masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Sta per scadere il contratto ad uso transitorio che è durato 12 mesi e gli stessi inquilini vorrebbero farne un altro alle stesse condizioni. Visto che sussiste la transitorietà posso fare un altro contratto senza problemi?
Grazie a tutti!
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Sta per scadere il contratto ad uso transitorio che è durato 12 mesi e gli stessi inquilini vorrebbero farne un altro alle stesse condizioni. Visto che sussiste la transitorietà posso fare un altro contratto senza problemi?
Giova ricordare che:
- ai fini di un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria a norma del combinato disposto di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 5 e D.M. 30 dicembre 2002, occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:
1) la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore;
2) l'allegazione, al contratto, di un'apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza (quando l'esigenza transitoria è da parte del solo conduttore);
3) la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine.

In definitiva, o ricorrono tali condizioni e si soddisfano le dette modalità, volte a giustificare obbiettivamente la deroga alla disciplina ordinaria oppure, quali che siano le cause del mancato soddisfacimento dei presupposti contemplati, il contratto locativo non può avere una durata inferiore a quella ordinaria con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di prova dei requisiti previsti, va ricondotto nell'alveo dei contratti di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 1 (durata di 4+4 anni).
 
Ultima modifica:

Magnus Ansegar

Membro Junior
Conduttore
3) la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine.

Un'interpretazione testuale dell'articolo 2, comma 4 del decreto citato parrebbe effettivamente porre l'onere di conferma a carico di entrambi i contraenti, però si tratta di una formulazione grammaticale infelice del legislatore del 2002 che riprende un'analoga formula del suo predecessore del 1999, benchè quest'ultimo, nel decreto ministeriale del 5 marzo, abbia poi parzialmente corretto il tiro (vedi la lettera c del comma 6 dell'articolo 2): l'onere di conferma della transitorietà dell'esigenza, che deve permanere fino a scadenza (in caso contrario, venute meno le sue cause, il contratto transitorio si trasforma in un quadriennale ordinario), grava solo sul locatore, se l'esigenza della transitorietà è legata ad esigenze sue proprie, perchè è soltanto lui che viene sanzionato dall'articolo 2 del contratto-tipo transitorio (allegato C del decreto ministeriale del 2002) con la stessa riconduzione della durata del contratto a quella quadriennale e con il risarcimento delle 36 mensilità di canone. La posizione dell'inquilino è totalmente diversa, in quanto non ha nessun obbligo di conferma dell'esigenza transitoria (l'unico suo obbligo è quello di allegare al contratto documentazione comprovante la medesima) , infatti nessuna sanzione è prevista a suo carico se l'omissione riguarda lui (articolo 3 del contratto) e la locazione viene semplicemente a cessare alla scadenza convenuta senza necessità di disdetta (articolo 1 del contratto-tipo).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ultima modifica:

masagu

Membro Assiduo
Proprietario Casa
In un modo o in un altro la transitorietà è da parte degli inquilini che hanno un contratto di lavoro a t.d. Quello che può accadere al massimo è aver trasformato un contratto di un anno con un contratto di 4+4 ma non credo sia interesse degli inquilini e non credo ci siano penali da pagare o sbaglio? :occhi_al_cielo:
 

Magnus Ansegar

Membro Junior
Conduttore
Interpretazione fatta propria dalla Corte di cassazione.

Interpretazione fatta propria dalla Corte di Cassazione, ma sconfessata dalla Corte Costituzionale. A ulteriore conferma di ciò, che cioè l'obbligo di conferma grava solo sul locatore, nel contratto-tipo transitorio allegato al decreto ministeriale del 2002, occorre cancellare o l'articolo 2 (Esigenza del locatore) o l'articolo 3 (Esigenza del conduttore): tutti e due gli articoli non possono coesistere all'interno del corpo contrattuale, in quanto o sono esigenze dell'uno o sono esigenze dell'altro: Infatti, nelle note finali del contratto-tipo si legge: "Cancellare la parte che non interessa". Guarda che io non ce l'ho con te, ma con quei gran geni del Giurassico normativo, chiamali legislatori o come preferisci tu, che fanno leggi o emanano decreti sconclusionati, dove il sesto comma contraddice il secondo comma dello stesso articolo, o dove l'allegato di un decreto contraddice il decreto stesso, per cui diventa difficile interpretare una norma mal scritta e neanche i giudici riescono a trovare una bussola.
 

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