peopeo

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Proprietario Casa
Salve. Possiedo un appartamento, in cui vivo, entro un edificio abitativo costituito da due appartamenti, di due proprietari differenti (tipica villetta bifamiliare). Ora dovremo sostituire parte delle tegole del tetto (quindi manutenzione ordinaria). Considerato che si tratta di un intervento su una parte comune di un edificio costituito da più abitazioni (anche se non condominio) e che le spese verranno sostenute da due proprietari differenti, sarà possibile usufruire di detrazioni fiscali?
Grazie per il supporto.
 

basty

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Proprietario Casa
Intanto al 99% siete un condominio se avete il tetto in comune.
Che le spese siano ripartite tra i due proprietari non ci sono dubbi.
Meglio sarebbe che uno solo si incaricasse di effettuare i pagamenti all'impresa.
Ritengo la spesa detraibile: e se non avete il CF "condominale" (cosa che vi consiglierei di richiedere) sul 730 o RPF indicherete il CF di chi effettua i pagamenti per conto del condominio.
 

griz

Membro Storico
Professionista
siete sicuramente un condominio minimo, le manutenzioni sulleparti comuni sruiscono delle agevolazioni, il discorsao di basty su un incaricato per ilpagamento è valido però essendo solo in 2 il fornitore può fare due fatture o una fattura con due intestati
 

basty

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Proprietario Casa
Io non ho scritto “sicuramente” riguardo al condominio, perché una villetta bifamiliare potrebbe anche essere stata realizzata frazionando preventivamente i due lotti di terreno ed avere ognuno per atto la proprietà della propria falda di tetto. Improbabile ma possibile. E potrebbero aver deciso un ripasso del tetto congiuntamente.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
In questo caso
...dipende appunto cosa intendiamo.
Certamente se le due u.i. fossero sovrapposte, ci troveremmo in un classico condominio minimo verticale, e le detrazioni sarebbero certe.
Se le due unità fossero affiancate, ma realizzate su un lotto indiviso, si tratterebbe di un condominio minimo orizzontale.
Se le due unità per specifica indicazione del rogito, fossero state realizzate su due lotti in precedenza frazionati, e fosse specificata la proprietà esclusiva anche della porzione di tetto, ci troveremmo nel caso di due case affiancate con un divisorio in comune, ma non un condominio: qui la Agenzia delle Entrate potrebbe trovare il pelo nell'uovo.

Rimane però un appiglio di fondo: il tetto (esclusivo o in comunione) potrebbe sempre considerarsi come parte comune a più vani o u.i. distinte (penso alle cantine, l'eventuale box...). Come la considererebbe il fisco questa situazione? Intanto dovrebbe andare ad indagare sul posto.......
 
Ultima modifica:

casanostra

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Proprietario Casa
imane però un appiglio di fondo: il tetto (esclusivo o in comunione) potrebbe sempre considerarsi come parte comune a più vani o u.i.
Basty non vorrei sbagliare ma mi pare devono essere minimo due unità abitative, ad esempio se è sopra abitazione e sotto garage, è solo una unita abitativa e quindi non rientra nella manutenzione ordinaria, forse facendola passare per straordinaria cambiando il tipo di manto ma non saprei dirti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
mi pare devono essere minimo due unità abitative
La locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. In tal caso, pertanto, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha (hanno) diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
Non sono, invece, ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” quando l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze.
 

griz

Membro Storico
Professionista
La locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. In tal caso, pertanto, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha (hanno) diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
Non sono, invece, ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” quando l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze.
interpretazione che condivido però chiedo un piccolo chiarimento in merito: immobile con due unità abitative e relative pertinenze intestato a du epersone diverse in quota parte (quindi indiviso) si può considerare condominio minimo?
 

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