Gianco

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Dopo aver letto l'articolo 732, riscontro: "Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali."
Questa è la conferma della mia teoria.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Dopo aver letto l'articolo 732, riscontro: "Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali."
Questa è la conferma della mia teoria.
Peccato che la tua teoria continui a far acqua da tutte le parti.
Il diritto di riscatto presuppone necessariamente l'esistenza del diritto di prelazione. E il primo comma di quell'articolo, come più volte già scritto, prevede il diritto di prelazione solo quando il coerede voglia alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa.
 

Gianco

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L'ultimo comma dell'articolo, a mio parere, è molto chiaro: se più coeredi sono interessati all'acquisto della quota del coerede venditore, possono acquistarla dividendosela fra loro. Poi se non sei d'accordo ciascuno resta convinto della sua interpretazione. Vorrei aggiungere che il mio legale la interpreta come la interpreto io.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'ultimo comma dell'articolo, a mio parere, è molto chiaro: se più coeredi sono interessati all'acquisto della quota del coerede venditore
L'ultimo comma tratta quello che eventualmente può avvenire dopo la cessione della quota. Cioè, quando manchi la comunicazione prescritta al primo comma. Ma tale comunicazione è dovuta solamente se si intende alienare a un estraneo.
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
L'ultimo comma dell'articolo, a mio parere, è molto chiaro: se più coeredi sono interessati all'acquisto della quota del coerede venditore, possono acquistarla dividendosela fra loro... Vorrei aggiungere che il mio legale la interpreta come la interpreto io.
A dire il vero la norma in questione, nella sua letteralità, dice qualcosa di diverso:

"Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali."

Si fa menzione di coeredi che vogliano esercitare il diritto di riscatto.

Ma quando sorge il diritto di riscatto che i coeredi possono voler esercitare?

Sorge solo qualora, volendo un coerede alienare la sua quota a un estraneo, non abbia preventivamente notificato la proposta di alienazione di cui all'art. 732 agli altri coeredi. Se però intende alienare direttamente ad un altro coerede (che, in tutta evidenza, non è certamente un estraneo rispetto alla comunione ereditaria) non vi è alcun obbligo di notifica e pertanto non vi è alcun diritto di riscatto da parte degli altri coeredi.

La cassazione (981/2000) ha precisato che per estraneo deve intendersi "chi non partecipa all’eredità di cui fa parte la quota ceduta"; chi vi partecipa, perciò, non è un estraneo, e la cessione a lui non fa scattare l'obbligo di notifica, togliendo quindi alla radice ogni legittimazione giuridica all'invocazione del diritto di riscatto di cui all'ultimo comma del 732 CC.

Il Suo Avvocato sostiene un punto di vista indubbiamente originale e, a prima vista, non supportato da una evidenza normativa o giurisprudenziale; sarebbe interessante e proficuo per la discussione se Lei potesse farsi indicare in base a quali elementi ha elaborato tale tesi giuridica.

studiolegaledauria
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
AvvocatoDauriaMichele, la tua spiegazione mi ha chiarito la differenza che mi sfuggiva e che nella generica domanda posta al mio legale, non era stata presa in considerazione dallo stesso. Pertanto, grazie a te ho chiara la differenza che mi vedeva in contrapposizione con Nemesis, al quale riconosco la sua ragione.
 

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