gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
buongiorno,
desideravo incaricare l'avvocato di presentare l'istanza di ricerca telematica dei beni pignorabili, secondo la recente legge del 2014, riguardo a due "vecchi" decreti ingiuntivi per canoni non pagati, tuttavia purtroppo mi ha detto alcune cose che non mi hanno convinta, cioè che secondo lui, con decreto ingiuntivo e precetto, è necessario fare PRIMA un'esecuzione mobiliare "qualsiasi", e, SE va a vuoto, procedere con l'istanza di ricerca telematica...mah!
poi parlava anche di indicare all'ufficiale giudiziario i beni pignorabili e il datore di lavoro, al che io gli ho detto che detta così, mi sembrava UGUALE a prima, e che invece io ho capito che è l'ufficiale giudiziario che alla fine dovrebbe fornirci il verbale dei beni aggredibili
vostre esperienze in merito?
grazie
 
O

Ollj

Ospite
Forse l'avvocato intendeva altro...?
Vero che il dispositivo dell'art.492 bis c.p.c. (che disciplina la ricerca dei beni mediante accesso telematico dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati) necessità ancora per essere attuato di un decreto ad hoc del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle Finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali (art. 155 quater disp. att. c.p.c.), sì da individuare i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l’ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati; vero anche che in attesa di tal decreto, la nuova procedura di certo può egualmente essere messa in moto; infatti in via transitoria e nell'attesa del decreto di attuazione, l'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. prevede che:
" Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute" Si tratta quindi di presentare un'istanza specifica al Presidente del Tribunale ex art.492 bis c.p.c . ed una volta ottenuta l’autorizzazione si potrà procedere direttamente, quindi una procedura "alternativa" a quella diretta prevista per l'U.G.
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
grazie, infatti anch'io avevo letto (e capito) tutto quanto sopra esposto, e anche la recente differenza emanata nel 2015 riguardo alla legittimazione attiva, cioè il creditore è un qualsiasi creditore e non più il solo creditore PROCEDENTE (il che mi fa pensare che forse questo avvocato per creditore procedente intendesse appunto un pignoramento già andato a vuoto, ma a quanto pare non è più così, basta decreto ingiuntivo e precetto)
mi piacerebbe sapere se qualcuno ha già avuto riscontri, e ad es. anche cosa può costare mediamente la presentazione dell'istanza (dato che il contributo è di € 43)
 
O

Ollj

Ospite
Tribunale Mantova 03 febbraio 2015 -
Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art.492 bis c.p.c. - Qualifica di creditore procedente

Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art.492 bis c.p.c. - Mancato funzionamento delle strutture tecnologiche degli ufficiali giudiziari - Autorizzazione del creditore procedente ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute - Non necessità in questa ipotesi del regolamento attuativo di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c.

Può essere qualificato creditore procedente ai sensi dell’art.492 bis c.p.c. il soggetto che “ha diritto di procedere ad esecuzione forzata” e quindi il soggetto munito di titolo esecutivo e non il soggetto che ha già intrapreso l’esecuzione, essendo la procedura deputata alla ricerca dei beni con modalità telematiche e quindi prodromica ad una più efficace esecuzione forzata ancora da intraprendere. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

In ipotesi di inidoneità dichiarata attuale delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, sussistendone i presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi cui si riferisce l’art. 155 quater disp. att. c.p.c., atteso che l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi.
 
O

Ollj

Ospite
Se è questa la sentenza

Tribunale Novara 21 gennaio 2015

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Istanza del creditore per accesso tramite ufficiali giudiziari - Presupposti - Emanazione dei decreti attuativi - Procedimenti iniziati dopo l'11 dicembre 2014

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Istanza del creditore per accesso diretto senza ausilio dell'ufficiale giudiziario - Presupposti - Impedimenti di carattere tecnologico


L’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis può essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014 e solo a partire da quando saranno stati emanati i decreti attuativi di cui all'articolo 155-quater disp. att. c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’accesso diretto alle banche dati da parte del creditore procedente potrà essere autorizzato solo quando sia da costui specificamente richiesto che avvenga in tale forma e solo se per motivi di carattere tecnologico non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario.


A me pare del tutto adatta al suo caso: è lei che agirebbe come creditore, (non è l'U.G. per il quale si deve attendere il decreto attuativo)
 

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