Ennio Alessandro Rossi

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Premessa
Per avere contezza della tipologia di interventi agevolabili è d'obbligo rifarsi alla lettera b) dell’art. 16-
Bis del TUIR (Testo Unico Imposte dirette) che rinvia il requisito oggettivo agli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali, a quelli di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.p.r. n. 380 del 2001, (trattasi degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su abitazioni ) con esclusione degli interventi di nuova costruzione (salvo il caso di parcheggi pertinenziali)

Rimarco l’attenzione di quanto sottolineato in base al quale se il sottotetto destinato a divenire “mansarda “ autonoma, le spese per la sua realizzazione NON danno diritto ad alcuna agevolazione detrattiva . Se invece il sottotetto “è legato” all’appartamento sottostante e ne diviene “PERTINENZA” ( e pertanto sfugge al divieto sopra evidenziato ) in tale ipotesi LA DETRAZIONE DEL 50% COMPETE. E’ questo, fra l’ altro, il senso della Risoluzione dell ‘ Agenzia delle Entrate del 30-12-2014 n. 118/E emanata in risposta ad un interpello

La prima condiziona per fruire della detrazione ,ovvia, è che sia state richieste ed ottenute le autorizzazioni edilizie opportune

La seconda condizione ( e qui sta la parte interessante ) si verifica “qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell’unità immobiliare principale” .

Per quanto attiene i costi deducibili richiamati pure nella risoluzione .118/E (oltre quelli soliti e noti pertinenti l’intervento edile ) l’agenzia ebbe occasione di spiegare che si possono annoverare : le spese per l'imposta sul valore aggiunto, per l'imposta di bollo , i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le spese denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione.

Il contenuto della allegata citata risoluzione presenta anche punti e spunti di interesse generale . Se ne consiglia la lettura

Buon anno 2015 by Ennio
 

Allegati

  • Sottotetto pertinenziale ok 50 pc R 118E 30dic2014 .pdf
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Nemesis

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Proprietario Casa
Rimarco l’attenzione di quanto sottolineato in base al quale se il sottotetto destinato a divenire “mansarda “ autonoma, le spese per la sua realizzazione NON danno diritto ad alcuna agevolazione detrattiva
La detrazione invece spetta, perché l'intervento di recupero del sottotetto è qualificato quale restauro e risanamento conservativo ovvero ristrutturazione edilizia. Vedasi i precedenti documenti di prassi citati nella stessa risoluzione n. 118/E: circolare n. 57/E del 1988 e risoluzione n. 4/E del 2011.
qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell’unità immobiliare principale” .
Ciò è rilevante al solo fine di ridurre al 50%, come stabilito dalla legge della Regione Piemonte n. 21/1988, il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.
La risoluzione n. 118/E, in risposta all'istanza d'interpello, correttamente ritiene che anche il costo per la redazione dell'atto notarile di costituzione è ammesso in detrazione.
 
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