J

jac1.0

Ospite
Salve. Vorrei da voi sapere come sono definite nel dettaglio le spese funebri e qual è il massimo da indicare in dichiarazione. Grazie.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Per le spese funebri spetta una detrazione pari al 19% della spesa sostenuta. La detrazione è consentita solo se l’importo non supera euro 1.549,37 per ciascun familiare deceduto e se l’ammontare della spesa sostenuta è documentato da apposita fattura indicante gli importi corrisposti.
Sono comunque detraibili solo le spese funebri sostenute per i familiari indicati nell’art. 433 del Codice civile, e cioè:
il coniuge;
i figli legittimi e legittimati, naturali e riconosciuti, adottati, affidati od affiliati;
i discendenti dei figli;
i genitori e gli ascendenti più prossimi;
i fratelli e le sorelle;
i suoceri e le suocere
le nuore ed i generi.
 
J

jac1.0

Ospite
Grazie, mi sembrava strano. Ne deduco che se la somma degli importi delle fatture è ad es. di € 2.000, nel campo riservato alla spesa indico, arrotondando all'euro, 1.549.
 
J

JERRY48

Ospite
No, intendo dire che l'importo massimo ammesso in detrazione non può superare il limite di euro 1.549,37.
Se però, nello stesso anno, si verificano nell'ambito familiare due lutti (bi-corna) si possono avere due spese da portare, al 19%, in detrazione (consolazione).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
come sono definite nel dettaglio le spese funebri e qual è il massimo da indicare in dichiarazione
La norma è l'art. 15, comma 1, lett. d) del TUIR:
"Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
(omissis)
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;"
La detrazione compete quindi nel limite massimo attuale di 1.549,37 euro. Tale limite non deve intendersi riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
La spesa funebre va sempre portata in detrazione dal soggetto che l’ha sostenuta e può essere detraibile frazionatamente dall’imposta di più persone, ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato a una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri ad esempio l’acquisto di un loculo prima della morte.
Se però, nello stesso anno, si verificano nell'ambito familiare due lutti...
Sono detraibili le spese somme effettivamente versate nel periodo d'imposta, applicando il principio di cassa, senza tener conto della data degli eventi luttuosi.
 
J

JERRY48

Ospite
per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;"
Mi fa ridere quando ancora anche nel cedolino pensioni ti mettono tot. € equivalente a lire....
Ma chi l'ha più vista la lira?
Non c'è bisogno di specificare: pensione di 1 milione di lire equivalente a € 516 e rotti...
 
J

jac1.0

Ospite
La mia domanda invece è questa. Che significa:
"Tale limite non deve intendersi riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso".
Io avrei scritto: "Il limite è riferito all'anno di imposta e ad ogni decesso".
Quindi se nell'anno di imposta ho pagato due volte le spese funebri l'anno dopo non posso dichiarare spese funebri per più di 2 * 1.549,37 euro, ossia 3.098,74 euro. O sbalio?
 
J

JERRY48

Ospite
In pratica: se nell'anno 2014 si sono verificati 2 decessi, si può, nella dichiarazione dei redditi che si andrà a presentare nel 2015, usufruire della detrazione del 19% della somma totale di € 3.098,74.
E se si dovessero, nell'anno 2015, verificare altri 2 decessi, nella dichiarazione del 2016
relativa all'anno di imposta del 2015, si può usufruire della stessa somma.
Mia interpretazione.
 

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