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Ollj

Ospite
Non mi invento un bel niente, io applico così su tutto dove possiedo quote di comproprietà, sia sull'IMU, sul'IRPEF, e su tutto il resto, dove il 50% e dove il 30% e per il periodo (giorni) di possesso
Ed erra nel far di tutta l'erba un fascio...

P.s. Solidarietà passiva anche per la TASI
"La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
P.s. Solidarietà passiva anche per la TASI
"La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"

Quale la logica tecnica sottostante? Se non erro per la parte IMU della IUC non è invece prevista solidarietà.

Una curiosità:
ho un piccolo bilocale locato: il regolamento comunale assegna il 10% della Tasi al conduttore. Questa frazione non raggiunge il minimo tributo versabile, ed il regolamento specifica che il minimo si applica al dovuto da ogni singolo contribuente.

Come risultato io ho versato il mio 90%.

(escludo eventuali contestazioni, dato che anche per queste scatterebbe il medesimo minimo): ma a logica sarebbe una anomalia. Cosa ne pensa?
 
O

Ollj

Ospite
uesta frazione non raggiunge il minimo tributo versabile, ed il regolamento specifica che il minimo si applica al dovuto da ogni singolo contribuente. Come risultato io ho versato il mio 90%. (escludo eventuali contestazioni, dato che anche per queste scatterebbe il medesimo minimo): ma a logica sarebbe una anomalia. Cosa ne pensa?
Che, a prescindere da minimo o meno, lei non ha compreso il tipo di solidarità: quella in materia di Tasi è tra condebitori; lei ed il suo conduttore non siete condebitori; rilegga bene la norma istitutiva.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
rilegga bene la norma istitutiva.
Grazie per il sempre corretto suggerimento....
Ancora una curiosità:
la norma istitutiva contiene anche la definizione e senso da dare al termine "condebitore", oppure si deve consultare qualche altro comma tra gli 800 di un articolo unico di leggi di stabilità dell'anno 2xyz e 2abc?

Quanti tipi di solidarietà fiscale dobbiamo contemplare...?
 
O

Ollj

Ospite
Allora non ha ben riletto la norma...
"In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"
Lei ed il suo conduttore non siete condebitori; questo le basta per trarne la differenza.

Se non si fida, il tutto è ulteriormente rimarcato ex art.1 comma 681 legge n.147/2013:
"Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare"

 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se non si fida,
Come no...., ho addirittura scritto...
Grazie per il sempre corretto suggerimento....

Allora non ha ben riletto la norma...
..più che altro è lei a non aver colto un pò di ironia....
quella in materia di Tasi è tra condebitori; lei ed il suo conduttore non siete condebitori
... questi problemi di lingua... debito in comune, ma non con-debitori ... in comune l'oggetto ma non i soggetti ...


Ma dai che scherzavo!!!!
 

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