arciera

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I periti sono come gli avvocati, hanno tutto l'interesse di lavorare. Quel che ho postato cambia la direzione che i tecnici vogliono far prendere alla legge tutto a discapito del poveretto che si trova tra l'incidente ed il martello
 

Daniele 78

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I periti sono come gli avvocati, hanno tutto l'interesse di lavorare. Quel che ho postato cambia la direzione che i tecnici vogliono far prendere alla legge tutto a discapito del poveretto che si trova tra l'incidente ed il martello
Non cambia proprio niente se leggi il mio post precedente capisci anche il perché .
 

Daniele 78

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Se tu ti leggi con attenzione tutto il documento e non solo le ultime righe capisci che non ti sto raccontando storielle. È così che funziona. Questa normativa è stata introdotta non solo per individuare gli abusi edilizi e o per tutelare meglio chi acquista un immobile ma ANCHE per aumentare il gettito fiscale legato agli immobili. Per risolvere il pregresso problema legato ai vecchi catasti ,che anche tu ben conosci a Roma, (ricordi le discussioni che vertivano sugli A/4 o A/5 del centro???) bene TUTTI i vecchi immobili ante 90 nel momento in cui aggiorni anche solo un muro è molto facile che cambino rendita (magari anche classe). Gli immobili storici invece sono nati con delle regole molto differenti da quelle odierne, per cui ecco perché gli immobili del centro (e non solo) hanno queste rendite e classi ormai desuete...una volta era diverso, ora quando aggiorni gli A/4 o A/5 spariscono (questo dal 98). Quindi (e te lo scrive anche la circolare) qualora il cambiamento va ad incidere sulla RENDITA catastale comunque ed in ogni caso DEVI aggiornare il catasto. Gli unici errori sui tramezzi che non inciderebbero sulla rendita catastale sono tutti quegli immobili censiti almeno con il Docfa 3.0 ( metà anni 2000), che pur con delle differenze era impostato come il Docfa attuale. Ti dirò di più; dipende anche dall'aggiornamento delle tariffe provinciali (lo vedi sul sito dell'Agenzia delle Entrate) che hanno aumentato i coefficienti con cui il Docfa calcola la rendita.... Spero di non averti troppo confuso le idee, ma inevitabilmente ho dovuto allargare il discorso per spiegarmi.
 

Daniele 78

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Io di recente ho risistemato il catasto di un alloggio censito nel lontano 92 come A/4 in seguito ad una ristrutturazione interna. La modifica è stata necessaria in realtà per la cantina annessa nel l'unità immobiliare che nel frattempo era stata frazionata e divisa (anche nella realtà con tramezzo). Ebbene l'alloggio è passato da A/4 ad A/2 e la rendita è quasi raddoppiata...ma non potevo neanche fare altrimenti...
 

arciera

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Questo tu assicuro che lo so, anche per merito tuo. Io mi riferisco al caso di un non cambiamento tariffario. Ovvero la rendita in ogni caso rimarrebbe inalterata. In questo caso, e sono credo la maggioranza, non si deve aggiornare la planimetria. Ora, a me pare un fulmine a ciel sereno. Una bomba piazzata dentro la legge. O almeno quel che tutti noi pensavamo della legge in questione
 

Daniele 78

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Io mi riferisco al caso di un non cambiamento tariffario. Ovvero la rendita in ogni caso rimarrebbe inalterata.
Sbagli per un semplice motivo e mi scuso se ti ho confuso un po' le idee buttando li tante informazioni senza spiegarle accuratamente.

Il cambiamento tariffario è una serie di "codici informatici" (ormai tutto è informatico) ai più dice poco o nulla ma che nella realtà dell'accatastamento incidono eccome sulle rendite.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...atasto+fabbricati+-+docfa/software+docfa+4002
Se vai sul link che ti ho pubblicato (siamo all'interno dell'ormai famigerato Docfa) su "Archivi Provinciali" ti vedrai tutte le provincie che hanno aggiornato gli archivi (ossia tutti i coefficienti di quella stessa provincia e che differiscono da Comune a Comune) semplicemente sono i tariffari che tu carichi nel Docfa e che permettono per una data provincia selezionata e per il Comune interessato (appartenente a quella provincia selezionata prima) dall'aggiornamento catastale.

