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User_46244

Ospite
sono figlia di primo matrimonio. mio padre, rimasto vedovo, si risposa in regime di separazione dei beni e acquista un appartamento intestato solo a lui. con la seconda moglie ha un'altra figlia.

muore e l'eredità viene suddivisa 1/3 ciascuno alle eredi: io, la matrigna e la sorellastra.

la matrigna acquisisce il diritto di abitazione della casa coniugale e io che sono proprietaria per un terzo, penso di avere diritto ad un contributo per l'utilizzo di una mia proprietà, considerato che non ho nessun legame parentale e tantomeno affettivo con la matrigna.

desidero un parere. grazie
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
penso di avere diritto ad un contributo per l'utilizzo di una mia proprietà, considerato che non ho nessun legame parentale e tantomeno affettivo con la matrigna.
Il diritto di abitazione fa si che la moglie di tuo padre non ha il dovere di pagare alcunchè fino al soddisfo di quanto prevede l'art. 1022 del codice civile che regola in materia.
 
O

Ollj

Ospite
Corretta la risposta, ma non il rinvio normativo.
La disposizione cui far riferimento e' l'art.540 del Cc che al 2' comma cosi' dispone:
"Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".

L'art.1022 riguarda il diritto d' uso in generale.
 
Ultima modifica di un moderatore:
U

User_46244

Ospite
vi ringrazio delle risposte ma non ho capito chiaramente andrò a leggere l'art 1022 e 1021 c.c. e anche il 540. mi pare comunque che la risposta al mio quesito sia negativa.
cosa vuol dire: "fino al soddisfo di quanto prevede l'art. 1022". adesso li vado a leggere grazie comunque della gentilezza.
 
O

Ollj

Ospite
Riguarda il diritto di abitazione. È l'art. 1021 c.c. che riguarda il diritto d'uso.

Risposi a @salves che citava l'art.1022; non un errore se parlai di diritto d'uso in generale: ciò per distinguere tal diritto (che è un diritto d'uso su immobile con destinazione d'abitazione) dall'altro dir. d'uso sull' abitazione avente invece natura successoria (ex art.540)
Suvvia è alquanto grandicello, non faccia il bambino che colto con le mani nella marmellata....
P.S. E non chiami la maestra.....
 
O

Ollj

Ospite
vi ringrazio delle risposte ma non ho capito chiaramente andrò a leggere l'art 1022 e 1021 c.c. e anche il 540. mi pare comunque che la risposta al mio quesito sia negativa.
cosa vuol dire: "fino al soddisfo di quanto prevede l'art. 1022". adesso li vado a leggere grazie comunque della gentilezza.
Certo la risposta è negativa: il diritto d'uso dell'abitazione non può essere da lei limitato, nè se ne può chiedere un controvalore adducendo che grava su una parte della proprietà da Lei ereditata; lei ha ereditato una quota gravata da un onere disposto per legge. Lasci perdere l'art.1022 è specifico per altra ipotesi, non consideri nemmeno l'art.1021. Unico riferimeno l'art.540CC
"Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".
Saluti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Lasci perdere l'art.1022 è specifico per altra ipotesi
Invece non lo deve lasciar perdere. Poiché quell'articolo specifica quali siano i diritti dell'habitator. Sia se quel diritto gli sia stato attribuito con un atto inter vivos o mortis causa, sia se gli derivi in forza del prelegato ex art. 540, comma 2 c.c., come nella fattispecie in discussione.
 

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