ionito

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
ho un credito IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi anno 2015 redditi 2014, lo posso utilizzare per compensare su un solo f24 la seconda rata della cedolare secca (codice tributo 1841) e saldo IMU e tasi 2015???
Se si il codice tributo da utilizzare è 4001 per il credito IRPEF?

Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ho un credito IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi anno 2015 redditi 2014, lo posso utilizzare per compensare su un solo f24 la seconda rata della cedolare secca (codice tributo 1841) e saldo IMU e tasi 2015???
Se si il codice tributo da utilizzare è 4001 per il credito IRPEF?
Sì a tutte e due le domande.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Da tener presente che se la compensazione è a zero, la presentazione del mod. f24 è solo telematica.
La presentazione è esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, anche nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Se è a debito non è obbligatoria la presentazione telematica, basta fare l'home banking.
In presenza di compensazioni non si può però portare manualmente la delega in banca/posta....
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
In quanti e quali casi è obbligatoria la presentazione telematica...
Per la generalità dei contribuenti, in tre casi:
- saldo finale di importo pari a zero, per effetto delle compensazioni effettuate;
- saldo finale di importo positivo, e siano state effettuate compensazioni;
- saldo finale di importo superiore a mille euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione).
Per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili anche le disposizioni di cui all’art. 37, commi 49 e 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, recanti rispettivamente l’obbligo di utilizzare:
- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;
- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti a utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.
 
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