sergio gattinara

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per quel poco di esperienza che ho per aver vissuto Londra dal 1989 al 1998 ricordo
che e si ricevono bonifici dall'estero anche solo di 5000 sterline occorre motivarli perchè altrimenti il fisco presume che l'importo rappresenti un reddito fatto entrare nel paese.
A questo riguardo è importante sapere per il fisco inglese se si è resdenti o non resident.
Ricordo che io per i primi sette anni ero "non resident - resident" ed ero tassato solo per il reddito inglese e per i soldi che m arrivavano come rendimento dei miei ivestmenti all'estero .
Consiglierei, se non già fatto di verficare se è cambiato qualcosa
 

quiproquo

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La mia opinione :
Il fisco o la Gdf possono ( e non è detto che succeda, tantissime omissioni non vengono rilevate , ma questa è un' altra storia ) intercettare e monitorare la transazione e la causale sottostante , tanto piu' se i trasferimenti come in questo caso sono di rilevante identità . Si sa per certo che in forza di poteri investigativi, negli ultimi anni sempre piu' ampliatisi , la GdF monitora, (con l'uso di specifici software ) tutte le transazioni rilevanti e interfrontaliere che come tali vengono tenute sotto particolare osservazione anche per ben piu' gravi motivi (pagamento fatture fittizie, riciclaggio anche per mafia etc. )
Cio' premesso la transazione puo' essere fatta anche come prestito infruttifero e allora non è donazione . Se prestito vero , nessun problema
Il finto prestito (oltre che evasivo e come tale non puo' trovare supporto in questo pubblico forum ) si espone al rischio di elusione , rischio poco probabile ma che va segnalato dal professionista che scrive perché non si puo' dire NULLO ; si pensi al
caso pur difficile che la GdF accantoni l'informazione ( che sicuramente transita sotto i loro occhi ) per chiedere conto dopo 4 anni della avvenuta restituzione e non constatandola faccia un accertamento presuntivo per evasione di imposta di donazione ). Ripeto : rischio teorico ma non uguale a Zero.

La nullità puo' essere richiesta da chiunque Vi abbia interesse. Ritengo (ma sarebbe bello avere un supporto da un esperto di diritto , che non è proprio la mia materia ) che la nullità possa essere invocata p.es. in ragione di una revocatoria fallimentare dal curatore (è piu' semplice recuperare un credito da una operazione di prestito che " smontare " una donazione ) . Oppure gli eredi che non avendo fatta opposizione e/o rinnovazione , alla donazione nei tempi prescritti potrebbero averne interesse,
( rilavata la classica contabile nel solito cassettino) a rispolverare "il prestito " ai fini della propria strategia giudiziaria .
@ennio. Mentre ti ringrazio per la rapida e puntuale solerte risposta, non posso non ricominciare a
bestemmiare contro il modo di legiferare.
Se non ci fosse la dannata legge sulla collazione e quella susseguente sulla donazione non avremmo tante angosce come PADRI o Capostipiti o anche come figli-eredi...Ripeterò per l'ennesima volta che posso rendere liquido il mio patrimonio ..andare sulla pubblica piazza e cospargere al vento i vari biglietti...oppure più fradJACOnamente sperpare con ESCORT di varia iniziazione Arcoriana...senza che il fisco
o uno degli eredi possa opporre alcunchè.
Mentre se decido che in un certo preciso momento valuto e decido poi di "elargirlo"
a una sola figlia/o ( di tre) per i più svariati
motivi, queste due leggi che ritengo, dal mio punto di vista di padre-capostipite, liberticida
(come minimo!!!) mi fanno sentire un fuorilegge. Chi come merj 56...Jarri48,,Arciera e altri..., nei precedenti post sulla Collazione, troverà nuovamente materia di riflessione in un senso o nell'altro. In un nuovo post di oggi firmato da Fenice 75 , già
riscontrato da A.Giacomelli, vi è ancora più materia per acuire il dilemma...La problematica è incandescente perchè coinvolge quasi tutti; chi in veste di erede, come merj56, chi in veste di candidato
"DE CUIUS" come il sottoscritto (e chi se non??? fin'ora non ho ricevuto adesioni...vi sentite tutti eredi??? Solo per questi la legge "apparentemente" è BELLA...). Ritorno a Ennio con l'altro intervento firmato VITT 1
e, modificando, gli chiedo: La transazione non è anonima ed è tracciabile alla luce del sole. Nella Causale indico: A) ELARGIZIONE... oppure....B) PRELIEVO FONDO FAMIGLIA...
Il fisco potrebbe intervenire, più o meno arbitrariamente, trasformando in "DONAZIONE INDIRETTA". Domanda: questo fisco insaziabile si accorgerà che 100.000 euro sono inferiori al milione indicato come limite all'esonero da tassazione??? E quindi astenersi dall'accertamento??? Oppure andare avanti a testa bassa e costringere il malcapitato alla difesa, visto che vi è sempre un ritorno fiscale dovuto alle parcelle dei professionisti che obbligatoriamente il disgraziato padre dovrà far ricorso???Come vedi...è un mulinello di dubbi...tutti dovuti a
quell'infame legge della COLLAZIONE. E quindi, invito i propisti ad intervenire copiosi
sull'argomento per un confronto onesto e costruttivo. Grazie. Quiproquo.
 