Detto questo quando tu tocchi un vecchio immobile, ne ho già fatti un po', siccome il sistema (e i criteri oggettivi) con cui erano accatastati erano abbastanza diversi da quelli odierni, anche SOLO una singola tramezza, comporta di fatto un cambio della rendita catastale.

In qualunque parte del documento da te portato in PDF (ti ringrazio per questo) appena si parla di "cambiamento o modifica" della rendita catastale, scatta l'allarme rosso, sei tenuta a farlo.

Per esperienza (posso tranquillamente dirti legata ad un mio errore) che uno sbaglio di una tramezza fatta con il Docfa 4.00.00 (la versione precedente), pur di fatto non variando ne vani ne rendita ne niente mi fu contestato anche da notaio, e posso anche dirti che pur avendo spostato il tramezzo che erroneamente avevo mal posizionato io sulla planimetria non aveva prodotto nessun cambio di rendita catastale quindi era un mero vizio di "forma".
Ora il fondo di pag.10 molto probabilmente si riferisce ad errori simili (anche se non menziona il caso) che se da una parte sono "veniali" nella sostanza (non cambia nulla) nella forma non vanno bene.
Non vanno bene perché così operando creeresti una difformità tra il censito e l'assentito (il Comune) con lo stato di fatto.

Posso dirti che quando presenti un accatastamento un nuova planimetria oltre ad un requisito di "sostanza" (la planimetria deve coincidere anche con la distribuzione interna dell'immobile) L'Agenzia delle Entrate ti richiede anche dei requisiti meramente di "forma" nella presentazione della planimetria come:

1) orientamento ben visibile con indicazione del Nord
2) Indicazione di tutti gli accessi principali dell'unità immobiliare con una freccia
3) L'indicazione di almeno 3 particelle confinanti in planimetria
4) La presenza di un elenco subalterni quando c'è più di un unità immobiliare sul quel mappale (caso tipico la casa, con la cantina e con il garage)
5 ) Su ogni planimetria catastale oltre alla divisione interna dell'unità immobiliare in questione devono essere anche indicati i subalterni dei locali come cantine e garage che si trovano sul quella particella di terreno.
6) Non devi mai disegnare particolari architettonici o "retini" dove viene rappresentato un tetto, un serramento o altro. Gli unici tratti che rappresentano un apertura sono la linea di mezzeria, più una linea orizzontale che segna la porta e due che segna la finestra.
più altri....

Ti sembrerà strano assurdo o stupido ma per un vizio di "forma" l'Agenzia delle Entrate ti boccia l'accatastamento, quindi per non dover rifare mille volte l'accatastamento per la linea in più è meglio farlo corretto da subito...ovviamente sono passato ed ho sbagliato più volte, è per quello che ti posso dire a menadito come va fatto e cosa succede e posso scendere nei dettagli...non per altro motivo.

L'Agenzia delle Entrate ha anche il brutto vizio di darti una motivazione per volta...loro praticamente (specialmente inviando con il Sister) si fermano al primo errore di forma...neanche guardano il resto del documento, per cui se nel prosieguo c'è un altro errore (che però nella prima volta non l'hanno visionato) ti ribocciano la pratica, per cui devi rifare da zero.

Questo perché ogni volta che cambi anche un solo dato cambia il codice di riscontro che c'è sul Docfa, per cui loro appena prendono in mano la pratica se ne accorgono subito. Infatti all'Agenzia delle Entrate quando tu vai a consegnare il documento, devi consegnare sia la copia cartacea che quella informatica...il formato utilizzato da docfa è: .dat (può essere solo letto dal loro sistema). Se tu stampassi il documento e lo esportassi su chiavetta USB e dopo ancora decidessi di fare una modifica sul file originale, il sistema originerebbe un codice di riscontro differente.

Siccome il professionista deve tenere copia di quello che esegue (anche in caso di controlli) capisci bene che avere una pratica con un codice di riscontro ed il formato principale salvato sul PC con un'altro codice di riscontro sarebbe un bel problema.

Ecco il perché di tanta mia solerzia nel precisarti anche il "pelo nell'uovo". Se non lo facessi la responsabilità sarebbe mia e le multe e/o il cliente multato la girerebbe a me. Capisci ora il motivo di tutto ciò??

Spero di non averti solo annoiato con il mio discorso, perché l'obbiettivo era differente.
 

ludoludo

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Nessun avvocato però è intervenuto per dirmi i termini di scadenza per una denuncia per dichiarazione mendace in atto pubblico. art 445/2000.
 

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