Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Eccomi con un'altra domanda.
L'amministratore del mio condominio (un vero cialtrone arrogante e supponente....) ha partecipato alla mediazione da me promossa in merito alla contestazione degli importi relativi a dei lavori eseguiti nel condominio. Si è trincerato dietro il fatto che le fatture sono regolari....che lui deve solo elencare le somme e fare le ripartizioni millesimali.....bla bla bla. Non vuole correggere gli importi palesemente sbagliati che attribuiscono al condominio delle spese che, invece sono a carico di singoli condomini. Per fare ciò, gli basterebbe una semplice professione di umiltà riconoscendo l'errore commesso ed invece si trincera dietro il fatto che l'assemblea ha approvato il consuntivo delle spese. E dunque, per la correzione vuole che io, insieme ad altri per il famoso totale di 1/6 gli richiediamo un'assemblea correttiva dei suoi errori.
Va da sè che la mediazione, ovviamente è fallita. Il mio avvocato, conoscendo sia il soggetto, che il mio condominio, mi consiglia di impugnare senza indugio il verbale e relativa ripartizione. Ciò in quanto, a suo dire, richiedendo l'accesso agli atti per confrontare le fatture, i loro importi e le attribuzioni di spesa, l'amministratore, con i suoi tempi di consegna documenti e le festività di mezzo, ci farebbe decadere il diritto di impugnare che gli pare (ma non ne era al momento sicuro) sia ancora di 30 giorni dopo il fallimento della mediazione.
Che ne pensano gli amici del Forum?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ci farebbe decadere il diritto di impugnare che gli pare (ma non ne era al momento sicuro) sia ancora di 30 giorni dopo il fallimento della mediazione.
Art. 11, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 28/2010:
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.


Art. 5, comma 6 del medesimo D. Lgs. n. 28/2010:
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo
11 presso la segreteria dell'organismo.

Perciò, dal giorno del deposito in segreteria del verbale relativo al fallito tentativo di conciliazione ricominciano a decorrere i trenta giorni per impugnare la delibera innanzi all'autorità giudiziaria.
 
Ultima modifica:

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Chiarissimo, Nemesis. Grazie e scusa se non ti ho risposto ieri. Ero in "altre faccende affaccendato". Ancora una cosa: non ti sembra un controsenso che si debba pagare l'IVA del 22% sul c.a.p. (credo che siano i contributi previdenziali dei professionisti del 4%)?
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Chiarissimo, Nemesis. Grazie e scusa se non ti ho risposto ieri. Ero in "altre faccende affaccendato". Ancora una cosa: non ti sembra un controsenso che si debba pagare l'IVA del 22% sul c.a.p. (credo che siano i contributi previdenziali dei professionisti del 4%)?
Controsenso... in che senso?
Quel 4%, addebitato dai professionisti iscritti ad Albo a titolo di rivalsa per i contributi alla Cassa Assistenza e Previdenza (CAP) cui appartengono, rappresenta un incremento del costo della prestazione ed è purtroppo imponibile ai fini IVA mentre resta escluso dalla base imponibile della ritenuta IRPEF (il 4%, invece, addebitato a titolo di rivalsa dai professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, è imponibile sia ai fini IVA che ai fini IRPEF).
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Purtroppo la previdenza (contributo soggettivo del 10% circa ), almeno nel ns. caso non grava sulle casse pubbliche , ma sulle ns. e sulla ns. cassa privata . Per cui se ce ne bene; diversamente ....fischia

....e conversando :
purtroppo un paio di anni fa l'avvocato della cassa se l'è squagliato con la cassa ( mi si conceda il gioco di parole ) e da poco è noto che l'ex presidente è stato inquisito per una presunta torbida operazione su derivati da cui sarebbe sortita una perdita per la ns. cassa ed una distrazione a Suo beneficio di 1 milione di euro-Sicuramente in perfetto stile ital-idiota, grazie alla deterrenza della pena (sic !!!) finirà a tarallucci e vino.
Temo che il ns. abbia esperimentato il vecchio giochino dell'erede che amministra fiduciariamente euro 100.000 euro di tutti e li investe in derivati: Se perde rende edotti gli altri e li fa partecipare alle perdita; se gli va bene trattiene il rilevante plusvalore e zitto zitto riconosce l' 1% ( investimenti in BOT) alla comunione simulando di aver fatto un investimento cauto .
Anche queste sono soddisfazioni che lasciano ben sperare in una decorosa pensione

(perdonate lo sfogo ma comunque ti giri , gira cosi' )
 

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