MRosaire

Nuovo Iscritto
Con la presente sottopongo il seguente quesito:
Nel mese di settembre 2010 ho stipulato un contratto con un'impresa edile per il rifacimento di un tetto. Il contratto è stato regolarmente firmato da entrambe le parti. Purtroppo per tutta una serie di inconvenienti nonostante l'impresa si fosse impegnata di ultimare i lavori entro il 31 ottobre 2010, a fine novembre dopo aver verificato il il direttore dei lavori che l'impresa continuava ad avere ritardi abbiamo predisposto un ordine di servizio nel quale gli intimavo di ultimare i lavori restanti entro il 15 dicembre, in caso contrario mi sarei ritenuta libera da ogni impegno e avrei incaricato una nuava ditta. L'ordine di servizio è stato accettato e sottoscritto dall'impresa. Purtroppo neanche questo è servito perchè l'impresa in questione non ha ultimato i lavori e il 16 dicembre ha abbandonato il cantiere, togliendo anche le reti di protezioni, hanno però lasciato i ponteggi e sembra non abbiano intenzione di smontarli perchè non hanno pagato la ditta che dalla quale li hanno noleggiati. La mia domanda è questa dopo tutte queste cose posso ritenermi libera da ogni impegno con la ditta in questione e procedere con altre iimprese per terminare il lavoro. Io gli ho già mandato una raccomandata comunicandogli la risoluzione del contratto e gli ho intimato di smontare i ponteggi. Dopo 10 giorni non mi hanno ancora risposto posso stare tranquilla? Grazie mille.
 

raflomb

Membro Assiduo
Quando si stipula un contratto d'appalto è buona regola, nell'interesse dell'appaltatore, stabilire un termine essenziale per la fine lavori, ponendo a carico della ditta appaltatrice una penale per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei medesimi.
Ciò premesso, in considerazione di quanto ha descritto, e del grave inadempimento dell'impresa, sia nel ritardo, sia nell'abbandono del cantiere, sia nel non avere adempiuto al pagamento della ditta dei ponteggi, ritengo che può procedere tranquillamente ad incaricare una nuova ditta affinchè concluda l opere necessarie. Due cose importanti:
1) ha provveduto a saldare l'impresa per i lavori svolti? Questo lo chiedo affinchè si prevenga la possibilità che l'impresa uscente giustifichi l'abbandono del cantiere per suo inadempimento.
2) se tutto è in regola sotto l'aspetto del pagamento, le trasmetta un'altra raccomandata dove, dopo aver fatto presente tutte le inadempienze, le dà formale comunicazione di avere incaricato la nuova ditta, e che si riserva di richiedere un risarcimento danni per i gravi disagi subiti.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Con la sentenza 7700 del 21 agosto 1996 la Corte di Cassazione ha affermato che l'appaltatore, fino alla consegna dell'opera al committente, ha il possesso dell’opera e come tale deve considerarsi detentore qualificato del cantiere (pronuncia n. 7700 del 21 agosto 1996 )
Possono verificarsi ,in caso di controversia situazioni diverse:
a-l'appaltatore rifiuta la consegna dell'opera al committente: rimane salvo il suo diritto di mantenere il possesso del cantiere e se ne fosse stato estromesso ha diritto di esercitare una azione di reintegrazione
b-Il diritto alla detenzione del cantiere viene meno quando l'appaltatore abbandona il cantiere perché l’opera è stata ultimata . In fatti la detenzione non ha piu’ ragione di sussistere visto che in quel momento l'impresa ha già maturato il diritto a riscuotere il corrispettivo, diritto che potrà in caso far valere in idonea sede.
c-va reintegrata nella detenzione del cantiere edile (di cui si fosse riappropriato il committnete ) , l'impresa appaltatrice che non abbia ancora consegnato l'opera oggetto del contratto, ove non vi sia stato alcun accertamento giudiziale della risoluzione dello stesso per colpevole inadempimento dell'appaltatore omissis (Pretore di Milano 4 ottobre '91).[/B]

Consiglio: agire con cautela al fine di non subire azioni dannose messe in atto al solo fine di richiedere (furbescamente e pretestuosamente) danni
 

raflomb

Membro Assiduo
L'ordine di servizio è stato accettato e sottoscritto dall'impresa. Purtroppo neanche questo è servito perchè l'impresa in questione non ha ultimato i lavori e il 16 dicembre ha abbandonato il cantiere, togliendo anche le reti di protezioni, hanno però lasciato i ponteggi e sembra non abbiano intenzione di smontarli perchè non hanno pagato la ditta
E' giusto agire con cautela, come sopra suggerito. Nel caso in esame sussistono determinati presupposti che fanno ritenere univocamente che l'impresa abbia abbandonato il cantiere: 1) mancato rispetto dell'ordine di servizio; 2) rimozopne delle reti di sicurezza; 3) omesso pagamento della ditta installatrice dei ponteggi.
Inoltre Le ho chiesto se è in pari con i pagamenti.
E' evidente che oltre ai ritardi subiti non potrà attendere sine die una eventuale ripresa del cantiere dall'impresa in oggetto, pertanto ove si voglia usare maggior cautela segua questi consigli: a) faccia trasmettere dal direttore dei lavori una raccomandata con la quale si invita l'impresa a riprendere i lavori entro e non oltre 5 giorni; b) si faccia rilasciare una dichiarazione scritta dalla ditta delle impalcature che afferma di non essere stata pagata, c) trascorsi 5 giorni senza nulla ricevere trasmetta l'ulteriore raccomandata dove mette a conoscenza che a causa della loro grave inadempienza è costretta a sostituirla con altra impresa, con riserva di risarcimento danni.
 

