nubu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
mi rivolgo ancora alla vostra esperienza per un fatto che mi ha "almeno" infastidito.
In questi giorni il mio vicino mi sta, ripetutamente e con prepotenza, intimando di "sistemare" le mie cose dislocate in giardino come garba a lui, minacciando altrimenti ritorsioni.
Al di là del comportamento censurabile...il simpatico vicino ha, però, costruito la sua casa a circa 50 cm dal confine con la mia proprietà. A suo tempo costruito in modo abusivo e poi sanato nei primi anni 2000 con condono.
Volevo chiederVi, nonostante il condono, c'è qualche possibilità di far rispettare la distanza del confine e far spostare la sua abitazione almeno ai 5 metri canonici?
O, ormai, è troppo tardi?
Vi ringrazio per l'aiuto che potrete darmi e vi auguro una buonissima settimana.
 
J

JERRY48

Ospite
Gli articoli del Codice Civile che stabiliscono le distanze minime da rispettare e regolano in maniera precisa i confini tra le proprietà, sono quelli che vanno dal numero 873 al numero 907, con qualche eccezione.
I piani regolatori, i vincoli ambientali, i Regolamenti edilizi locali, le norme di sicurezza sugli impianti e anche il codice della strada, possono aumentare le distanze minime imposte dalla Legge, ma non diminuirle.
Se due costruzioni non sono aderenti, la distanza minima tra di esse in linea d'aria deve essere di almeno 3 metri.
Esistono, però, delle eccezioni anche alle distanze minime fissate dal codice civile.
Prima eccezione
La Cassazione, con la sentenza numero 2331 del 1983 ha riconosciuto ai proprietari di terreni confinanti la possibilità di stabilire tra loro un accordo per ridurre la distanza minima.
Questo vale solo però nel caso in cui il regolamento ediliziolocale non abbia fissato le distanze minime.
Seconda eccezione
Se due fabbricati costruiti da oltre venti anni, hanno una distanza inferiore a quella fissata dalla Legge e i proprietari non hanno mai opposto alcuna obiezione, può scattare il diritto all'usucapione cioè il diritto o il possesso protratto per un lungo periodo di tempo si trasforma in diritto o proprietà vera.
Tale diritto è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile e deve essere fatto valere in giudizio con una sentenza.

Vale la pena osservare che il principio della prevenzione, nei rapporti tra privati, opera anche nel caso in cui la prima costruzione sia stata realizzata senza la prescritta concessione e quindi sia illegittima dal punto di vista urbanistico[14].

Infatti la sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici – amministrativi, penali e/o fiscali – e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalla norme regolamentari di esse integratrici.

In altre parole la concessione in sanatoria ha valore nei soli confronti della la pubblica amministrazione in quanto il rilascio della stessa, ai sensi degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/85, non comporta alcuna deroga alla disciplina urbanistica limitandosi a disciplinare la regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale per fini di interesse pubblico, con la conseguenza che nelle controversie tra privati confinanti, in ipotesi di violazione delle norme di cui all’art. 873 c.c., non assume valenza scriminante[15].

Principio riafferamato con ultima sentenza dalla medesima Cassazione

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 settembre 2013 n. 21947
secondo la quale, appunto, in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 873 c.c., i provvedimenti amministrativi concessori o di sanatoria edilizia, esplicando i loro effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non hanno incidenza nel rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall’art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici.

Peraltro, su un piano più ampio, è stato statuito (cfr. Cass. n. 2658 del 1999 e Cass. n. 992 del 2008) che la sanatoria prevista dagli artt. 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (cosiddetto condono edilizio) e quella rilasciata ai sensi dell’art. 13 della medesima legge n. 47 del 1985, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, non valgono a mutare la normativa in concreto applicabile e non privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme urbanistiche edilizie, del diritto di chiedere ed ottenere l’abbattimento o l’arretramento dell’opera illegittima.

Pertanto in base a quello che hai potuto leggere, la cresta al tuo vicino gliela puoi fare abbassare indubbiamente.
E' chiaro che bisogna adire per vie legali. E prima che passino 20 anni.
 
