chiara78_

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi sembrava di aver capito che comunque non si incorre in sanzioni in caso di omessa comunicazione.
Cedolare secca: omesse comunicazioni senza sanzioni

L’art. 3-bis, comma 1 della L. n. 58/2019 di conversione del del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ai sensi del quale.
Dalla nuova formulazione del citato comma 3 risulta quindi che: la mancata comunicazione della proroga/risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca,
  • non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame),
  • non è neppure sanzionata.
Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del citato comma 3-bis, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
comunicazione della proroga del contratto
Distinguerei tra proroga del regime fiscale e proroga del contratto di locazione.

1) Proroga del regime fiscale, ossia intenzione del locatore di proseguire con l'opzione per la cedolare secca: non mando più la raccomandata all'inquilino.

2) Proroga del contratto per il quale è già stata esercitata l'opzione per la cedolare secca (ad esempio al termine del quadriennio nei contratti 4 + 4 o del triennio in quelli 3 + 2): continuo a comunicarla all'Agenzia delle Entrate col mod. RLI.

Nel mod. RLI - Sezione II del quadro A- indico il codice 2 (adempimenti successivi), il codice 2 (tipologia di proroga), il codice 1 (tipologia di regime).
Inoltre compilo il quadro D barrando la casella "SI" cedolare.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Distinguerei tra proroga del regime fiscale e proroga del contratto di locazione.
Brava uva, sempre precisa. Le comunicazioni delle proroghe sono ancora obbligatorie per legge, ma, dato che non ci sono sanzioni, è come se l'obbligo fosse abolito. In realtà non è proprio così, perchè la legge dell'obbligo è rimasta ed è sempre conveniente comunicare la proroga del contratto (che, peraltro, come già fatto notare, non costa nulla, soprattutto per motivi fiscali e, di conseguenza, si comunica anche quella della cedolare secca, che va di pari passo.
 

chiara78_

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi ,nonostante il citato comma 3-bis( soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca)rimane l'incombenza della comunicazione...
La norma poteva essere piu'chiara...
 

chiara78_

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi ricapitolando per chi ha optato per la cedolare secca sin dal principio in precedenza c'era l'obbligo di inviare la comunicazione dell'inquilino piu'comunicare la proroga cedolare secca..adesso con la nuova normativa rimane solo l'obbligo della comunicazione della proroga del contratto.Ma in assenza di proroga del contratto c'e' sanzione?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
in assenza di proroga del contratto c'e' sanzione?
Dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate:

Cedolare secca
La mancata comunicazione della proroga del regime della cedolare secca non comporta la revoca dell’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con quel regime, versando l'imposta sostitutiva e indicando i relativi redditi in dichiarazione in maniera appropriata.

 

chiara78_

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusami ma si intende comunicazione all'inquilino con la raccomandata o all'agenzia delle entrate?Per quanto riguarda la proroga del contratto (effetti civili)c'e' un riferimento normativo che la impone ancora?
 

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