silvin

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Cari del forum e in particolare Gianluca e Arciera grazie infinite!!
Mi sembrava anche a me una richiesta tollerabile a fronte dell'imbarazzo che mi procuravano sguardi curiosi dei clienti che guardano dentro casa mia. Faccio come mi avete consigliato e vado come dice Arciera a fare una ricerca su google.:occhi_al_cielo:
 

condobip

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Ho dei seri dubbi che l'art. 844 cc possa limitare la vista, perchè tratta di tutt'altro argomento,

Art. 844. Immissioni.
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
 

arciera

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Uffi!! Condobip, ma sei sempre così esclusivo? Ti prego di fare un copia-incolla con il mio post e vedrai quante sentenze estensive sono avvenute in Italia. Se metto il naso dentro la tua camera da letto ed il tuo bagno, il concetto di privacy va a farsi ..benedire. (a proposito cara Silvin, C'è la privacy che in Italia è così ben difesa. Mettici pure questa norma, tanto per abbondare: last but not least)
Non capisco, infine, come il senso astratto, la lettura pedissequa della legge, possa così fortemente annebbiare il buon senso comune, che è quel senso che di sicuro ci fa capire al volo come va letta, studiata ed interpretata la norma, effetto di riflessioni di chi è venuto prima di noi. Ed ora noi.
 

condobip

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Uffi!! Condobip, ma sei sempre così esclusivo? Ti prego di fare un copia-incolla con il mio post e vedrai quante sentenze estensive sono avvenute in Italia. Se metto il naso dentro la tua camera da letto ed il tuo bagno, il concetto di privacy va a farsi ..benedire. (a proposito cara Silvin, C'è la privacy che in Italia è così ben difesa. Mettici pure questa norma, tanto per abbondare: last but not least)
Non capisco, infine, come il senso astratto, la lettura pedissequa della legge, possa così fortemente annebbiare il buon senso comune, che è quel senso che di sicuro ci fa capire al volo come va letta, studiata ed interpretata la norma, effetto di riflessioni di chi è venuto prima di noi. Ed ora noi.
Sono d'accordo che tu non devi vedere nella mia camera da letto o nel mio bagno e potrò mettere io delle tende per impedirti di vedere, ma non puoi impedire il contrario, cioè quella finestra a quanto pare è la da più di 20 anni e chi sta all'interno ha il diritto di vista acquisito verso l'esterno (non il contrario come tu dici :) )

questo il tuo riferimento?
http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1696
Se lo è parla di immissioni di fumo, odore e rumori, ma non di vista da un fondo all'altro.
 
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arciera

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Condobip, troppe sono gli articoli e le sentenze a tuo sfavore, non regge:

persino la servitù anche se centenaria non regge:
ha carattere reale, poiché è un’azione a tutela del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e legittimati a proporla sono i titolari di questi diritti e si inquadra nell’archetipo dell'azione negatoria servitutis, predisposta a tutela della proprietà, regolata dall'art. 949 c.c.,e rivolta ad eliminare le cause delle dette immissioni sia con la totale rimozione dell'attività svolta dal vicino, sia con l'attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad evitare la denunciata situazione dannosa;
2)ha anche natura personale, come si legge anche dalla sentenza del 2011 (corte di cassazione),in quanto improntata a “respingere turbative e molestie di fatto”,

oltre il diritto alla privacy nella proprietà, che è anche il giardino, c'è quest'altro:
659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori..omissis.. disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro .[DOUBLEPOST=1382557957,1382557807][/DOUBLEPOST]
Se lo è parla di immissioni di fumo, odore e rumori, ma non di vista da un fondo all'altro.
è estensiva. tutte le sentenze ci indicano questo: anche lo sguardo è una immissione illecita, anzi una intromissione.
 

condobip

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Proprietario Casa
Condobip, troppe sono gli articoli e le sentenze a tuo sfavore, non regge:

persino la servitù anche se centenaria non regge:
ha carattere reale, poiché è un’azione a tutela del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e legittimati a proporla sono i titolari di questi diritti e si inquadra nell’archetipo dell'azione negatoria servitutis, predisposta a tutela della proprietà, regolata dall'art. 949 c.c.,e rivolta ad eliminare le cause delle dette immissioni sia con la totale rimozione dell'attività svolta dal vicino, sia con l'attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad evitare la denunciata situazione dannosa;
2)ha anche natura personale, come si legge anche dalla sentenza del 2011 (corte di cassazione),in quanto improntata a “respingere turbative e molestie di fatto”,

oltre il diritto alla privacy nella proprietà, che è anche il giardino, c'è quest'altro:
659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori..omissis.. disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro .
Ma Silvin non ha parlato mai di schiamazzi e turbative da parte del ristorante (vicino con la finestra), che vai a cercare? Si sta lamentando solo della finestra che sta la da più di vent'anni, perche i suoi ante causa non hanno mai detto nulla? Oramai l'usucapione è consolidato e se è stato il costruttore a farlo, è ancora più consolidato.

p.s. la vista è regolata dall'art 900 cc e seguenti e non dal 844 cc, per cui non mischiamo la carte in tavola per favore, stai facendo di tutta un erba un fascio.

Se leggi questo forse è più pertinente ;

Servitù di veduta
Essa può essere definita come il diritto del titolare di un fondo di affacciarsi e godere della vista o comunque, nel caso di edifici confinanti, di affacciarsi sul fondo del vicino senza incontrare, prima d’una certa distanza, ostacoli di sorta (art. 907 c.c.).
Questo, quindi, è il così detto diritto di veduta.

http://www.lavorincasa.it/articoli/in/normative/diritto-di-veduta-e-di-panorama/
 
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condobip

Membro Storico
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più ritrovo e trattenimento pubblico di questo ristorante, che affaccia direttamente sul giardino che vuoi di più?
Addirittura l'arresto, per uno che esercita il suo diritto di veduta da più di vent'anni? Ma daiiiii!!!!!

come minimo l'ergastolo a vita :^^::^^::^^:

Mi auguro che Silvin non agisca in giudizio, perchè immagino che il Giudice si metterà a ridere.
 
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arciera

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Proprietario Casa
vorrei vedere il giudice al posto di Silvin.
Art.901 - Luci - Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.

Art.902 - Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci - L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art.901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.

ripeto per chiarire: Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.[DOUBLEPOST=1382561057,1382560852][/DOUBLEPOST]eccoti servito con una veduta da galera!!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
vorrei vedere il giudice al posto di Silvin.
Art.901 - Luci - Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.

Art.902 - Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci - L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art.901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.

ripeto per chiarire: Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.[DOUBLEPOST=1382561057,1382560852][/DOUBLEPOST]eccoti servito con una veduta da galera!!
Non si sta parlando di luci, ma di finestra
Finestra di ristorante di 2mX1,20m , altezza da terra 90cm , completamente apribile, da sul mio giardino privato..
Infatti non ha le caratteristiche di una luce, non è ad una altezza di 2.50 metri ed è completamente apribile ed ha acquisito da più di 20 anni il diritto di veduta diretta (cc art. 907)
Come detto, mi auguro che non lo faccia, ma nulla vieta al nostro amico di adire al Giudice seguendo il tuo consiglio, quando l'avrà fatto ed avrà una sentenza ci racconterà come è andata.

Comunque si può vedere quì è ben spiegato,
http://www.mori.bz.it/distanze/distanze.pdf
E chi l'ha scritto è un Magistrato.
 
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