Ultima modifica di un moderatore:

griz

Membro Storico
Professionista
trovo strano che il Comune abbia concesso una sanatoria, anche in seguito a condono, per una costruzione edificata a meno di m 1,50 dal confine, secondo me il tecnico rilevatore che ha redatto i grafici della sanatoria ha barato sulla misura
vai a vedere la pratica edilizia e troverai delle sorprese
secondo me c'è una palese violazione del diritto che nessun condono può sanare a meno che non si dimostri che una costruzione lì esista da sempre se però dici che è stata costruita nel 2000....
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Jerri48 mi hai lasciato senza fiato per quello che hai elencato e avrei da sottoporre anche io un quesito simile a NUBU ma non vorrei che facessi una cosa vietata dal regolamento, pertanto chiedo posso esporre il mio caso qui? giusto per continuare con il tema.
Grazie
 
J

JERRY48

Ospite
:ok:
Prego chiacchia.
Se posso, perchè io sono...in quarantena, purtroppo, i miei messaggi devono essere visionati prima dallo staff e approvati, poi messi nel topic.
Ecco perchè le mie risposte arrivano in ritardo.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
:ok:
Prego chiacchia.
Se posso, perchè io sono...in quarantena, purtroppo, i miei messaggi devono essere visionati prima dallo staff e approvati, poi messi nel topic.
Ecco perchè le mie risposte arrivano in ritardo.
Ma dài, non ti lamentare. Eventualmente chiedi di essere messo in trentena, così il ritardo di pubblicazione è inferiore.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
C
trovo strano che il Comune abbia concesso una sanatoria, anche in seguito a condono, per una costruzione edificata a meno di m 1,50 dal confine, secondo me il tecnico rilevatore che ha redatto i grafici della sanatoria ha barato sulla misura
vai a vedere la pratica edilizia e troverai delle sorprese
secondo me c'è una palese violazione del diritto che nessun condono può sanare a meno che non si dimostri che una costruzione lì esista da sempre se però dici che è stata costruita nel 2000....
Confermo i dubbi di Griz nonostante l'ottimo apporto normativo di Jerry (chapeu), in effetti è una situazione veramente inverosimile (ancor più perché si tratta di una costruzione del 2000), sono proprio curioso di capire come un Comune abbia potuto permettere un'edificazione a meno di 5 mt dal confine e condonarlo (i 3mt si usano solo per i vecchi fabbricati ed per i nuovi bassi fabbricati accessori, come cantine ed autorimesse...a quel punto però devono rispettare vincoli di altezza e cubatura differenti dalle case...mistero. Chiedo all'OP se ha verificato veramente la presenza di condono o sanatoria in Comune e se qualcuno del Comune si è presentato per sopralluogo.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Ok tra le varie schifezze che fanno i comuni vi descrivo: una proprietà affiancata ad un'altra costruite diciamo un centinaio di anni fa pertanto su due suoli differenti ecc. la cosa in comune è il muro maestro che le unisce, da premettere che il muro che li unisce se si togliesse la parte dell'uno o dell'altro non pregiudicherebbe l'esistenza della costruzione rimanente, pertanto l'accostamento non è per risparmiare una parte di muro ma solo per sfruttare lo spazio.
Detto questo specifico che le due costruzioni sono ad un unico piano.
Un giorno uno di essi monta una struttura in ferro e plastica tipo gazebo per usarlo come deposito, costruito abusivamente ma essendo un terzo, ossia su 150 mq di tetto il gazebo era di 50 mq, la cosa è passata in cavalleria fino al condono.
Una volta condonata la struttura cambia il proprietario e questi il locale fabbrica sottostante lo trasforma in abitazione e al posto del gazebo sopra costruisce un'altra abitazione di 150 mq non solo invece di sopraelevare sulla sua parte di muro costruisce sul muro del vicino per guadagnare 20 cm.
Tutto questo, permesso dal Comune che è rimasto silente alla trasformazione e all'ampliamento. Che fare senza invischiare un avvocato visto che il Comune anche se messo al corrente della costruzione abusiva non è intervenuto?
 

nubu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti, scusate il ritardo ma ho internet a singhiozzo in questi giorni.
Vi ringrazio, special modo Jerry48 per la sua esauriente spiegazione ( che mi leggerò attentamente), e sinceramente in comune non sono ancora andato...volevo appunto chiedere prima un parere a voi per sapere se avevo possibilità di successo o meno.
Adesso che mi avete rassicurato farò un giro in comune per chiedere e vedere tutta la documentazione disponibile.
Chiacchia, poni pure il tuo quesito, informazioni utili a me o a te fanno sempre comodo :)
Daniele78: non saprei dirti se all'epoca sia venuto qualcuno a fare il sopralluogo per rilasciare la documentazione, per prassi credo si siano fidati di un tecnico "amico" sia del vicino che del comune...senza visionare.
Ma di sicuro adesso farò le pulci a questa situazione.
Intanto vi ringrazio e vi terrò aggiornati....grazie ancora per le info ricevute e quante altre potrete/vorrete fornirci :)
 

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