Gianluca Calamita

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti.
Mi sono appena iscritto... non so se c è una sezione per presentarsi.. in tal caso lo farò.
La discussione per porre un questito.
Io e mia moglie ci siamo separati da 2 mesi. Nel frattempo io sto acquistando casa intestandola ai miei genitori per evitare eventuali rivendicazioni da parte di mia moglie.
La domanda è: dato che io e mia moglie ci siamo nel frattempo riavvicinati, se dovessimo tornare insieme, basterebbe un contratto di comodato a termine ad esempio annuale per tutelarmi da un eventuale nuovo allontanamento dato che abbiamo una figlia?

Grazie a tutti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Io e mia moglie ci siamo separati da 2 mesi. Nel frattempo io sto acquistando casa intestandola ai miei genitori per evitare eventuali rivendicazioni da parte di mia moglie.
La domanda è: dato che io e mia moglie ci siamo nel frattempo riavvicinati, se dovessimo tornare insieme, basterebbe un contratto di comodato a termine ad esempio annuale per tutelarmi da un eventuale nuovo allontanamento dato che abbiamo una figlia?
Premesso che il comodato precario è quello per il quale non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, e nel quale il comodante ha la facoltà di recedere ad nutum.
Un contratto di comodato precario potrebbe non tutelarti appieno (o meglio, potrebbe non tutelare appieno i tuoi genitori comodanti).
Ciò perché, in caso di separazione giudiziale, la casa familiare potrebbe essere assegnata a tua moglie e resterebbe salva la facoltà dei tuoi genitori di chiedere la restituzione dell'immobile solamente nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno urgente e imprevedibile.
Quindi è senz'altro preferibile la concessione di un comodato a termine.
La registrazione del relativo contratto scritto (in termine fisso, da effettuare entro 20 giorni dalla data dell'atto, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, oltre all’imposta di bollo), se sono soddisfatte anche le altre condizioni previste dalla norma tributaria [art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. n. 201/2011], consentirebbe ai tuoi genitori di godere della riduzione del 50% della base imponibile IMU (e della base imponibile TASI, se dovuta).
 
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