è una sentenza simile riguardante il balcone, per cui non si può precludere la vista e l'aria;

Con una recente sentenza (Giudice di Pace di Napoli – V^ Sezione Civile – dott. G. Gattoni) è stato confermato l'orientamento giurisprudenziale di questo Ufficio, secondo il quale "Costituisce grave disagio, che supera la normale tollerabilità, il comportamento del condòmino che sia solito lasciare ad areare ed asciugare fuori dal proprio balcone coperte e lenzuola, per tutta la loro lunghezza, fino a coprire parte del balcone dell’appartamento sottostante, impedendo così che filtri la luce e che passi regolarmente l’aria, ...
 

GIANLUCA69

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tra la finestra del vicino ed il tuo fondo devono esserci 1,5 mt; se però l'apertura della finestra è stata fatta da più di venti anni, a favore del fondo del vicino, è stata acquistata, per usucapione, una servitù di veduta; nel primo caso hai a disposizione l'azione di accertamento negativo di servitù, per violazione dell'art. 905 c.c. ed eventuale richiesta di risarcimento danno (che non richiede alcuna prova, in quanto consistente nella stessa violazione, da liquidarsi in via equitativa) che potrai entrambe proporre previo esperimento di tentativo di mediazione (nel corso del quale potresti chiedere ed ottenere l'installazione dell'opalino però a spese del vicino: considera infatti che con l'azione di a. n. s., se accolta, ti è riconosciuta la totale chiusura della finestra a cura e spese del convenuto); nel secondo caso sarà il vicino che per resistere alla condotta lesiva -l'installazione prolungata di piante su rotelle a meno di tre metri dalla finestra, piuttosto che un atto a difesa della privacy, costituisce un atto emulativo, ai sensi dell'art. 833 c.c.- del suo potere di esercitare detta servitù (per la cui tutela e senza previa mediazione avrà facoltà di agire con azione di possessoria, ottenendo in via cautelare un provvedimento interdittivo oltre eventuale risarcimento danni a tuo carico), se vuole eventualmente anche respingere una tua azione di a. n. s. sarà tenuto ad esperire, previo tentativo di mediazione, l'azione di accertamento di avvenuta usucapione per possesso ultra ventennale, pacifico, continuato e non interrotto; spero di essere stato chiaro..ciao
 

Rosario1955

Membro Attivo
Proprietario Casa
in ogni caso credo che ,l'apertura dovrebbe essere verso l'interno e non verso la tua proprietà e dovrebbe mettere delle sbarre di ferro,comunque se hanno un diritto dovresti trovarlo scritto sul rogito.
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
devo fare alcune precisazioni: se il vicino esercita dalla finestra una servitù di veduta acquistata per usucapione oppure, comunque, la finestra è stata aperta da più di un anno, il proprietario confinante, per non incorrere in lesioni del diritto altrui o in turbative o molestie al potere di fatto di esercitare tale veduta, deve rispettare l'art. 905 c.c. e, quindi, installare le piante ad una distanza non inferiore a tre metri dalla finestra, sia frontalmente, che obliquamente; riguardo all'altezza della siepe, occorre rispettare le prescrizioni del regolamento edilizio, solitamente 2/2,5 mt; peraltro, al di là dell'altezza, anche quando si rispetta la distanza di tre metri, è possibile, specie se l'altezza, comunque, riduca sensibilmente l'esercizio della veduta, incorrere in un atto emulativo, perseguibile ai sensi dell'art. 833 c.c.; se al contrario, la finestra è stata aperta da meno di un anno, sarà il proprietario confinante, a poter chiedere ed ottenere, entro e non oltre l'anno dall'avvenuto spoglio (del suo possesso di esercitare sul suo fondo il diritto di proprietà libero da pesi che gravino sul fondo medesimo) un'azione di reintegrazione nel suo possesso (previo esperimento di mediazione); l'eventuale condotta ostativa di tale spoglio (quale appunto la collocazione di siepe a distanza inferiore di tre metri) può configurare un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, penalmente punibile ex artt. 392, 393 c.p.; è difficile da digerire ma così è
 

