mega

Membro Attivo
Proprietario Casa
mia sorella possiede un negozio in un condominio dove il regolamento prevede che i negozi non abbiano millessimi, non possono partecipare alle riunioni condominiali e e sono obbligati a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria in misura del 15% suddiviso in base alle porete dei singoli negozi.
Adesso i condomini hanno deciso di rifare le tabelle millesimali comprendendo i negozi ma se da una parte questo permette loro di prendere decisioni in merito dall'altra a mia sorella ha praticamente raddoppiato le spese mentre ci sono appartamenti con meno millesimi.
Domani ci sara' la riunione per approvare tali tabelle a cui possono partecipare anche i proprietari di negozi perche' provvisoriamente gli hanno assegnato dei millesimi simbolici; puo' mia sorella non approvare tali tabelle? e' vero che per approvare le nuove tabelle c'e' bisogno dell'unanimita'? possono i negozianti appellarsi al regolamento di condominio? grazie
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ora non serve più unanimità per l'approvazione di tabelle millesimali.
Tua sorella può ovviamente votare contro... ma dovrà impugnare in giudizio dimostrando qualche sorta di errore.
 

mega

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ok ma per dare millesimi ai negozi hanno evidentemente dovuto cambiare il regolamento di condominio. Magari può farsi dare il verbale dell'assemblea a cui non poteva ancora partecipare e capire se quando hanno deliberato la revisione dei millesimi hanno anche deliberato per modificare il regolamento....forse per quello ci voleva l'unanimita'?
 
O

Ollj

Ospite
dove il regolamento prevede che i negozi non abbiano millessimi, non possono partecipare alle riunioni condominiali
Disposizione contraria alla legge e radicalmente nulla; infatti, nemmeno per convenzione si può limitare il diritto di voto e non attribuire millesimi.
sono obbligati a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria in misura del 15% suddiviso in base alle porete dei singoli negozi.
Disposizione che potrebbe anche essere legittima e vincolante ma a condizione che sia ben chiara la natura della stessa: se convenzione ai sensi dell'art.1123 Cc, sarà pienamente vincolante.
Riepilogando:
- quanto alle tabelle millesimali: ben si potranno definire a maggioranza, riconoscendosi così legittimo diritto di voto ai condòmini titolari dei negozi e riformando quello dei restanti condòmini
- quanto al criterio di riparto spese: esistesse convenzione, le spese continueranno ad essere ripartite come già avvenuto in passato; solo l'unanimità dei consensi e/o una nuova convenzione potrà definire un diverso criterio di riparto spese (ad es. col ripristino del criterio legale art.1123 Cc)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Le tabelle sono cosa diversa dal Regolamento di Condominio.
Se lo stesso fosse di tipo contrattuale e indicasse un criterio di riparto difforme dai criteri di Legge ( vantaggioso per i negozi) servirà unanimità come spiegato da Ollj.
 

mega

Membro Attivo
Proprietario Casa
Bene, ma dal momento in cui venissero approvate le nuove tabelle potrebbero i negozianti rischiare che i lavori gli vengano calcolati su quelle? Non conviene a url punto che mia sorella e gli altri negozianti non approvino le tabelle perché' contrarie al regolamento di condominio?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
A nulla conterebbe il voto contrario ...salvo non fossero maggioranza o si creasse stallo.

Comunque le tabelle (modifica o no) non sono contrarie al Regolamento (incoerenza...non pertinente)
 
O

Ollj

Ospite
Il Regolamento ha una funzione, le Tabelle un'altra. Lei potrà eccepire il contrasto col Regolamento, solo se
-a quello primigenio, fossero state allegate le Tabelle
-esistesse una convenzione tra condòmini che attribuisse carattere contrattuale alle tabelle
-mancasse errore alcuno nella loro determinazione
Ora, lei scrive che nelle originali tabelle ai negozianti non fu attribuito alcun millesimo; ciò le fa ben comprendere come erroneità delle stesse vi sia e come la maggioranza (stante il tenore della legge) possa legittimamente modificarle.
Esistesse una convenzione, ciò che la maggioranza non potrà mai mutare è il criterio di riparto spese (quel 15% da lei citato) che rimarrebbe tale pur nella modifica delle tabelle.
 

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