nonnabelarda

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Ancora una volta chiedo il vostro aiuto.
Recentemente è deceduta una persona single con genitori e fratello ancora viventi.
Purtroppo questa persona era nullatenente e con parecchie pendenze debitorie (equitaglia inps banca e via dicendo)
In questo contesto come si dovranno comportare i famigliari per tutelare le loro risorse personali ?
Oltre genitori e fratello ci saranno altri parenti che si dovranno attivare per questa rinuncia ?
Ringrazio anticipatamente per i consigli che vorrete dare in questa situazione poco piacevole .
 
O

Ollj

Ospite
Salvo non siano per qualsiasi ragione già nel possesso di beni ereditari; in tal evenienza sarà necessario operare l'inventario dei beni ereditari e lo si dovrà fare celermente; in mancanza di questo infatti, decorsi 3 mesi, non si potrà più rinunciare e, per legge, si verrà considerati eredi a tutti gli effetti; se l'inventario è fatto senza contestuale dichiarazione di accettazione, si avrà tempo 40 gg per rinunziare all'eredità.

Art. 485 Cc CHIAMATO ALL'EREDITA' CHE E' NEL POSSESSO DI BENI
1. Il chiamato all' eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l' inventario entro tre mesi dal giorno dell' apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
2. Trascorso tale termine senza che l' inventario sia stato compiuto, il chiamato all' eredità è considerato erede puro e semplice.
3. Compiuto l' inventario, il chiamato che non abbia anche fatto la dichiarazione a norma dell' articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell' inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all' eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice
 

nonnabelarda

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Il chiamato all' eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l' inventario entro tre mesi dal giorno dell' apertura della successione

Qui non si ha nessun bene da inventariare siamo solo in presenza di debiti
Aggiungo che il de cuius era residente con i genitori.
Il fratello abita altrove e non ha famigliari a carico
 
O

Ollj

Ospite
Allora in tal caso non serve nemmeno la rinunzia; basterà infatti che il chiamato non compia atto alcuno che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (accettazione tacita). Fatta salva l'ipotesi dell'art.485 e dell'accettazione tacita, il comportamento passivo del chiamato non assume alcun valore.
 

carlobartoli

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Salvo non siano per qualsiasi ragione già nel possesso di beni ereditari; in tal evenienza sarà necessario operare l'inventario dei beni ereditari e lo si dovrà fare celermente; in mancanza di questo infatti, decorsi 3 mesi, non si potrà più rinunciare e, per legge, si verrà considerati eredi a tutti gli effetti; se l'inventario è fatto senza contestuale dichiarazione di accettazione, si avrà tempo 40 gg per rinunziare all'eredità.

Art. 485 Cc CHIAMATO ALL'EREDITA' CHE E' NEL POSSESSO DI BENI
1. Il chiamato all' eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l' inventario entro tre mesi dal giorno dell' apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
2. Trascorso tale termine senza che l' inventario sia stato compiuto, il chiamato all' eredità è considerato erede puro e semplice.
3. Compiuto l' inventario, il chiamato che non abbia anche fatto la dichiarazione a norma dell' articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell' inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all' eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice

Nel caso di un amm.re deceduto e responsab
 

carlobartoli

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel caso di un amm.re deceduto e comproprietario di un appartamento nel condominio in cui risulta responsabile di un ammanco di cassa, di varie diecine di migliaia di euro, i suoi eredi (moglie e figli) sono tenuti a rimborsare ai condomini l'ammanco ? Secondo gli Artt. 752e 754 c.c. ? Grazie anticipate per le risposte che mi arriveranno
 

Dimaraz

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