chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
In qualche altro post ho buttato la domanda di cosa significhi Collazione, ma invece di chiarirmi le idee mi sono incartato con quello che mi è stato detto con quello che sapevo.
Pertanto chi, nel modo più maccheronico possibile può dirmi la differenza che c'è quando si ha in vita una donazione e nella donazione si specifica: la presente donazione avviene in conto di disponibile e per l'eventuale supero a titolo di legittima e con espressa dispensa da collazione nei limiti di legge
?
 
J

JERRY48

Ospite
La collazione è l’atto col quale taluni soggetti che abbiano accettato l’eredità conferiscono nell’asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto in vita per donazione.
Oggetto della collazione sono tutte le donazioni dirette, ossia i contratti attraverso i quali un soggetto arricchisce un altro per spirito di pura liberalità, e tutte le donazioni indirette, cioè tutti quegli atti compiuti avvalendosi di negozi che hanno una causa (in senso giuridico) propria diversa da quella liberale, tipica della donazione diretta (ad esempio: il pagamento delle tasse scolastiche per aiutare uno studente povero. Questa è una donazione indiretta perché utilizza uno strumento tipico diverso dalla donazione – il pagamento di debito altrui - per spirito di liberalità).
La ratio dell’istituto è la seguente. Se il de cuius in vita ha fatto delle donazioni ai figli legittimi o naturali, ai loro discendenti, o al coniuge, la legge presume che il defunto, facendo la donazione o le donazioni, non abbia voluto alterare il trattamento che egli ha disposto per testamento o che è disposto per legge (in caso di successione legittima) ma abbia solamente attribuito a questi soggetti un “acconto” sulla futura quota di eredità.
Di conseguenza, i beni donati in vita dal de cuius devono essere compresi o fatti conferire nella massa attiva del patrimonio ereditario, per essere poi divisi tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote di eredità.
La collazione è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia stato dispensato dal donante.

Avv. Simone Scelsa


Per quanto riguarda la dispensa:
Il de cuius può esonerare il donatario dalla collazione mediante dichiarazione di dispensa, che ha comunque effetto nei limiti della quota disponibile (art. 737, II° co., cod. civ.).

La dispensa dalla collazione, come ha osservato la Cassazionexxxiii, comporta un rafforzamento dell’attribuzione patrimoniale disposta a favore del donatario, fino al limite invalicabile costituito dalla intangibilità della quota di riserva spettante ai legittimari.

Si ritiene che “la perfetta razionalità logica e giuridica della dispensa discende nella maniera più evidente dalla natura dispositiva delle norme che dispongono la collazione”xxxiv.

L’aspetto strutturale e particolarmente il profilo formale della dispensa sono oggetto di profondi contrasti in dottrina ed in giurisprudenza.

Per la giurisprudenza e per la dottrina prevalente la dispensa costituisce una liberalità, più precisamente una liberalità supplementare rispetto alla donazione principale cui si riferiscexxxv. Altra parte della dottrina, negando che la dispensa alla collazione sia una liberalità autonoma rispetto a quella principale, preferisce sottolineare il carattere meramente rafforzativo di quest’ultimaxxxvi.

(fonte Altalex)
 
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chiacchia

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Proprietario Casa
Alla faccia della semplicità, comunque grazie della spiegazione, so che non potevi semplicemente ridurre ell'osso la spiegazione per non indurre in falsi concetti, comunque adesso si è rafforzato quello che sapevo io, ovvero, stringo al massimo, la legittima nei confronti di tutti, in una donazione con o senza collazione con dispensa o non ecc. non viene toccata..... e.... se la donazione ha ridotto la legittima di altri eredi la donazione va riconsiderata restituendo la differenza in soldi o in manufatti dove è possibile.
Questo detto semplicemente per chiederti ulteriore conferma è chiaro che non è cosi semplice perché vanno considerati vari valori i diritti diretti ecc. ma il concetto è che quanto spetta di diritto a tutti non può essere dominuito.
Giusto? Grazie
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Un aspetto che non si riesce a chiarire è questo: La collazione riguarda la Donazione... La Donazione sembra che sia nulla in mancanza dell'atto di sua costituzione(???) Potrebbe significare che avendo elargito, per esempio, a più riprese, in modo riservato e senza scritture a uno solo dei miei due figli una rilevante somma di denaro (superiore alla futura "disponibile") il secondo figlio non potrebbe in nessun modo dimostrare la lesione di legittima??? In parole povere: solo sulla carta il diritto alla Legittima è intoccabile...ma nella pratica??? Stando
all'esempio di cui sopra la risposta dovrebbe essere affermativa. Cosa ne dite??? Il quesito non riguarda la mia famiglia...è puramente teorico anche se vi è un altro aspetto (in sospeso) che potrebbe riguardare chiunque me compreso. Quiproquo.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Posso fare una divagazione in merito a questa asserzione?

il pagamento delle tasse scolastiche per aiutare uno studente povero. Questa è una donazione indiretta perché utilizza uno strumento tipico diverso dalla donazione – il pagamento di debito altrui - per spirito di liberalità).
Questa attribuzione non cozza contro l'obbligo del mantenimento dei figli anche maggiorenni non in grado di avere un reddito autonomo? Poniamo una famiglia benestante dove, a seguito di una sentenza oppure per puro spirito di liberalità, il genitore viene condannato a sopperire lo stato di indigenza di un figlio che se ne è andato di casa passandogli una specie di "paghetta" per pagare l'affitto e per comprare un minimo di alimenti. Nel caso in cui ci fosse un'altro figlio, questo, al momento della spartizione della eredità, potrebbe chiedere, anche a distanza di molti anni dal fatto, la reintegra delle somme che il padre diede a suo tempo al fratello per il suo mantenimento per vedere aumentato il valore della sua parte di legittima?
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
fermo il principio che la collazione è obbligatoria a seguito dell'apertura della successione, salvo espressa dispensa, chiaramente l'applicazione dell'istituto va verificata nel caso particolare e nella sede opportuna per tabulas sede che non può essere questa.;)
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Caro Qui...è chiaro che non solo nella collazione, ma, tutto ciò che non è tracciabile non è opponibile ti sembra?
Senz'altro, ma fino a un certo punto...Come ha detto Arciera in altro post, con una ricerca ultradecennale sui movimenti sia del padre (diventato poi de cuius), sia del figlio beneficiario (in nero) si potrebbe accampare l'ipotesi della donazione occulta...chiedendo conto al fratello "ricco" della frequente coincidenza fra le uscite del padre e le sue entrate o investimenti immobiliari. Ne approfitto per ribadire nuovamente che aver legiferato sulla donazione è stato per me un atto disdicevole. Donare è un atto intimistico di grande umanità e di estrema libertà...l'intervento giuridico è una pesantissima intromissione nella privatezza del donante e della sua famiglia che porta inevitabilmente all'inasprimento fra gli eredi...inasprimento che diventa lite...la lite conduce a richiedere il doppio intervento di...??? Immaginate voi la risposta. Alla prossima. Quiproquo.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
salvo espressa dispensa
Ecco che le doamnde e le risposte si ingarbugliano, non importa l'importate è capirsi.
Egr. Avv. la dicitura: si dispensa dalla collazione, che cambia a riguardo dell'eredità ossia della legittima, è possibile farci un esempio pratico per noi comuni mortali?
Grazie eusa_pray.gif
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Sempre a proposito di donazione e collazione. E' presente su propit il Personaggio o Professionista esperto che possa rispondere alla domanda:

Come viene regolata tale questione ereditaria negli altri paesi occidentali, quelli vicini (Germania. Francia, Austria, Paesi Bassi, Inghilterra ecc...) e quelli lontani (Nord America - Sud America)???
In un film americano non recente, credo si chiamasse "La vedova della collina" si evince che il Vedovo avendo nominato erede universale, nonostante fosse padre di due(???) figlie-i la nuova moglie o compagna, viene da questa assassinato, coll'intento di estromettere gli altri eredi. Si potrebbe quindi evincere che in America non esista il diritto di collazione. E in Europa??? Se il quesito interessa altri propisti...che si attivino con ulteriori post al riguardo. Quiproquo.
P.S. Come in tutte le cose anche qua vi è il risvolto: la nostra legge
(da me contestata più volte) non permetterebbe l'estromissione degli eredi...
attuando una protezione ritenuta di grado e valore superiore...
 

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