condobip

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Si è dimissionario, ma nessun condomino può adire al Giudice per questo motivo, eventualmente l'amministratore lo potrà fare a sue proprie spese con ricorso alla Volontaria Giurisdizione se l'assemblea non nominerà un successore nell'assemblea regolarmente convocata da questo amministratore dimissionario;

L’amministratore dimissionario può chiedere in sede di volontaria giurisdizione la nomina di un amministratore che lo sostituisca nella gestione condominiale in caso di carenza decisionale da parte dell’assemblea. (Tribunale di Milano, sentenza 9 novembre 2007, n. 12150)

In pratica un amministratore non può dire mi dimetto e da domani voi condomini vi arrangiate, ma è necessaria una procedura, 1. assemblea, 2. eventuale nomina del successore e caso mai 3. ricorso.
 

pize42

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L' amministratore ha detto che presenterà le dimissioni per motivi di salute alla prossima assemblea che convocherà appositamente. Da qui era partito tutto l'iter per trovare il sostituto. Al omento é ancora in carica il "vecchio" amministratore.
 

condobip

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Infatti è così, l'amministratore dimissionario rimane in carica sino a nomina del sostituto, che può avvenire da parte dell'assemblea o da parte del Giudice su ricorso, ma questo ricorso non lo devono effettuare i condomini, perchè a loro non conviene affatto farsi carico delle spese per le pratiche che richiede il Tribunale.
 

adimecasa

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gira e rigira e sempre la stessa solfa, in tutte le assemblee ordinarie l'amministratore si presenta dimissionario, e sta all'assemblea ridarli la fiducia o meno, e se non viene rieletto, rimane in carica fino al nuovo eletto
 

condobip

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gira e rigira e sempre la stessa solfa, in tutte le assemblee ordinarie l'amministratore si presenta dimissionario, e sta all'assemblea ridarli la fiducia o meno, e se non viene rieletto, rimane in carica fino al nuovo eletto
La riconferma non è più necessaria dal nuovo ordinamento dal 18.06.2013, ma l'assemblea può solamente revocare l'amministratore oppure lui (come in questo caso dimettersi), oppure nominare un successore se l'argomento è posto all'Ordine del Giorno;

cc art. 1129 ;
....
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
...

Ma rimarrà in carica sino a nomina del successore, per la continuità della gestione del condominio.

Prevedo che l'amministratore di pize42 conosca la nuova norma e sarà solerte ed accorto ad inserire all'OdG, oltre che alle sue dimissioni anche il punto "nomina nuovo amministratore"
 

pize42

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Non é questo il punto in discussione! Molto correttamente ci ha preavvertito per darci il tempo di trovare il successore ed approvarlo nel corso della stessa assemblea. E' in fase di selezione del successore che é sorto il problema, con un condomino, non con l' amministratore!
 

condobip

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A quanto pare l'amministratore ha fatto tutto per bene, ma non mi sembra il caso di allarmarsi perchè un condomino è contrario alle dimissioni, uno non è maggioranza e l'amministratore ha tutto il diritto di dimettersi, per cui sta a voi condomini la scelta del prossimo amministratore, e solamente nel caso in cui non sia nominato nessuno, l'amministratore ancora in carica (purtroppo malato), avrà tutto il diritto di ricorso alla Volontaria Giurisdizione per la nomina di un Amm.re Giudiziale, il quale a parere insindacabile del Giudice potrà costare per il suo compenso anche 10 volte di più di uno che si trova sulle pagine dell'elenco telefonico (è già successo)
 

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