shara

Membro Attivo
Proprietario Casa
in questi giorni sto leggendo molti interventi sul forum e non solo..
ce' una cosa che mi piacerebbe capire meglio e riguarda la possibilità di una pattuizione di una disdetta anticipata su un contratto commerciale.
mi e' capitato di leggere due cose contrastanti (almeno così mi sembra)

da una parte questo:

Per contro, essendo oggetto di tutela il solo interesse del conduttore, nulla osta a che le parti pattuiscano invece un’apposita clausola, idonea a consentire solo a quest’ultimo di recedere dal contratto, dando preavviso. La legge fissa il relativo termine in sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, ma in questo caso alle parti è concesso pattuire anche un termine più breve, siccome ciò opera sempre a vantaggio del conduttore.

da un altra quest'altro:

A norma dell’art 27, comma 5, L. n. 392/78, qualora nel contratto sia convenuta una durata inferiore o non sia convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata prevista dalla legge (ossia 6 o 9 anni). La clausola contrattuale che prevede una durata inferiore è afflitta da nullità relativa (art. 79 L. n. 392/78 ), con conseguente automatico adeguamento della durata secondo la norma sopra riportata.

chi ha ragione delle due versioni?
o se valgono entrambi,sapreste spiegarmi la ragione,in virtù della domanda come da titolo?

Grazie per chi volesse intervenire




 

jerrySM

Membro Attivo
Proprietario Casa
chi ha ragione delle due versioni?
Quanto da te riportato riguarda due cose diverse fra di loro e quindi assolutamente non in contrasto una con l'altra.
La prima riguarda il termine massimo di preavviso che per legge è fissato avere durata massima di sei mesi, che il conduttore deve dare per recedere anticipatamente (ciòprima della naturale scadenza) dal contratto. Nulla vieta che si stabilisca un termine minore, in quanto sarebbe solo a favore del conduttore.
La seconda riguarda la durata del contratto che, per legge, non può avere durata inferiore a 6 o 9 anni (dipende dalla tipologia).
Come vedi non c'è nessun contrasto tra le due clausole, una riguarda la durata massima del preavviso in caso di recesso, l'altra la durata minima del contratto di locazione.
 

shara

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quanto da te riportato riguarda due cose diverse fra di loro e quindi assolutamente non in contrasto una con l'altra.
La prima riguarda il termine massimo di preavviso che per legge è fissato avere durata massima di sei mesi, che il conduttore deve dare per recedere anticipatamente (ciòprima della naturale scadenza) dal contratto. Nulla vieta che si stabilisca un termine minore, in quanto sarebbe solo a favore del conduttore.
La seconda riguarda la durata del contratto che, per legge, non può avere durata inferiore a 6 o 9 anni (dipende dalla tipologia).
Come vedi non c'è nessun contrasto tra le due clausole, una riguarda la durata massima del preavviso in caso di recesso, l'altra la durata minima del contratto di locazione.

Grazie per il chiarimento.
ma si tratta solo di preavviso (che in quel caso,gli si consente di fare in un termine non vincolato) oppure anche del recesso stesso?
per farla semplice..se il conduttore (nel caso di colui che avrebbe pattuito) recede prima della durata contrattuale,sarà' tenuto a pagare le restanti mensilità,oppure in questo caso chiude definitivamente?
 

shara

Membro Attivo
Proprietario Casa
(art. 79 L. n. 392/78 )

Patti contrari alla legge

È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
Il recesso va dato con un anticipo minimo di 6 mesi.
Quindi il locatore ha diritto a percepire 6 mensilità dalla data di ricezione della disdetta.
Ciò non toglie la libertà delle parti di un accordo stragiudiziale.
In sostanza ti puoi mettere d'accordo con il conduttore per la riconsegna del locale pure domani.
Succede spesso se hai già un nuovo conduttore,trovato da te,a cui interessa il locale[DOUBLEPOST=1414387575,1414387568][/DOUBLEPOST]Il recesso va dato con un anticipo minimo di 6 mesi.
Quindi il locatore ha diritto a percepire 6 mensilità dalla data di ricezione della disdetta.
Ciò non toglie la libertà delle parti di un accordo stragiudiziale.
In sostanza ti puoi mettere d'accordo con il conduttore per la riconsegna del locale pure domani.
Succede spesso se hai già un nuovo conduttore,trovato da te,a cui interessa il locale
 

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