thehub

Nuovo Iscritto
Conduttore
Salve,
necessito un chiarimento: mia madre ha lasciato in eredità la sua casa composta da due appartamenti in cui in una ci viveva lei, e nell'altro la mia famiglia ed io ormai da più di trent'anni.
Questo immobile è entrato in asse ereditario, e mi trovo costretta a lasciare la mia casa perché gli altri coeredi hanno intenzione di vendere la casa per ricavare la loro quota. Dato che sono più di trent'anni che ci vivo si può parlare di usufrutto? o di una sorta di diritto di prelazione affinché almeno l'appartamento in cui vivo e io e la mia famiglia non entri asse ereditario?
Grazie.
 
J

JERRY48

Ospite
Dato che sono più di trent'anni che ci vivo si può parlare di usufrutto?

No, l'usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile.

o di una sorta di diritto di prelazione affinché almeno l'appartamento in cui vivo e io e la mia famiglia non entri asse ereditario?

Nell'asse ereditario deve per legge essere compreso. Però in caso di vendita hai il diritto di prelazione e puoi soddisfare le quote dei coeredi.
 

thehub

Nuovo Iscritto
Conduttore
Potrebbe riguardare anche la fattispecie dell'usucapione?[DOUBLEPOST=1391809929,1391809801][/DOUBLEPOST]Non so se si tratti di comodato d'uso gratuito, non ho mai pagato affitto, mi prendevo cura di mia madre che viveva nell'appartamento di sopra sempre di sua proprietà.
 
J

JERRY48

Ospite
Il contratto di comodato d’uso è disciplinato dagli artt. 1803 e successivi del codice civile. Esso produce effetti obbligatori e non reali, ciò significa che il comodatario (chi riceve) è titolare di un diritto personale di godimento di una proprietà, ma non detiene alcun diritto di proprietà. In altre parole è un rapporto di cortesia e fiducia che non genera vincoli giuridici ed è per questo che è spesso frequente in ambito familiare (genitori che concedono il godimento di una casa ai figli, per esempio).
Niente usucapione per l'immobile prestato dai genitori ai figli.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Fatevi fare una stima dei due appartamenti e tu esercita il diritto di prelazione su quello in cui abiti. In fondo anche una quota dell'altro appartamento ti spetta e può aiutarti a comperare il tuo.
 
J

JERRY48

Ospite


Giuridicamente, il contratto di comodato:
  • è gratuito, poiché non prevede in cambio alcun corrispettivo ed è pertanto ridondante parlare di comodato d’uso gratuito, in quanto la gratuità è insita nella tipologia stessa della formula contrattuale;
  • non produce effetti traslativi della proprietà, né il comodatario è titolare della proprietà che riceve in comodato;
  • appartiene alla categoria dei contratti reali in quanto per la sua conclusione è richiesta la riconsegna del bene in oggetto;
  • attribuisce precisi obblighi e responsabilità al comodatario.
Ma non genera vincoli giuridici.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
J

JERRY48

Ospite
Art. 1321 c.c.:
"Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Quello che voglio dire io con la frase usata "non genera vincoli giuridici" è che nulla può accampare il comodatario, il comodante in pratica è in una botte di ferro.
Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non puo' concedere ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata resttuzione della cosa, oltre il risarcimento del danno. (Art. 1804 cod. Civ.)
- il comodato il Codice civile non prescrive alcun vincolo di forma né sostanziale “ad substantiam”, né probatoria “ad probationem”. Pertanto, esso può essere stipulato in forma verbale, in base ad un semplice accordo fra le parti, dunque, fondato sulla parola, ovvero scritta, anche sotto forma di semplice scrittura privata fra le parti.
- per quanto riguarda la durata, il Codice civile non pone limiti, pertanto le parti hanno piena facoltà di stabilire nel contratto la durata del comodato, la quale può essere liberamente determinata.
E' possibile non fissare espressamente alcun termine di durata del comodato e lasciare che essa sia desumibile dalla generica destinazione che il bene può avere per sua propria natura o dalla sua specifica destinazione, individuata per mezzo delle particolari prescrizioni e limitazioni dettate per il suo godimento.
Il comodante ha, comunque, il diritto di esigere in qualsiasi momento la restituzione anticipata della cosa qualora sopraggiunga un bisogno urgente ed imprevisto (art. 1809, comma 2, c.c.).
 

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