J

JERRY48

Ospite
nei precedenti post sulla Collazione, troverà nuovamente materia di riflessione in un senso o nell'altro.
La collazione
Se il defunto in vita ha fatto donazioni ai figli o ai discendenti o al coniuge, la legge presume che il defunto non abbia voluto alterare il trattamento che egli ha stabilito per testamento, nel caso di successione testamentaria, o che è disposto per legge, nel caso di successione legittima, ma soltanto attribuire una anticipazione sulla futura successione. Perciò i beni donati devono essere ricompresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario per essere divisi tra i coeredi in proporzione alle quote spettanti.
Se per esempio il testatore aveva due figli, ha lasciato un patrimonio di 10 e al figlio A ha donato in vita 2, mentre per testamento ha disposto che ad A spetta 1/3 e a B i 2/3, occorre aggiungere a ciò che è stato lasciato al momento della morte ciò che è stato donato (10+2=12): dopo di che si procede alla determinazione delle porzioni (ad A 1/3 di 12 e cioè 4, mentre a B i 2/3 cioè 8).
La funzione della collazione è quella di mantenere tra i discendenti e il coniuge del defunto la proporzione stabilita nel testamento o nella legge perciò non si fa luogo a collazione quando il donante o il testatore abbia altrimenti disposto. Non sono soggette a collazione le spese ordinarie fatte dal padre a favore del figlio e le donazioni di modico valore fatte al coniuge. E’ invece soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli al lavoro, per pagare i premi per assicurazioni sulla vita a loro favore.
Come si fa la collazione?
Per gli immobili cedendo alla massa ereditaria il bene ricevuto in donazione oppure imputando il valore del bene donato alla propria quota ereditaria e prendendo dalla massa ereditaria tanti beni in meno quanto è il valore dei beni donati.
Per i beni mobili la collazione si fa soltanto prendendo dalla massa ereditaria tanti beni in meno quanto è il valore dei beni donati.
Il valore è quello che il bene aveva al momento dell’apertura della successione e non quello che il bene aveva quando venne donato.
 

quiproquo

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La collazione
Se il defunto in vita ha fatto donazioni ai figli o ai discendenti o al coniuge, la legge presume che il defunto non abbia voluto alterare il trattamento che egli ha stabilito per testamento, nel caso di successione testamentaria, o che è disposto per legge, nel caso di successione legittima, ma soltanto attribuire una anticipazione sulla futura successione. Perciò i beni donati devono essere ricompresi o conferiti nella massa attiva del patrimonio ereditario per essere divisi tra i coeredi in proporzione alle quote spettanti.
Se per esempio il testatore aveva due figli, ha lasciato un patrimonio di 10 e al figlio A ha donato in vita 2, mentre per testamento ha disposto che ad A spetta 1/3 e a B i 2/3, occorre aggiungere a ciò che è stato lasciato al momento della morte ciò che è stato donato (10+2=12): dopo di che si procede alla determinazione delle porzioni (ad A 1/3 di 12 e cioè 4, mentre a B i 2/3 cioè 8).
La funzione della collazione è quella di mantenere tra i discendenti e il coniuge del defunto la proporzione stabilita nel testamento o nella legge perciò non si fa luogo a collazione quando il donante o il testatore abbia altrimenti disposto. Non sono soggette a collazione le spese ordinarie fatte dal padre a favore del figlio e le donazioni di modico valore fatte al coniuge. E’ invece soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli al lavoro, per pagare i premi per assicurazioni sulla vita a loro favore.
Come si fa la collazione?
Per gli immobili cedendo alla massa ereditaria il bene ricevuto in donazione oppure imputando il valore del bene donato alla propria quota ereditaria e prendendo dalla massa ereditaria tanti beni in meno quanto è il valore dei beni donati.
Per i beni mobili la collazione si fa soltanto prendendo dalla massa ereditaria tanti beni in meno quanto è il valore dei beni donati.
Il valore è quello che il bene aveva al momento dell’apertura della successione e non quello che il bene aveva quando venne donato.
@Jerri48 hai fatto bene a riportare cosa dice la legge sulla collazione per i tanti o pochi propisti che la ignorano. Io che la contesto da oltre 20 anni, chiaramente non sono fra questi.
Questa legge fa parte dei diritti successori...io salvo solo qualcosa come i criteri di ripartizione in "mancanza di testamento" fra gli eredi...per primo i figli e il coniuge... Mentre, come ben sai, per me la collazione non dovrebbe esistere...in base al
principo...(scusami...la leggerezza...): chi avutu avutu avutu chi ha dato dato dato...scurdammuci u' passato simmo i' Propit
paesà...!!! Per adesso ti saluto...E alla prossima. QPQ.
 

