U

User_38486

Ospite
Buongiorno a tutti, dovendo vendere una piccola casetta nell'entroterra ligure so che da qualche anno è necessaria la certificazione energetica, però ho letto da qualche parte che se la casa è indipendente e ha una superficie utile inferiore a 50 mq, detta certificazione non è obbligatoria.
Siccome la casa suddetta è indipendente e ha una superficie di mq. 40 posso tranquillamente considerarla tra quelle esenti?.
Attendo una risposta qualificata , ringrazio e saluto cordialmente.
CENTURIONE.
 
J

JERRY48

Ospite
Fabbricato isolato di superficie inferiore ai 50 mq, come dice il DL 145 23/12/2013 art.1 comma 7.
Sono esclusi dall’obbligo di dotazione:
per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida Nazionali Per La Certificazione
Energetica
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. d) d. lgs. 192/2005
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Fabbricato isolato di superficie inferiore ai 50 mq, come dice il DL 145 23/12/2013 art.1 comma 7.
L'art. 1, comma 7 del D.L. n. 145/2013 non c'entra proprio nulla. Ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005. L'articolo 6 non contiene l'elencazione delle categorie di edifici escluse dall'applicazione di quel decreto legislativo. Le categorie di edifici escluse dall'applicazione di quel decreto legislativo sono invece contenute nel suo articolo 3.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Intendi le categorie catastali ?
No. Il comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 192/2005 recita:
"Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma
3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e
l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose".

E, per quanto riguarda gli immobili di cui si discute (fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati), l'esclusione dall'applicazione del decreto non è generale. Il comma 3-ter dell'art. 3 prevede infatti che il decreto (invece) si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
 
Ultima modifica:

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
No, intende giustamente che sono escluse dall'applicazione del Dlgs. 192/2005 le categorie di edifici elencate all'Art. 3 comma 3 del Dlgs. 192/2005 stesso, ovvero:

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;
b) l' esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.

3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Intendi le categorie catastali ?
No. Il comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 192/2005 recita:
"Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma
3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e
l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose".

E, per quanto riguarda gli immobili di cui si discute (fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati), l'esclusione dall'applicazione del decreto non è generale. Il comma 3-ter dell'art. 3 prevede infatti che il decreto (invece) si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
 
J

JERRY48

Ospite
L'art. 1, comma 7 del D.L. n. 145/2013 non c'entra proprio nulla. Ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005. L'articolo 6 non contiene l'elencazione delle categorie di edifici escluse dall'applicazione di quel decreto legislativo. Le categorie di edifici escluse dall'applicazione di quel decreto legislativo sono invece contenute nel suo articolo 3.
e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. d) d. lgs. 192/2005
E questo l'hai letto bene.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto