Dimaraz

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100 presenti
49 si
1 no
50 astenuti
Significa che votano 50 persone...quorum raggiunto per buona parte degli argomenti oggetto di delibera.
Delibera valida e perfettamente operativa.
Un amministratore "prudente" al limite attende 30gg e poi non ha patemi.
Unico modo per fermare in almeno 49 dovranno impugnare.
Come detto il Condominio è cosa diversa dalla Banca.
Giurisprudenza docet
 

Dimaraz

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Tralasciamo la questione millesimi perché troppe variabili in funzione di argomento su cui si vota e di convocazione (333,33 - 500 - 667 - 1000)

Per le teste serve sempre maggioranza di persone votanti (50%÷1).
Chi si astiene per la Legge non vota (magari necessita di approfondire una sua lacuna e vuole riservarsi il diritto di impugnare senza inficiare l'esito del voto)
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
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Car0 Dimaraz per me contano i fatti.
Quando per approvare è richiesto un certo quorum se non lo si raggiunge
e non lo si raggiunge per effetto dell'astensione di alcuni condomini partecipanti all'assemblea "quanto richiesto" non è approvato

In questo modo, ho fatto fuori l'amministratore,
 

Dimaraz

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Che tu abbia "fatto fuori" un amministratore sulla base dell' esempio che hai proposto non significa nulla.
L' astensione non può avere alcun effetto...è come se gli astenuti fossero usciti prima del voto.
Per il diritto "chi tace non dice nulla" e chi si astiene non esprime un SI come non esprime un NO.
E' un errore di interpretazione considerare una unica categoria quanti non hanno votato a favore.
Il Codice Civile menziona specificatamente:
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Assenti
L' unica differenza fra le ultime 2 categorie è sui tempi di prescrizione per una eventuale impugnazione.
Per gli astenuti i 30 gg. decorrono dalla data del voto...per gli assenti dalla data di ricezione del verbale.
 

Luigi Criscuolo

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Chi si astiene per la Legge non vota (magari necessita di approfondire una sua lacuna e vuole riservarsi il diritto di impugnare senza inficiare l'esito del voto)
anche tu stai facendo confusione. Tralasciamo l'ambiente assembleare condominiale dove oltre alla teste è richiesta anche la maggioranza dei millesimi dei presenti. Nelle famosissime assemblee universitarie sessantottine dove ogni studente (pardon partecipante anche non studente) contava un voto, quando si votava le mozioni il presidente dell'assemblea contava i favorevoli, i contrari e gli astenuti.
L'astensione è come votare scheda bianca in un referendum: ha partecipato ma non ha detto ne sì ne no quindi viene contato ai fini della validità del referendum, e pesa nel determinare quale è la maggioranza da raggiungere. Se non viene contato è come se non si fosse presentato. Troppo facile, e secondo me arbitrario ( e mancanza di rispetto nei confronti dei partecipanti), limitare alla somma dei favorevoli e contrari il quorum per la determinazione della maggioranza. Non so dove si usa questo sistema; neanche nelle assemblee delle spa dove chi partecipa porta il peso delle azioni in suo possesso.
Poi c'é una frase che hai scritto e che non mi piace:
Un amministratore "prudente" al limite attende 30gg e poi non ha patemi.
che tradotto in meneghino suona "La gabola se la và la gà i gamb" perché l'atteggiamento da te proposto costringe i condomini indolenti a uscire dal loro torpore, rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una azione legale.
Per ritornare all'argomento del condominio la Legge, che tu citi, distingue due figure: i partecipanti al condominio e gli intervenuti alla assemblea. Non dice che le mozioni sono approvate se i favorevoli sono più dei contrari.
 

Dimaraz

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Nelle famosissime assemblee universitarie sessantottine...

Se cominci con questi paragoni/raffronti... nemmeno dovrei perdermi in repliche...parliamo 2 lingue diverse: io mi attengo a quanto chiarito dalle Leggi...se tu vuoi dare peso a "fattori folcloristici" o "mischiare capre e cavoli" non ci siamo.

La Legge in ambito condominiale relativamente alle assemblee distingue perfettamente quali quorum per la validità dell' assemblea (richiamando i partecipanti al Condominio) e quali per la validità del voto (richiamando gli "intervenuti").

Art. 1136 CC
L' assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio


Chi viene contato come astenuto è perchè non "parla" ergo non interviene al voto.

Forse non sei a conoscenza dei differenti "criteri" di calcolo in tema di voto del Parlamento: le 2 Sezioni (Camera dei Deputati -Senato) si differenziano perchè nella prima (al pari delle norme sul Condominio) le maggioranze si calcolano sui voti espressi mentre nella seconda sui componenti (Art. 48 del Reg. della Camera)
Infatti quando i Senatori vogliono astenersi per non far pesare il loro voto con i "dissenzienti" sono costretti ad uscire dall' aula!!!

Referendum e Società di Capitale nulla ci azzeccano con gli Articoli di Legge sul Condominio.

Senato: mistero di un' astensione che significa «no»
 
Ultima modifica di un moderatore:

Luigi Criscuolo

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Chi viene contato come astenuto è perchè non "parla" ergo non interviene al voto.
per la maggior parte delle persone che frequentano le assemblee condominiali, per "intervenuti" intendono le persone presenti al momento della vatazione e non chi partecipa alla votazione.
Che nella assemblea condominiale valga la stessa regola della Camera sei deputati e non quella dei senatori lo sostieni solo tu.
L’astensione di un condomino dal voto per una delibera assembleare deve considerarsi, ai fini dell’impugnazione della delibera, come dissenso. Cass. 6671 del 9.12.90 e 127 del 9.1.2000.
Forse in questi ultimi 15 anni gli "ermellini" hanno cambiato idea ed io non sono informato.
Comunque visto la "spocchia" che usi nel rispondere non intendo continuare anche perché ognuno di noi non cambierà idea e questo argomento è diventato un dialogo fra sordi.
Cheers
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Beh...additarmi di "spocchia" equivale a chi non avendo più argomenti passa alle offese.

Come detto è questione di "linguaggi"...se tu sei uso a quelli di "sessantottiana memoria" allora si può comprendere sia il tuo "sbotto" che l' errata lettura di una Legge ...o di una sentenza.

Il disposto della Corte di Cassazione che hai "garbatamente" richiamato evidenza cosa diversa da quella che gli attribuisci perchè ometti l' integrale lettura.

L’astensione di un condomino dal voto per una delibera assembleare deve considerarsi, ai fini dell’impugnazione della delibera, come dissenso

Ho evidenziato quel particolare che smentisce la tua interpretazione e conferma quanto ho spiegato fino ad ora.

Mi avvedo che pure Nemesis, dandoti gradimento, implicitamente cade nell' errore.

Ps.
Quando si tratta di chieder scusa non mi tiro indietro...ma finchè non si dimostra il mio torto spetta ad altri.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
sai @Dimaraz gli scritti non hanno l'intonazione della voce e l'espressione del volto ma le frasi e le parole nella loro costruzione e posizione rendono molto.....
Se cominci con questi paragoni/raffronti... nemmeno dovrei perdermi in repliche...parliamo 2 lingue diverse: io mi attengo a quanto chiarito dalle Leggi...se tu vuoi dare peso a "fattori folcloristici" o "mischiare capre e cavoli" non ci siamo.
per me quello che hai scritto ed io ho evidenziato in neretto è spocchia bella buona.
Ma non c'é nulla da scusarsi nè pretendo scuse: ognuno è come è.
Vedi: @Nemesis, che ha ottenuto da tutti i propisti il riconoscimento di persona che interviene sempre a ragion veduta, non replica quasi mai, solo eccezionalmente: infatti, l'ha fatto con te già una volta. Sarà perché avete lo stesso back groud giuridico.
in ogno caso mi permetto di insistere su questo argomento:
"Relativamente alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo, la Suprema Corte di Cassazione è già intervenuta sul tema con la sentenza n.129/1999, affermando apoditticamente che: “Nel condominio negli edifici occorre distinguere tra le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell’assemblea e le maggioranze stabilite per la validità delle delibere.
Alla regolare costituzione del collegio concorrono tutti i condomini presenti: quindi anche coloro quali, nelle votazioni, si asterranno.
Precisa, altresì: “Poiché le delibere si assumono con la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti all’assemblea regolarmente costituita, non facendo parte della maggioranza gli astenuti non concorrono alla approvazione della delibera.
Ai fini della formazione della maggioranza necessaria per la approvazione i voti dei condomini astenuti sono equiparati a quelli dei condomini dissenzienti o assenti.
L’approvazione della delibera e, quindi, la sua validità ed efficacia dipendono dall’esistenza del quorum prescritto.
 

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