arciera

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questo fisco insaziabile si accorgerà che 100.000 euro sono inferiori al milione indicato come limite all'esonero da tassazione???
E' una donazione tra padre e figlio. Non pone alcun problema per l'Italia. I 100.000 euro saranno calcolati alla morte del donante fino alla cifra del milione di euro. dopodichè la franchigia è stata tutta consumata. Bisogna vedere se pone problemi all'inghilterra visto che non ha aderito al trattato di Schengen . informarsi al consolato o in ambasciata a Roma. Sono certa che non ci sono problemi
 

Nemesis

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Bisogna vedere se pone problemi all'inghilterra visto che non ha aderito al trattato di Schengen
Quell'Accordo mira a facilitare la circolazione transfrontaliera delle persone all'interno di quello che viene comunemente chiamato "Spazio Schengen" o "Area di Schengen". Cioè i viaggiatori provenienti da Stati terzi, ossia che non appartengono né all'Unione europea né all'AELS, non sono più sottoposti a controlli alle frontiere interne dell'Area di Schengen e possono spostarsi liberamente all'interno di quell'Area.
Ciò premesso, quell'Accordo non c'entra nulla con quanto in discussione, e cioè la libera circolazione dei capitali.
Che è garantita dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): artt. dal n. 63 al n. 66.
Le sole restrizioni ai movimenti di capitali in generale (anche all'interno dell'Unione) che gli Stati membri possono legittimamente decidere di applicare sono stabilite dall'art. 65 del TFUE e comprendono:
- le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione nazionale (in particolare nel settore fiscale e in materia di vigilanza prudenziale sui servizi finanziari);
- le procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a fini amministrativi o statistici;
- le misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Per quanto concerne i pagamenti, l'art. 63, paragrafo 2, del TFUE, dispone che: "Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi".
 

arciera

Membro Senior
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Perfetto. D'accordo. Io sapevo e sono certa che schengen si riferiva anche alla libera circolazione oltre dei cittadini, anche dei capitali e delle merci. Se vi è questo altro regolamento che supplisce la cosa, lo ignoravo. Schengen non ha trattato anche questi particolari?
 

Nemesis

Membro Storico
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Io sapevo e sono certa che schengen si riferiva anche alla libera circolazione oltre dei cittadini, anche dei capitali e delle merci.
No. Riguarda esclusivamente la circolazione delle persone.
Lo spazio Schengen rappresenta un territorio dove la libera circolazione delle persone è garantita. Gli Stati firmatari del trattato hanno abolito tutte le frontiere interne sostituendole con un'unica frontiera esterna. Entro tale spazio si applicano regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle frontiere.[DOUBLEPOST=1395832352,1395832338][/DOUBLEPOST]
Io sapevo e sono certa che schengen si riferiva anche alla libera circolazione oltre dei cittadini, anche dei capitali e delle merci.
No. Riguarda esclusivamente la circolazione delle persone.
Lo spazio Schengen rappresenta un territorio dove la libera circolazione delle persone è garantita. Gli Stati firmatari del trattato hanno abolito tutte le frontiere interne sostituendole con un'unica frontiera esterna. Entro tale spazio si applicano regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle frontiere.
 

arciera

Membro Senior
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Mica sono tanto d'accordo. Prima di Schengen non era semplice passare con il danaro che volevi. Libera circolazione di persone vuol dire anche dei propri averi. Oggi si può vendere tutto e andare con i soldi ad abitare a Berlino. Mi ricordo che vi erano limiti, personali e quindi anche monetari. Anzi mi sembra anche che con Schengen, si è discusso allora, che si poteva far passare qualsiasi oggetto senza alcun controllo. Può essere che mi sbagli? Che nel commercio era già così? Ma libera circolazione vuol dire l'individuo e specialmente le sue proprietà
 

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