vienibene

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Proprietario Casa
Nel 2005 e morta il coniuge con due figli, proprietà una casa al 50% con l'altro coniuge.
Presentata successione 1/3 al coniuge 1/3 alla figlia e 1/3 al figlio. Quindi totale proprietà 4/6 al coniuge più diritto di abitazione, mentre ai due figli e andato 1/6 di proprietà a testa.
Dopo qualche anno il papà a deciso di risposarsi (in regime di divisione dei beni), a fine 2019 lo stesso è deceduto, quindi in successione vanno i 4/6 della proprietà, suddivisa 1/3 al nuovo coniuge 1/3 alla figlia e 1/3 al figlio.
Si premette che dal nuovo matrimonio non sono nati altri figli.
Secondo me al coniuge spetta anche il diritto di abitazione sull'intera proprietà (e non sui 4/6 di sua proprietà del decujus).
Domanda:
Al coniuge (matrigna) spetta il diritto di abitazione per 4/6?
mentre i beni mobili (arredamento casa, quadri, elettrodomestici, oro) avendo diritto di abitazione la matrigna, rimangono in uso a Lei (i due figli del decujus possono pretendere degli oggetti di proprietà del Papà??)
Cosa devono fare i figli per evitare che un domani la matrigna i beni mobili li trasferisca o regali ai suoi nipoti eredi (figli di fratelli e sorelle).
Grazie
DOMENICO
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo me al coniuge spetta anche il diritto di abitazione sull'intera proprietà (e non sui 4/6 di sua proprietà del decujus).
Secondo me , al contrario, in questo caso al coniuge non spetta nemmeno il diritto di abitazione sulla quota del de cuius, non essendo la casa di proprietà esclusiva del de cuius, o in comunione con la superstite, ma in comunione con terzi.
Requisito richiesto, secondo il secondo comma dell’art. 540 c.c, per il sorgere del diritto di abitazione .

Vedi, in proposito:
“Per tali ragioni la Corte di legittimità ha poi sancito che i diritti di uso e abitazione sulla casa adibita a residenza familiare in favore del coniuge superstite, necessitano, per la loro concreta nascita, dell’appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius in titolarità esclusiva o al massimo, in comunione, a costui e all'altro coniuge.

Non è pertanto ammissibile la loro esistenza in presenza di quote di pertinenza di altri soggetti estranei all'eredità.

In linea con il citato orientamento giurisprudenziale si deve quindi concludere che non spetta al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e sui mobili che la corredano qualora l’abitazione coniugale non è in proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione fra i coniugi, ma è in una situazione di contitolarità del de cuius con terzi estranei.”

Tratto da : https://www.altalex.com/documents/n...re-nella-casa-familiare-di-proprieta-di-terzi
 

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