ing. Fachinat

Membro Junior
Professionista
Buongiorno a tutti,
mi farebbe piacere avere la vostra opinione in merito al seguente quesito:
"il rispetto del comma 5, lettera d) dell'art. 9 del D.L. 102/2014, secondo cui le spese per il riscaldamento ed acqua calda devono essere suddivise come previsto dalla n.t. UNI 10200 (cioè l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto), è obbligatorio anche per i condominii dove esiste un regolamento contrattuale che prevede un criterio diverso?"
Io, posto che non trovo scritto da nessuna parte che sono nulli i contratti / convenzioni che derogano alla succitata prescrizione normativa e che la stessa non può essere retroattiva, propenderei per il NO...ma gradirei un confronto sul tema. Argomentato se possibile...
 
O

Ollj

Ospite
Io, posto che non trovo scritto da nessuna parte che sono nulli i contratti / convenzioni che derogano alla succitata prescrizione normativa
Forse non sarà scritto esplicitamente tal obbligo (ammetto però di non aver letto l'intera normativa), tuttavia:
-1) è disposta una sanzione in caso di mancato adeguamento: D.lgs. 102/2014, art.16 comma 8° "è soggetto a sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro il condominio
alimentato da sistemi comuni di riscaldamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 5, lettera d)"

Altresì al comma 18: "In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 17"
-2) fine ultimo della norma è adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni comunitarie con cui
si impone di conseguire gli obiettivi della riduzione, entro il 2020, del 20% delle emissioni di gas serra e del fabbisogno di energia primaria, del soddisfacimento del 20% dei consumi energetici per mezzo di fonti rinnovabili. Disporre l'esclusione di tutti gli immobili in cui sia presente un riparto "a convenzione" svilirebbe il fine normativo che s'intende preseguire.

Date tali premesse ritengo vincolante la normativa su indicata, con obbligo per i Condomini tutti d'adeguare i propri criteri di riparto in materia di riscaldamento centralizzato (anche se aventi carattere convenzionale)
 
Ultima modifica di un moderatore:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto