1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Ti sono stati comunicati per cartella esattoriale/equitalia?
Ti sono stati comunicati dal comune?
Partendo dal principio che sono somme dovute, potete provare a trattare con i creditori sugli importi cercando di ridurli al massimo (magari pagando solo gli ultimi 5 anni).
Crediti e debiti sono in capo ai debitori e agli eredi, si accetta o rifiuta tutto.
Se il valore degli immobili supera il debito sta a voi valutare la convenienza ad essere eredi pagando o non esserlo rinunciando (tra 100 anni quando vostra madre . .).
 

Elisabetta48

Membro Senior
Prova a rivolgerti a un CAF. Si occupano anche di successioni e quando ne ho avuto bisogno ho trovato molta competenza. Secondo me ti possono aiutare a districarti nella tua vicenda. Vai là con tutte le carte utili a capirci qualcosa...
 

Francescos1994

Membro Attivo
Professionista
Grazie a tutti per i consigli, un ultima cosa per sapere i redditi esatti che gravano sul' immobile potete dirmi dove e quanto costa fare le vostre ?! Che documenti ci vogliono. Mi avevano detto che per l'estratto ruolo di mamma lo potevo fare online ma non c sono riuscito sul sito di equità li xke mi chiede dei dati che nn conosco tipo reddito
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Sono stati comunicati sia dal comune che da equitalia

Ma relativi alle stesse tasse o cose diverse?
Equitalia ha messo ipoteca sugli immobili?
A quanti anni si riferiscono?

online ma non c sono riuscito sul sito di equità li xke mi chiede dei dati che nn conosco tipo reddito
Il reddito è quello dell'ultimo 730 o dichiarazione dei redditi di mamma, serve a verificare se effettivamente chi fa la richiesta è l'intestatario delle info che cerchi.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
gli immobili sono sempre stati intestati a mia mamma formalmente ma sostanzialmente li gestiva mio padre che non pagava nulla
allora tuo padre se non aveva nulla non vi ha lasciato nulla.
Tutte le tasse arrivavano a nome di tua madre che è ancora vivente è lei che deve sanare altrimenti quando lei morirà dovrete procedere alla accettazione della eredità con beneficio di inventario.
 

Marinarita

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io ti indico solo quello che è di mia conoscenza, tutto quello che ti è stato suggerito fin qui ritengo sia esatto. Ho un'amica che ha vissuto una situazione analoga, e lei non ha accettato l'eredità. Ricordo che aveva fatto un'indagine accurata per conoscere la situazione debitoria che aveva lasciato il padre defunto, Stabilito questo, aveva chiesto un'appuntamento presso le Acli, dove avevano esaminato tutta la pratica. Da tutto ciò risultò, che i debiti superavano il capitale ereditario, così decise di optare per la rinuncia!
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Se, come sembra dalle tue affermazioni, i beni immobili sono di tua madre e lo son sempre stati, è lei ad essere debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e per essa di Equitalia.
Ovviamente, se vi trasferisce (per vendita o donazione) le proprietà, con esse trasferisce anche i debiti contratti con i vari enti impositori.
Inoltre, qualora i beni fossero gravati da ipoteca, è bene precisare che poichè l’atto di compravendita è legittimo ed efficace, pur avendo ad oggetto un bene gravato da ipoteca , si produrranno naturalmente i suoi effetti tipici: l’acquirente acquisterà la piena proprietà del bene nello stato di fatto e di diritto in cui versava al momento della stipula del contratto.
L’ipoteca, infatti, è una garanzia reale iscritta su di un bene – ci si riferisce a beni immobili o mobili registrati – perché quest’ultimo funga da garanzia di un determinato credito. È sottoposta al regime di pubblicità obbligatoria: ciò significa che l’iscrizione nei Registri immobiliari è necessaria per rendere edotti i terzi della sussistenza della predetta garanzia che, altrimenti, non ne potrebbero venire a conoscenza in alcun altro modo. La compravendita di un bene ipotecato, quindi, non inciderà negativamente nei confronti dei terzi creditori ipotecari che, in ogni momento ed in ogni tempo, potranno aggredire il bene di cui sopra per veder soddisfatti i loro diritti. Ciò significa che laddove il venditore originario si rendesse inadempiente relativamente agli obblighi assunti nei riguardi dei creditori ipotecari, a nulla servirebbe indicare che l’immobile è ormai di proprietà di un soggetto diverso dal debitore: lo stesso bene sicuramente sarà aggredito dall’esecuzione coattiva in ragione di quell’ipoteca iscritta precedentemente rispetto al contratto di compravendita. Ciò avverrà sia nel caso in cui l’acquirente sia stato reso edotto dell’esistenza della garanzie sia nella sua assoluta inconsapevolezza. A tal proposito l’art. 2808 c.c. prevede infatti che “L’ipoteca attribuisce al creditore procedente il diritto di espropriare, anche in confronto al terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito”. Il terzo acquirente quindi, potrebbe veder venduto il suo bene in forza di quell’ipoteca già sussistente al momento del trasferimento di proprietà!
 

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