MRosaire

Nuovo Iscritto
Ringrazio tutti per le cortesi risposte. Ho capito che la materia degli appalti è alquanto ostica. Mi pare surreale che la sottoscritta, dopo aver mantenuto fede al contratto, versando pure un acconto prima del previsto, non possa riappropriarsi del cantiere con tranquillità. Per quanto riguarda il saldo la ditta in questione non ha accettato la contabilità finale del direttore dei lavori e ha rifiutato il versamento. Ritengono che hanno svolto lavori per un importo superiore, ma vi assicuro che non è così, anzi mi hanno anche arrecato dei danni ai muri, alle porte e alle finestre...Nel frattempo ho provvededuto io a rimettere in sicurezza il cantiere installando le reti di protezioni. So che la ditta non ha alcuna intenzione di rientrare in cantiere ma essendo i ponteggi affittati a loro io non posso farci salire nessuno e la ditta non viene a smontarli finchè non saldano il dovuto. E' assurdo!!! Non posso far continuare i lavori e la cosa più grave non posso far rientrare in casa mia mamma che per tutta questa situazione è peggiorata di salute!!
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
PROVVEDIMENTO DI URGENZA
Art. 700.CODICE DI PROCEDURA CIVILE
(Condizioni per la concessione)
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. [/B
Cfr. Tribunale di Genova, sez. III civile, sentenza 27 aprile 2007, Tribunale di Castrovillari, ordinanza 4 ottobre 2007, Tribunale di Mantova, ordinanza 14 marzo 2008 e Tribunale di Taranto, sez. Ginosa, sentenza 25 novembre 2008 .
 

raflomb

Membro Assiduo
Prima di assumere decisioni relative ad intraprendere procedimenti di natura giuridica, essendo nella fattispecie discutibile la presenza dei due presupposti che le permetterebbero di ottenere un provvedimento d'urgenza: periculum in mora, inteso come pregiudizio imminente e irreparabile, e fumus boni iuris, ovvero fondatezza del suo diritto, le consiglio di tentare una strada conciliativa, ovvero, visto che è un problema di quantum che l'impresa contesta, di invitare l'impresa a nominare un suo tecnico che in contraddittorio con il direttore dei lavori facciano una disamina dei lavori svolti in base al capitolato, affinchè raggiunghino un obiettivo accordo. Il problema della ditta che ha installato i ponteggi si risolverà per conseguenza o per il trascorrere dei termini, in quanto presumo che per l'installazione dei ponteggi che occuperanno il suolo pubblico sarò stata inoltrata una domanda al Comune di competenza stabilendo una data di scadenza, che ove non venga prorogata, obbligherà la ditta a togliere i medesimi.
 

raflomb

Membro Assiduo
appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. [/B
Cfr. Tribunale di Genova, sez. III civile, sentenza 27 aprile 2007, Tribunale di Castrovillari, ordinanza 4 ottobre 2007, Tribunale di Mantova, ordinanza 14 marzo 2008 e Tribunale di Taranto, sez. Ginosa, sentenza 25 novembre 20

Ho visitato la sentenza del Trib. di Genova, sopra citata come primo modello ex art. 700 cpc, essa tratta testualmente di :

Servitù – provvedimento di urgenza – costituzione a favore di fondo intercluso – legittimità [art. 700 c.p.c.]


In tema di servitù, è legittimo emettere un provvedimento di urgenza a favore del fondo intercluso, tanto più che relativamente alle sentenze costitutive, il bisogno di tutela urgente riguarda non tanto l’anticipazione del provvedimento costitutivo (ad esempio, come nel caso in esame, la costituzione di una servitù coattiva a favore del proprietario di un fondo intercluso) bensì l’anticipazione della soddisfazione degli obblighi consequenziali alla pronuncia costitutiva, e così segnatamente l’anticipazione dell’ordine al proprietario del fondo limitrofo di consentire il passaggio sul suo fondo.

(Fonte: Altalex Massimario 16/2007. Vedi la nota di Paolo Iasiello)



| servitù | provvedimento di urgenza | costituzione a favore di fondo intercluso |


Tribunale di Genova

Sezione III Civile

Sentenza 27 aprile 2007

E ' evidente ed inconfutabile che nel caso esaminato dal citato Trib. ricorrano gli estremi per emettere un provvedimento cautelativo anticipatorio del giudizio di merito che necessarimente seguirà.
Si tratta di un fondo intercluso, ovvero senza alcun passaggio nè per accedervi nè ner uscire, e come tale ricorre sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Estraneo da questa urgenza è il caso in esame, oltre a dover dare motivazioni fondate sul secondo presupposto: la fondatezza del diritto fatto valere.[
L'istante ha prospettato una risoluzione anticipata del contratto dì'appalto per giusta causa, profilo giuridico che necessariamente occorre discuterlo in un giudizio ordinario di merito.
Inoltre occorre tenere presente che chi chiede un parere al forum, e questo è sintomatico, rischia di non essere pienamente obiettivo nella narrazione, limitandosi ad esplicitare solo le proprie ragioni. Quando diamo un parere, non potendo leggere i documenti o sentire le parti, bisogna essere molto cauti e limitarci a dare degli indirizzi interpretativi, ecitando scelte nette, per i motivi ora detti.
 

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