silvin

Membro Ordinario
Proprietario Casa
tra la finestra del vicino ed il mio fondo non c'è 1,5 mt;
l'apertura della finestra è stata fatta sicuramente da più di venti anni perchè in origine era immobile unico diviso poi successivamente in più appartamenti.io e vicino sul p.terra con in comune il muro su cui c'e qsta veduta che da sul mio fondo altri due al primo piano. sul rogito e libro mastro non ci sono segnate servitù ad altri.
In sostanza la finestra è una veduta e il vicino può tranquillamente aprirsela scavalcare il davanzalino che è alto dal pavimento del mio fondo 90 cm ? e non esistono differenziazioni se il vicino è un pubblico esercizio e io sono privato?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
tra la finestra del vicino ed il mio fondo non c'è 1,5 mt;
l'apertura della finestra è stata fatta sicuramente da più di venti anni perchè in origine era immobile unico diviso poi successivamente in più appartamenti.io e vicino sul p.terra con in comune il muro su cui c'e qsta veduta che da sul mio fondo altri due al primo piano. sul rogito e libro mastro non ci sono segnate servitù ad altri.
In sostanza la finestra è una veduta e il vicino può tranquillamente aprirsela scavalcare il davanzalino che è alto dal pavimento del mio fondo 90 cm ? e non esistono differenziazioni se il vicino è un pubblico esercizio e io sono privato?
Se è così si tratta di una servitù del buon padre di famiglia cc art. 1062, e/o acquisita per usucapione ventennale, nulla puoi fare, solamente accettare la cosa come sta, oppure concordare un'altra utilizzazione e visibilità della finestra del e con il vicino, probabilmente onerosa.
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
la situazione è quella disciplinata dall'art. 1062 c.c.: la servitù a favore dell'appartamento del vicino che grava sul tuo fondo si è legittimamente costituita con l'avvenuto frazionamento dell'edificio fatta dal precedente costruttore-venditore; è diffusa nei condomini tra le varie porzioni di piano che si affacciano sul fondo del piano terra o dalle quali viene esercitata una veduta reciproca obliqua sull'appartamento adiacente; un eventuale regolamento (peraltro obbligatorio quando gli appartamenti sono di numero superiore a dieci) potrebbe prescrivere eventuali elementi di arredo atti a riparare dal o ad impedire il relativo affaccio; lo stesso eventuale regolamento potrebbe vietare che l'appartamento sia destinato ad esercizio pubblico, anch'esso, altrimenti soggetto alle regole privatistiche sinora esaminate peraltro rimanendo privata la proprietà del medesimo; da verificare l'applicazione al caso concreto della disciplina di cui all'art. 844 c.c. in tema di immissioni intollerabili; ciao
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
art. 844 c.c. in tema di immissioni intollerabili
Centrato! cara, cerca su google questo che ti ho copiato-incollato

l'art.844 ...omissis....è un’azione a tutela del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e legittimati a proporla sono i titolari di questi diritti e si inquadra nell’archetipo dell’azione negatoria servitutis, predisposta a tutela della proprietà, regolata dall’art. 949 c.c., e rivolta ad eliminare le cause delle dette immissioni sia con la totale rimozione dell’attività svolta dal vicino, sia con l’attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad evitare la denunciata situazione dannosa;

2) ha anche natura personale, come si legge anche dalla sentenza del 2011, in quanto improntata a “respingere turbative e molestie di fatto”, ovvero volta ad ottenere l’attribuzione di un indennizzo commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo, dipendente dalle immissioni stesse, ovvero consentendo le immissioni contro pagamento di un’indennità a carico dell’immittente ed a favore del proprietario del fondo soggetto alle immissioni medesime.

nega la servitù addirittura! con la sentenza del 2011 la corte di cassazione si spinge più in profondità e parla di molestie di fatto. Non vi è alcun dubbio, (suvvia decine e decine di clienti che guardano dentro casa) che avresti la meglio di fronte ad un giudizio, così come stiamo dando. Fotocopia queste e presentale al ristoratore. Quello che chiedi è davvero poco per quello che otterresti in giudizio.
 

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