arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Credo che sia una cosa davvero ingiusta:
Prima casa: nella superficie utile rientra anche il piano interrato non abitabile‐ sentenza n. 10807/2012
della Corte di Cassazione

Il contribuente che dichiari di acquistare un’abitazione “non di lusso” perde l’agevolazione – ed è tenuto a corrispondere le sanzioni per la decadenza dall’agevolazione – ove la superficie utile dell’immobile acquistato si riveli superiore a 240 mq, computando anche il piano interrato. Questa è una delle
affermazioni desumibili dalla sentenza n. 10807/2012 della Corte di Cassazione, depositata il 28 giugno 2012.

Questi i fatti che hanno dato luogo alla causa: un contribuente acquista un immobile con l’agevolazione “prima casa”, ma successivamente si vede negare il beneficio dall’Agenzia perché, secondo l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, l’immobile avrebbe le caratteristiche “di lusso” (che impediscono l’accesso al beneficio), avendo una superficie superiore ai 240 mq. Il contribuente impugna l’avviso, affermando che il piano interrato non possa rientrare nel computo della superficie utile, non
essendo qualificabile come “abitabile” alla luce del regolamento edilizio locale. Infatti, il piano interrato aveva un’altezza pari a 2,60 metri, mentre il regolamento edilizio stabilisce che si qualifichino “abitabili” solo i locali di altezza minima pari a 2,70 metri. Il contribuente perde la causa in primo grado, ma vede, poi, accolto parzialmente il proprio ricorso di fronte alla Commissione di secondo grado, la quale, pur
riconoscendo la decadenza dall’agevolazione, ritiene che, in tal caso, non possano trovare applicazione le sanzioni.
 

omar74

Nuovo Iscritto
Professionista
La sentenza da te riportata confligge chiaramente con la sentenza 17450/ 2010
sempre della Corte di Cassazione da me riportata nel messaggio precedente.
O questi dicono tutto per poi dire il suo contrario due anni dopo oppure ciò che non vale per il locale seminterrato (poi sarebbe anche il caso di valutare i rapporti aero illuminanti, ma questo è un altro discorso) vale per le soffitte.
A questo punto la domanda sarebbe: nel mio caso il livello superiore, quello da 100 mq con h=2,60 per intenderci, che requisiti deve avere per essere considerato dalla CTR soffitta e quindi in tal caso non conteggiabile nella superficie utile complessiva in accordo con l'art.6 del D.M. 2/8/69? (e se avesse altezza h=2,20? o h=1,50?)
Insomma, chi decide quando un livello superiore all'appartamento principale abbia le caratteristiche della soffitta?vale il principio dell'agibilità o dell'utilizzabilità?dov'è stabilito sto principio (per me poco tecnico) dell'utilizzabilità?[DOUBLEPOST=1397666959,1397666709][/DOUBLEPOST]Scusa non avevo letto bene, addirittura nella sentenza da te riportata si parla di locale interrato, non semi. Quindi chiaramente inabitabile. Pazzesco!
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
questa storia è già stata ampiamente dibattuta in propit. non ricordo quali threads fossero. Se qualcuno se li ricorda...molti tecnici li ricordo arrabbiati perchè taverne e spazi simili già sono stati riconteggiati dai comuni con le ispoezioni. Eppure non erano mai stati considerati immobili di lusso, Sono stati portati d'ufficio in A1.[DOUBLEPOST=1397668992,1397668827][/DOUBLEPOST]la cosa migliore, perchè credo che sia facoltà del comune dove sta l'immobile fare rientrare o meno con tali requisiti in A1, è informarsi all'ufficio tecnico comunale.
 

Massimo13061964

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
La sentenza da te riportata confligge chiaramente con la sentenza 17450/ 2010
sempre della Corte di Cassazione da me riportata nel messaggio precedente.
O questi dicono tutto per poi dire il suo contrario due anni dopo oppure ciò che non vale per il locale seminterrato (poi sarebbe anche il caso di valutare i rapporti aero illuminanti, ma questo è un altro discorso) vale per le soffitte.
A questo punto la domanda sarebbe: nel mio caso il livello superiore, quello da 100 mq con h=2,60 per intenderci, che requisiti deve avere per essere considerato dalla CTR soffitta e quindi in tal caso non conteggiabile nella superficie utile complessiva in accordo con l'art.6 del D.M. 2/8/69? (e se avesse altezza h=2,20? o h=1,50?)
Insomma, chi decide quando un livello superiore all'appartamento principale abbia le caratteristiche della soffitta?vale il principio dell'agibilità o dell'utilizzabilità?dov'è stabilito sto principio (per me poco tecnico) dell'utilizzabilità?[DOUBLEPOST=1397666959,1397666709][/DOUBLEPOST]Scusa non avevo letto bene, addirittura nella sentenza da te riportata si parla di locale interrato, non semi. Quindi chiaramente inabitabile. Pazzesco!


