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Kalamia

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In fase di separazione, il futuro ex marito vuole comperare un appartamento al proprio figlio minore dando l'usufrutto all'ex moglie- Ben accetto!!! Quale prassi da seguire?
 
Procedura e l’iter da rispettare. In primis, va detto che per procedere serve l’autorizzazione del giudice tutelare. Si tratta, infatti, di un atto di amministrazione straordinaria in favore del minore il cui via libera può essere richiesto direttamente dal notaio, oppure al tribunale come atto di volontaria giurisdizione.
Quello che, ovviamente, non è possibile fare è intestare al minore il mutuo per l’acquisto della casa, visto che le banche pretendono la maggiore età tra i requisiti del mutuatario. Il mutuo sarà, quindi, necessariamente intestato ai genitori che, di conseguenza, non potranno portare in detrazione né le spese, né gli interessi passivi. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, la detrazione del mutuo è ammessa solo per chi risulta contemporaneamente intestatario del contratto di mutuo e dell’immobile.
È, invece, possibile per i genitori usufruire dei benefici per l’acquisto della prima casa anche se possiedano già degli altri immobili. Si tratta del pagamento con aliquota ridotta al 3% dell’imposta di registro o dell’IVA e il pagamento in misura fissa a 200 euro (dal 1/1/2014) delle imposte catastali o ipotecarie, che insieme permettono di avere un risparmio notevole rispetto a quelli previsti per la seconda casa.
Altra considerazione da valutare: occorre considerare che intestando la piena proprietà al minorenne poi, al compimento dei 18 anni, il figlio potrà vendere la casa senza che i genitori possano opporsi. E, dal momento che le agevolazioni possono essere richieste una sola volta per una sola cosa, intestando una proprietà al minore in futuro non si potranno più richiedere per un’altra casa.
Sempre in tema di dichiarazione dei redditi, va detto che fino al raggiungimento della maggiore età dell’intestatario, i genitori avranno l’usufrutto della proprietà e dovranno denunciare l’immobile tra le loro tasse, pagando le imposte sulla stessa come seconda casa nel caso in cui non abbiano lì la residenza e siano già in possesso di altre abitazioni.
Infine, meglio ricordare che acquistando la casa al figlio minore si effettua una donazione. Atto che potrebbe essere impugnato da un eventuale secondo figlio nel caso in cui i genitori non provvedano a donare anche a lui la stessa somma.
 
Novità dal 1° gennaioPer effetto della mini riforma del governo, infatti, dal primo gennaio 2014 l’imposta di registro sull’acquisto della prima casa da un privato scenderà dal 3% al 2% (con un minimo di 1.000 euro), mentre le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa diminuiranno da 168 euro a soli 50 euro ciascuna.
 
Dal 1° gennaio 2014 imposta fissa da 168 a 200 euro

Con il 2014 entrano in gioco le nuove regole in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con le modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104 e quelle specificatamente previste dallo stesso D.L. 104/2013. Quest’ultimo provvedimento, meglio conosciuto come decreto “Istruzione”, conteneva, all’art. 26, ulteriori novità rispetto a quelle “rivoluzionarie” originariamente inserite nel D.Lgs. 23/2011, consistenti nell’introduzione dell’aliquota unica dell’imposta di registro sugli atti traslativi di beni immobili e diritti reali sugli stessi pari al 9%, ridotta al 2% in caso di trasferimento della “prima casa”. Le novità introdotte dal decreto “Istruzione”, con efficacia dall’inizio del 2014, sono sostanzialmente le seguenti: sono esenti da imposta di bollo gli atti di trasferimento di immobili soggetti a imposta di registro al 9% (o al 2% se trattasi di prima casa), ma devono scontare imposta ipotecaria e imposta catastale nella misura fissa di 50 euro; l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale solitamente stabilito in misura fissa di euro 168 è portato ad euro 200. Esemplificando, se si acquista un immobile da privato si sosterrà, oltre al registro al 9% o al 2%, un’ulteriore esborso di 100 euro (50 per l’ipotecaria e altrettante per la catastale). Se l’acquisto avverrà da costruttori e sconterà l’IVA, l’imposta di registro, e quelle ipotecaria e catastale passeranno da 168 a 200 euro. Se, sempre esemplificando, volessimo porre a confronto un acquisto di prima casa da privato o da impresa costruttrice che abbia ceduto l’immobile entro 5 anni, avremmo le seguenti differenze:

Acquisto prima casa da privato imposta di registro: 2% (con un importo minimo di 1.000 euro); imposta ipotecaria: 50 euro; imposta catastale: 50 euro.

Acquisto prima casa da società costruttrice IVA: 4%; imposta di registro: 200 euro; imposta ipotecaria: 200 euro; imposta catastale: 200 euro.

Fonte: http://fiscopiu.it/news/dal-1-gennaio-2014-imposta-fissa-da-168-200-euro
 
potevi far risaltare la frase che ti afferma come faro, con un altro colore per dargli risalto. Umili! umili! dicevano insegnando i grandi. grazie, non lo sapevo. Tutti a dire che erano state portate a 200 euro.
 

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