Pippo Latorre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il 6/9/2013 sono state deliberate delle spese per lavori di manutenzione straordinaria. Il 24/9/2013 è stata messa a punto la ripartizione delle spese da pagare in due rate: la prima entro Settembre e la seconda entro Ottobre 2013. Per una mia disattenzione non ho pagato dette rate nei tempi previsti. Le ho pagate entrambe l' 8/11/2013.

Il 7/11/2013 ho ritirato un decreto ingiuntivo di pagamento datato 2/11/2013 inviatomi senza aver mai ricevuto solleciti di pagamento. E' normale? Posso rifiutarmi di pagare le spese legali? Se si, in virtù di quale riferimento legislativo? Ringrazio. Pippo.
 
J

JERRY48

Ospite
I rendiconti condominiali (preventivo e/o consuntivo) approvati in assemblea costituiscono idonea prova scritta relativamente al debito del condomino moroso, inteso come proprietario dell'unita' immobiliare. In questo caso a farsi rilasciare decreto ingiuntivo e' l'amministratore, anche senza il consenso degli altri condomini, e il decreto e' "immediatamente esecutivo" (Art.63 disp. Att. codice civile, R.D.318/1942, sentenze Cassazione 24299/08 e 6323/03).
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Infatti, l’art. 63 disp. att. c.c., primo comma, recita:
"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
tutto perfetto. risposte che non hanno bisogno di repliche. Ma a nessuno è venuto in mente di dire che un amministratore del genere andrebbe cambiato? ma che modo è di fare? Si deve fare un sollecito, una telefonata, un minimo di buona educazione. Nessuna legge prescrive questo, certamente, ma che modi fare!!
 
J

JERRY48

Ospite
In base alla legge, le spese sono a carico dell'amministratore fino a quando non si arriva ad ottenere un titolo giudiziale, che pone la soccombenza a carico tuo.
Quindi se tu adempi ai tuoi doveri non devi pagare nessuna spesa per la lettera dell'avvocato. E' solo una mala pratica adottata da molti legali furbetti. Semmai sarà il giudice eventualmente a stabilirlo, ma se paghi non ti possono chiedere nessuna spesa aggiuntiva.
L. 1123 c.c.
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
Il 6/9/2013 sono state deliberate delle spese per lavori di manutenzione straordinaria. Il 24/9/2013 è stata messa a punto la ripartizione delle spese da pagare in due rate: la prima entro Settembre e la seconda entro Ottobre 2013. Per una mia disattenzione non ho pagato dette rate nei tempi previsti. Le ho pagate entrambe l' 8/11/2013.

Il 7/11/2013 ho ritirato un decreto ingiuntivo di pagamento datato 2/11/2013 inviatomi senza aver mai ricevuto solleciti di pagamento. E' normale? Posso rifiutarmi di pagare le spese legali? Se si, in virtù di quale riferimento legislativo? Ringrazio. Pippo.

Mi spiace per Lei, ma temo che all'Amministratore non si possa giuridicamente rimproverare nulla, in quanto ha agito attenendosi scrupolosamente alla legge.

L'Amministratore, infatti, non ha alcun obbligo di mettere preventivamente in mora il condomino inadempiente; e d'altra parte, se lo avesse fatto, Lei si sarebbe lamentato della parcella da pagare all'Avvocato, e sul forum Le avrebbero detto che le spese sono a carico del condominio, finchè non c'è un titolo esecutivo.

La qual cosa (forse, ma non ne sarei tanto sicuro) è giusta; ed è anche la ragione per cui Le è arrivato direttamente un titolo giudiziario, invece di una semplice lettera che Lei avrebbe fatto pagare al condominio.

D'altra parte Lei ha pagato solo dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo, e non prima.

Magari l'Amministratore avrebbe potuto farLe una telefonata prima di procedere legalmente, ma è un discorso di buone maniere, non un discorso giuridico.

Saluti, Avv. Michele D'Auria - Studio Legale a diffusione nazionale.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Infatti, l’art. 63 disp. att. c.c., primo comma, recita:
"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".
 

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