Fino al 31.12.2013 per il villini A7 esiste uno scollamento tra il concetto di "abitazione di lusso" a livello fiscale (vedi dm 2 agosto 69 c.d. legge tupini rintracciabile su internet e L'abitazione di Lusso" a livello catastale. )
Il Villino A7 è fiscalmente di lusso se "splafona alcuni limiti ex dm 69 " ma non è considerato di lusso ai fini catastali . Infatti sto curando un contenzioso in cui un Villino A7 di mq.210 fruisce di un terreno pertinenziale superiore a 6 volte la siperficie della U.I;
Generalmente comunque la linea di demarcazione per distinguere le abitazioni "di lusso" da quelle "ordinarie" è determinata dal decreto del ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 che indica le "effettive" caratteristiche degli immobili "di lusso". Questo decreto, nei primi sette articoli, individua sette specifiche tipologie immobiliari che fanno considerare "di lusso" queste abitazioni. Ad esempio, l' articolo 1 del decreto stabilisce che sono da considerare "di lusso" le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso". Questa norma qualifica, in sostanza, come abitazione di lusso il fabbricato che è stato realizzato in zona destinata dagli strumenti urbanistici (piano regolatore, piano di zona, piano particolareggiato) ad un certo tipo di edilizia, prescindendo da una valutazione concreta degli elementi strutturali del fabbricato (superficie, rifiniture, aree pertinenziali, eccetera). Lo stesso decreto, stabilisce che rientrano fra le abitazioni "di lusso" le case e le singole unità immobiliari che abbiano almeno cinque fra una serie di 14 parametri diversi.
Per completezza di argomentazione , dal primo gennaio 2014 (decreto di istruzione approvato dal Governo (DL 104/2013-GU 12.9.2013 ) i due livelli coincideranno motivo per cui le abitazioni di lusso saranno riferibili anche a livello fiscale alle sole categorie A1-A8-A9
[DOUBLEPOST=1385666187,1385666006][/DOUBLEPOST]
Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 2 agosto 1969, n. 1072
*
Caratteristiche delle abitazioni di lusso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969
Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso.
- Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.
- Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
- Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.
- Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
- Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
- Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
- Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
- Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
- Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
- I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.
Tabella delle caratteristiche
caratteristiche Specificazione delle caratteristiche
- Superficie dell’appartamento
Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
- Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi
Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana
- Ascensori
Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
- Scala di servizio
Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi
- Montacarichi o ascensore di servizio
Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
- Scala principale
- con pareti rivestite di materiali pregiati per un’altezza superiore a cm 170 di media;
- con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
- Altezza libera netta del piano
Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
- Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna
- in legno pregiato o massello e lastronato;
- di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
- con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.
- Infissi interni
Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
- Pavimenti
Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell’appartamento:
- in materiale pregiato;
- con materiali lavorati in modo pregiato.
- Pareti
Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:
- eseguite con materiali e lavori pregiati;
- rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
- Soffitti
Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
- Piscina
Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
- Campo da tennis
Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.