Sentenza 3546/2015 Tribunale Taranto. Sintetizzo sperando di non sbagliare.
Contratto locativo non registrato.Dichiarato nullo in base ad un preciso codice
La nullità determina "Occupazione indebita" che va "risarcita" . Tutto qua.
Sembrebbe una volta tanto una cosa a favore dei proprietari...e può anche darsi...
A me, osservatore inesperto, sembra una insensatezza. E mi spiego.
Non posso non dare per scontato che tale occupazione sia avvenuta col pieno consenso
del Locatore, permettendo al locatario l'ingresso nell'alloggio con la consegna delle chiavi...
Dobbiamo dare per scontato che fra i due attori sia intercorso un accordo locativo verbale
non seguito dalla registrazione...In mancanza della quale il contratto è nullo. E fin qua
possiamo anche asserire...Tutto rientrerebbe se fosse un comodato verbale...Nel momento
che non lo è ...resta il contratto...che si annulla...Sparisce...Resta invece concretamente
attiva l'occupazione e come tale da risarcire...Non mi torna il fatto che se in virtù dell'accordo
verbale il proprietario dovrebbe aver ricevuto almeno qualche acconto o a titolo di deposito o
a titolo di Canone anche lui dovrebbe restituire quanto ricevuto...quindi da una parte vi è
il rimborso e dall'altra il risarcimento...Se è così, non si poteva parlare di compensazione???
Oppure il locatore intasca due volte??? A me sembra un groviglio...E a voi???
P.S. Non ho letto la sentenza...può darsi che il giudice abbia voluto esprimersi in tal modo
proprio per evitare che il decaduto locatario accampasse di non onorare il periodo di occupazione
in conseguenza della nullità contrattuale...Nullità che evidentemente non si estende all'occupazione...
Contorto quanto basta e sembra a quiproquo.
Contratto locativo non registrato.Dichiarato nullo in base ad un preciso codice
La nullità determina "Occupazione indebita" che va "risarcita" . Tutto qua.
Sembrebbe una volta tanto una cosa a favore dei proprietari...e può anche darsi...
A me, osservatore inesperto, sembra una insensatezza. E mi spiego.
Non posso non dare per scontato che tale occupazione sia avvenuta col pieno consenso
del Locatore, permettendo al locatario l'ingresso nell'alloggio con la consegna delle chiavi...
Dobbiamo dare per scontato che fra i due attori sia intercorso un accordo locativo verbale
non seguito dalla registrazione...In mancanza della quale il contratto è nullo. E fin qua
possiamo anche asserire...Tutto rientrerebbe se fosse un comodato verbale...Nel momento
che non lo è ...resta il contratto...che si annulla...Sparisce...Resta invece concretamente
attiva l'occupazione e come tale da risarcire...Non mi torna il fatto che se in virtù dell'accordo
verbale il proprietario dovrebbe aver ricevuto almeno qualche acconto o a titolo di deposito o
a titolo di Canone anche lui dovrebbe restituire quanto ricevuto...quindi da una parte vi è
il rimborso e dall'altra il risarcimento...Se è così, non si poteva parlare di compensazione???
Oppure il locatore intasca due volte??? A me sembra un groviglio...E a voi???
P.S. Non ho letto la sentenza...può darsi che il giudice abbia voluto esprimersi in tal modo
proprio per evitare che il decaduto locatario accampasse di non onorare il periodo di occupazione
in conseguenza della nullità contrattuale...Nullità che evidentemente non si estende all'occupazione...
Contorto quanto basta e sembra a quiproquo.
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