in questi giorni sto leggendo molti interventi sul forum e non solo..
ce' una cosa che mi piacerebbe capire meglio e riguarda la possibilità di una pattuizione di una disdetta anticipata su un contratto commerciale.
mi e' capitato di leggere due cose contrastanti (almeno così mi sembra)
da una parte questo:
Per contro, essendo oggetto di tutela il solo interesse del conduttore, nulla osta a che le parti pattuiscano invece un’apposita clausola, idonea a consentire solo a quest’ultimo di recedere dal contratto, dando preavviso. La legge fissa il relativo termine in sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, ma in questo caso alle parti è concesso pattuire anche un termine più breve, siccome ciò opera sempre a vantaggio del conduttore.
da un altra quest'altro:
A norma dell’art 27, comma 5, L. n. 392/78, qualora nel contratto sia convenuta una durata inferiore o non sia convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata prevista dalla legge (ossia 6 o 9 anni). La clausola contrattuale che prevede una durata inferiore è afflitta da nullità relativa (art. 79 L. n. 392/78 ), con conseguente automatico adeguamento della durata secondo la norma sopra riportata.
chi ha ragione delle due versioni?
o se valgono entrambi,sapreste spiegarmi la ragione,in virtù della domanda come da titolo?
Grazie per chi volesse intervenire
ce' una cosa che mi piacerebbe capire meglio e riguarda la possibilità di una pattuizione di una disdetta anticipata su un contratto commerciale.
mi e' capitato di leggere due cose contrastanti (almeno così mi sembra)
da una parte questo:
Per contro, essendo oggetto di tutela il solo interesse del conduttore, nulla osta a che le parti pattuiscano invece un’apposita clausola, idonea a consentire solo a quest’ultimo di recedere dal contratto, dando preavviso. La legge fissa il relativo termine in sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, ma in questo caso alle parti è concesso pattuire anche un termine più breve, siccome ciò opera sempre a vantaggio del conduttore.
da un altra quest'altro:
A norma dell’art 27, comma 5, L. n. 392/78, qualora nel contratto sia convenuta una durata inferiore o non sia convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata prevista dalla legge (ossia 6 o 9 anni). La clausola contrattuale che prevede una durata inferiore è afflitta da nullità relativa (art. 79 L. n. 392/78 ), con conseguente automatico adeguamento della durata secondo la norma sopra riportata.
chi ha ragione delle due versioni?
o se valgono entrambi,sapreste spiegarmi la ragione,in virtù della domanda come da titolo?
Grazie per chi volesse intervenire