E' in effetti pazzesco. Io sono in attesa di sentenza del CTR Toscana a giorni. In precedenza tale CTR aveva fatto uso della nozione di abitabilità come da Cassazione del 2010 ma recentemente la CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 giugno 2013, n. 16079 ribalta ancora le cose e conferma sentenze d'appello in favore dell'Agenzia delle Entrate Toscana del 2007 dove la nozione di superficie utile prescinde dall'abitabilità/agibilità!

Nel mio caso la questione riguarda le soffitte ovvero sottotetto al catasto. L'Agenzia le ha incluse per intero, ovvio, senza nemmeno un sopralluogo e dalle sole risultanze in catasto. Siamo a discutere ma in primo grado m'hanno dato torto.

E dire che dal 1 gennaio 2014 la legge Tupini non si applica più pare per il lusso e conta la classificazione catastale A.

Come a dire quando ho comprato nel 2008 era considerata da alcuni casa di lusso ma se la rivendo non lo é più.

 

Massimo13061964

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Credo che sia una cosa davvero ingiusta:
Prima casa: nella superficie utile rientra anche il piano interrato non abitabile‐ sentenza n. 10807/2012
della Corte di Cassazione

Il contribuente che dichiari di acquistare un’abitazione “non di lusso” perde l’agevolazione – ed è tenuto a corrispondere le sanzioni per la decadenza dall’agevolazione – ove la superficie utile dell’immobile acquistato si riveli superiore a 240 mq, computando anche il piano interrato. Questa è una delle
affermazioni desumibili dalla sentenza n. 10807/2012 della Corte di Cassazione, depositata il 28 giugno 2012.

Questi i fatti che hanno dato luogo alla causa: un contribuente acquista un immobile con l’agevolazione “prima casa”, ma successivamente si vede negare il beneficio dall’Agenzia perché, secondo l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, l’immobile avrebbe le caratteristiche “di lusso” (che impediscono l’accesso al beneficio), avendo una superficie superiore ai 240 mq. Il contribuente impugna l’avviso, affermando che il piano interrato non possa rientrare nel computo della superficie utile, non
essendo qualificabile come “abitabile” alla luce del regolamento edilizio locale. Infatti, il piano interrato aveva un’altezza pari a 2,60 metri, mentre il regolamento edilizio stabilisce che si qualifichino “abitabili” solo i locali di altezza minima pari a 2,70 metri. Il contribuente perde la causa in primo grado, ma vede, poi, accolto parzialmente il proprio ricorso di fronte alla Commissione di secondo grado, la quale, pur
riconoscendo la decadenza dall’agevolazione, ritiene che, in tal caso, non possano trovare applicazione le sanzioni.

Mi pare d'aver capito che l'abitabilità (ovvero anche potenzialmente abitabili) si va a verificare solo per quelle superfici esplicitamente escluse nel decreto del 1969. Le soffitte sono escluse a meno che non siano diventate mansarde e un piano interrato non é mai escluso a meno che non sia chiaramente cantina. Ad esempio se é taverna é incluso anche senza abitabilità (vedi sentenze).
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Purtroppo temo che queste sentenze creeranno un mare di corsi e ricorsi perché cozza di brutto con la Tupini. Un locale sotto i 2,7 non può essere abitato ma può essere solo un accessorio ad un unità principale. Non ha senso.
 

Massimo13061964

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Purtroppo temo che queste sentenze creeranno un mare di corsi e ricorsi perché cozza di brutto con la Tupini. Un locale sotto i 2,7 non può essere abitato ma può essere solo un accessorio ad un unità principale. Non ha senso.

Il problema é che le ultime di Cassazione vanno tutte in un senso solo ovvero che se trattasi di superfici escluse esplicitamente dalla legge del 1969 allora si guarda se sono abitabili o potenzialmente tali. Per tutte le altre superfici la nozione di utile si trasforma in utilizzabile, indipendentemente dalle altezze e agibilità. E' cosi' che la CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 giugno 2013, n. 16079 ha ritenuto che uno Scantinato dotato di wc entrasse nel computo per l’abitazione di lusso.
 

Massimo13061964

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Non sarebbe peró neanche la prima volta che la Cassazione cambia indirizzo giuridico su un problema. Qui hanno sbagliato di brutto.

E a febbraio 2014 cambiano infatti ma non so qui di che seminterrato parlano:

Il seminterrato non abitabile, per mancanza di altezza minima, non va computato nella superficie dell'abitazione ai fini del raggiungimento della metratura massima per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa.

È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile con ordinanza n.4024 del 20/02/2014 in materia di agevolazioni fiscali.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Un seminterrato per essere abitabile dovrebbe avere i locali alti 2,70 mt e le finestre dovrebbero essere almeno 1/8 della superficie edificabile. Le altre caratteristiche (come le finiture e gli impianti) si possono completare in qualsiasi momento...ma non si può alzare un seminterrato, dovresti scavare nel pavjmengo ....ma sei al limite del possibile.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto