Serenaflo

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Salve a tutti!
Vorrei avere un quadro più chiaro delle locazioni turistiche "settimanali" o da "week end" diciamo inferiori comunque ad un mese.
Appurato che non necessitano della registrazione del contratto (ma comunque è importante la forma scritta), e che la dichiarazione degli introiti confluirà poi l'anno seguente nella dichiarazione dei redditi...mi chiedo:
per i cittadini comunitari non è dovuta la denuncia presso la Questura e gli organi competenti vero?
.......mentre è obbligatoria entro 48 ore per i cittadini extracomunitari vero?
Se si hanno più appartamenti da locare si può farlo in forma imprenditoriale?....ma non creando una casa vacanze se il comune non lo consente per una particolare legislazione restrittiva sul turismo (Firenze!!!!).
Grazie mille per la vostra collaborazione!!!
 

maidealista

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a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o
privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di
un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o,
ove questo manchi, al Sindaco).
Da : http://www.commissariatodips.it/contents/licenze/comunicazioni/modulo_cessione_fabbricato.pdf
+
Per gli extracomunitari sempre :
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Art. 7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
Dlgs 286/98

Per "l'attività imprenditoriale" non so a cosa ti riferisci. :daccordo:

P.S. : ho trovato legge italiana definizione di casa vacanza
 

ada1

Nuovo Iscritto
a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o,ove questo manchi, al Sindaco).

Quindi la comunicazione deve essere fatta da colui che occupa l'immobile anche quando si tratta di un suo convivente che subentri nell'immobile dopo la firma del contratto di locazione ?

E se si, come puo' il proprietario stabilire che la persona è un convivente e non un subconduttore ?

E come deve comportarsi il proprietario nel caso la cessione di fabbricato non sia stata fatta ?
 

maidealista

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la comunicazione deve essere fatta da colui che occupa l'immobile anche quando si tratta di un suo convivente
n.b. : la norma parla di "uso esclusivo"

http://www.proprietaricasa.org/la_locazione/cessione_di_fabbricato_sanzioni_e_multe.php
+
Potrebbe fare la “Dichiarazione di ospitalità” : http://www.valdera.org/tableadmin/allegati/1Ospitalita stranieri.doc
+
Per chiunque intenda cedere un alloggio o parte di esso, ovvero dare ospitalità ad un qualsiasi soggetto, esistono degli obblighi ai quali bisogna adempiere.
Un piccolo chiarimento: a seconda che l'ospite sia cittadino italiano o straniero i riferimenti normativi differiscono leggermente.
L'art. 12, D.L. n. 59/78 convertito nella legge 191/78 così recita: "chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile".
Questa norma si applica in generale a qualsiasi soggetto si voglia ospitare (quindi anche ai cittadini italiani).
L'art. 7, D.lgs. n. 286/98 così recita: "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".
La differenza è che, nel caso di cittadino italiano, la dichiarazione di ospitalità da rendere entro 48 ore, va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni; per il cittadino straniero la cessione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso il proprio immobile.
Dichiarazione di ospitalit - Stranieri in Italia - il portale dell'immigrazione e degli immigrati stranieri*-*Stranieri in Italia - il portale dell'immigrazione e degli immigrati stranieri

che subentri nell'immobile

la "cessione di contratto tra inquilini " deve avere l' approvazione ed il consenso del locatore ed in genere il subaffitto viene vietato contrattualmente.

come puo' il proprietario stabilire che la persona è un convivente e non un subconduttore ?

é effettivamente arduo.

come deve comportarsi il proprietario nel caso la cessione di fabbricato non sia stata fatta ?

Le sanzioni per omessa comunicazione di “Cessione di fabbricato” :
Cessione di fabbricato, sanzioni e multe
+
Nota Bene
La comunicazione può essere effettuata personalmente, dal cedente, mediante esibizione di un documento di identità, in corso di validità, oppure da altra persona allegando la fotocopia del documento di identità del cedente.
La sanzione prevista, per la mancata comunicazione entro le 48 ore, dall'art. 16 L. 689/81, è di € 206,00.
Polizia di Stato - Questure sul web - Pescara
:daccordo:
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Se si hanno più appartamenti da locare si può farlo in forma imprenditoriale?....ma non creando una casa vacanze se il comune non lo consente per una particolare legislazione restrittiva sul turismo (Firenze!!!!).

Salve,
ti posso riportare la mia esperienza in Piemonte prov. di Cuneo

Puoi aprire un B&B max 3 camere ed in un raggio di 50mt dalla dua abitazione principale con servizio di prima colazione

oppure un'affittacamere con max 6camere anche in altro comune diverso da quello di residenza senza servizio di prima colazione, ma con solo i servizi di biancheria letti/bagni e pulizie settimanali o a agni cambio ospiti, il max di permanenza e' di 6mesi con cui nei mesi di bassa stagione Turistica puoi ospitare lavoratori occasionali (insegnati supplenti, lavoratori a contratto, stagisti) studenti o stranieri in cerca di lavoro con le dovute accortezze (ovvero congruo deposito cauzionale)
L'attivita' puoi farla come persona fisica oppure aprendo una partita IVA come ditta individuale che sara' considerata come Contribuente Minimo se avra' la disponibilita' dell'immobile come comodato da parte tua (proprietario) oppure in contabilita' semplificata se proprietaria dei locali in cui svolge l'attivita' . (in quanto questi supereranno sicuramente il limite di legge consentito per essere considerati "de minimis" = valore massimo dei beni strumentali di 15000 euro)

Tempo fa' ho approfittato dell'assistenza offerta dall' Agenzia delle Entrate mediante un triennio di Tutoraggio in cui registravo i movimenti on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate ottenendo registri IVA e a fine anno la compilazione negli uffici dell'Agenzia delle Entrate dei modelli Unico, denuncia IVA annuale, studi di settore ecc

Gli adempimenti risultano cmq molteplici sia per avviare l'attivita' (certificazioni di impianti, visite ed autorizzazioni ASL, comunali ecc) sia durante il suo svolgimento (rilevazioni mensili TUAP provinciali, comunicazioni listini prezzi a ATL, Comune, Regione, e comunicazioni questura e PS con le generalita' di OGNI persona ospitata)

Da pochi mesi le Questure stanno appronando una comunicazione elettronica (da effettuare on line sul sito delle questure) che evita' l'onere di recarsi nella stazione dei carabinieri ad ogni arrivo di aspiti per avere la ricevuta di avvenuta comunicazione generalita'
Saluti Marco ;)
 

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