diritto al riconoscimento di "pertinenza di abitazione principale" in deroga a distanza intercorrente tra l'abitazione e il box?
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Un pò laconico...potevi + particolareggiare...Se ho ben capito la distanzadiritto al riconoscimento di "pertinenza di abitazione principale" in deroga a distanza intercorrente tra l'abitazione e il box?
Salve e grazie di cuore. Volevo precisare che il requisito di pertinenza necessita per fruire dell'agevolazione fiscale, che, intanto, mi viene negata dal Servizio I.M.U. del comune di Catania a motivo che il "box-auto, al servizio dell'abitazione principale", supera una "certa" distanza dall'abitazione principale (secondo l'Autorità, non può esserne al servizio, ma, certamente per me, lo è!). Allora, come fare per opporvisi e farsi riconoscere il diritto all'agevolazione?Un pò laconico...potevi + particolareggiare...Se ho ben capito la distanza
fra il box e l'alloggio è superiore a quella prevista da qualche regola comunale...
A Torino, in base alla legge Tognoli(?) fu possibile acquistare box come pertinenziale purchè nella stessa città...Col risultato che il mio nuovo box fu accatastato come pertinenziale pur a distanza di metri 500...Attenzione...una volta pertinenziale in caso di necessità dovranno essere venduti insieme...E se la distanza fosse scomoda. come nel mio caso, difficilmente riusciresti a vendere
il "duo" ...tanto che io per farlo ho potuto vendere per ora solo il box ricorrendo ad un'altra "recente" legge liberando il "fardello" che gravava sull'alloggio. Alloggio che reso libero da tale peso potrò vendere più comodamente. Ecco, questa è la mia
recente esperienza...spero che ti sia utile. Quiproquo.
Solo il nostro tigrone può darti le diritte...Io mi limito ad aggiungere:Salve e grazie di cuore. Volevo precisare che il requisito di pertinenza necessita per fruire dell'agevolazione fiscale, che, intanto, mi viene negata dal Servizio I.M.U. del comune di Catania a motivo che il "box-auto, al servizio dell'abitazione principale", supera una "certa" distanza dall'abitazione principale (secondo l'Autorità, non può esserne al servizio, ma, certamente per me, lo è!). Allora, come fare per opporvisi e farsi riconoscere il diritto all'agevolazione?
Grazie ancora. Ma il box ce l'ho già, acquistato prima dell'abitazione, purtroppo distante da essa!Solo il nostro tigrone può darti le diritte...Io mi limito ad aggiungere:
Il box che vuoi comprare è fresco...costruito...direttamente dall'impresa??? Da come scrivi, credo di no...
Quindi lo stai comprando da un privato...fatti dare la visura catastale e poi corri
dal "tuo" notaio che, gratuitamente, ti darà tutte le indicazioni che io non posso darti...e credo neanche il nostro tigrone, super esperto, senza quei dati possa fare
non molto di più di Quiproquo.
E, allora, posso far sì che il box passi a pertinenza dell'abitazione principale (per le agevolazioni fiscali I.M.U.!) ricorrendo al Catasto?Grazie ancora. Ma il box ce l'ho già, acquistato prima dell'abitazione, purtroppo distante da essa!
A quale distanza si trova il box?come fare per opporvisi e farsi riconoscere il diritto all'agevolazione?
Meglio di così...Col tuo consenso mi permetto di obiettare non a te chiaramente, ma all'interpretazione della Cassazione estesa al caso dei Box. Il concetto di Pertinenza è nato e codificato ben prima dell'avvento delle automobli. Manca il riferimento alle distanze che probabilmente il legislatore di allora dava per impicito. L'art. " 817" indica due funzioni: il "servizio" e "l'ornamento"... Anche iA quale distanza si trova il box?
Hai l'onere di provare la destinazione effettiva e concreta del box al servizio dell'abitazione.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 25127 del 30 novembre 2009, ha affermato che “ai sensi dell’art. 817 c.c., sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” e, pertanto, ai fini dell’attribuzione della qualità di pertinenza occorre basarsi “sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 817 c.c. (Cass. 19161/2004)… In materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite”.
La “simulazione” di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell’art. 817 c.c., al fine di ottenere un risparmio fiscale va, dunque, inquadrato nella più ampia categoria dell’abuso di diritto (v. Cass. SS.UU. 30055/2008).
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