lino erme

Membro Attivo
Proprietario Casa
buonasera ...due persone sono sposate in comunione dei beni ma l'immobile dove abitano è solamente di proprietà di uno dei due,quando il nullatenente decede una parte dell'immobile succede ai figli legittimi oppure rimane tutto al genitore proprietario?
 
J

JERRY48

Ospite
Se l'immobile intestato ad un solo coniuge ma acquistato dopo il matrimonio è di proprietà di entrambi. Solo in questo caso il 50% succede ai figli legittimi.
 
J

JERRY48

Ospite
Condivido Elisabetta: ecco perchè ho scritto "acquistato dopo il matrimonio" e successivamente l'avverbio " solo".
 

lino erme

Membro Attivo
Proprietario Casa
buonasera ...due persone sono sposate in comunione dei beni ma l'immobile dove abitano è solamente di proprietà di uno dei due,quando il nullatenente decede una parte dell'immobile succede ai figli legittimi oppure rimane tutto al genitore proprietario?
Potrebbe essere stato acquistato prima del matrimonio e non essere entrato nella comunione dei beni oppure essere arrivato dopo il matrimonio ma per eredità. In questi casi è solo del coniuge ancora in vita e suo rimane

l'immobile è stato costruito dopo il matrimonio ma sopra un terreno dato in donazione al coniuge che ne ha avuto sempre la proprietà ma anche l'altro ha contribuito a costruirlo dato che ha sempre lavorato e partecipato nella famiglia, tutti i pagamenti risultano a carico del proprietario, per questo volevo sapere se un giorno dovesse venire a mancare il nullatenente (ha solo la comunione dei beni) i figli potrebbero rivendicare già da subito una parte??'? grazie
 
J

JERRY48

Ospite
La giurisprudenza attuale, superando vetusti orientamenti di senso contrario, si è assestata sull’interpretazione data dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella lapidaria sentenza n° 651 del 27.01.1996, ove si legge che: “La costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest’ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, I comma, lett. b), cod. civ.”.
 

lino erme

Membro Attivo
Proprietario Casa
Infatti anche la donazione, come l'eredità, non entra in comunione dei beni.

A me sembra che sia a tutti gli effetti solo del proprietario. Ma per quanto riguarda la donazione, c'è ancora in circolazione qualcuno che potrebbe contestarla o il terreno, e quindi la casa, sono sicuramente suoi?

il terreno in quei tempi (1955) non so se gli è stato donato dai famigliari oppure veniva dato solo a parola, fatto sta che anche quando venne costruito l'immobile circa 8 anni dopo il matrimonio un coniuge per bontà fece risultare come proprietario l'altro
 

Elisabetta48

Membro Senior
Beh, allora c'è qualcosa da chiarire. Prima di tutto si deve sapere di chi è il terreno su cui la casa è costruita e a che titolo il "proprietario" ce l'ha costruita. Se il terreno era di tutti e due, anche la casa è di tutti e due. Se il terreno è di una terza persona le cose cambiano parecchio.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
“La costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest’ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, I comma, lett. b), cod. civ.”.
Ma allora è una separazione dei beni di fatto.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto