LaMi

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Buongiorno,
Vivo in una palazzina di 4 piani e 7 appartamenti.
Il quarto piano è composto da un attico circondato dal terrazzo che è anche lastrico solare e quindi fa da copertura ai piani sottostanti.
In un appartamento del terzo piano ci sono state delle infiltrazioni di umidità nel soffitto e il proprietario ha chiesto al condominio un risarcimento dei danni subiti.
La pavimentazione del terrazzo/lastrico solare e piuttosto ammalorata e sono stati già deliberati i lavori di ristrutturazione, ma non ancora iniziati.
Cercavo quindi di capire quale metodo si applica per dividere le quote di un risarcimento del danno causato dalle infiltrazioni dal lastrico solare che è costituito dal terrazzo perimetrale dell'attico di proprietà ed uso esclusivo.

- Si ripartisce il totale per quote millesimali?
- Si ripartisce in parti uguali per il numero degli altri 6 appartamenti?
- Si ripartisce con lo stesso criterio di divisione dei lavori di ristrutturazione del lastrico, cioè un 1/3 a carico di chi ha uso esclusivo e 2/3 a carico degli altri condomini?

Ringrazio chi vorrà aiutarmi a capire.
 

Nemesis

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Esiste il seguente principio di diritto, enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 9449 del 10 maggio 2016:
in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. , sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ( art. 1130 c.c. , comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 c.c. , comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.
 

LaMi

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Esiste il seguente principio di diritto, enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 9449 del 10 maggio 2016:
in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. , sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ( art. 1130 c.c. , comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 c.c. , comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.
Ti ringrazio per la celerissima risposta.
Quindi mi confermi che ripartizione dei costi di ricostruzione e di risarcimento dei danni seguono lo stesso criterio di 1/3 alla esclusiva proprietà e 2/3 agli altri condomini.
Unico dubbio è che fine fanno i millesimi del "danneggiato" da risarcire? Come si dividono?
Forse è un mio limite ... 🤔
 

basty

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Mentre il “danneggiante” risponde di 1/3 della spesa ma non viene più conteggiato coi suoi millesimi per la quota restante. Potrebbe anche verificarsi il caso che debbano essere esclusi altre quote millesimale se il terrazzo riguardasse la copertura solo di una parte degli alloggi sottostanti
 

LaMi

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Mentre il “danneggiante” risponde di 1/3 della spesa ma non viene più conteggiato coi suoi millesimi per la quota restante. Potrebbe anche verificarsi il caso che debbano essere esclusi altre quote millesimale se il terrazzo riguardasse la copertura solo di una parte degli alloggi sottostanti
Ok grazie, nel nostro caso l'attico copre l'intera superficie dell'edificio.
 

LaMi

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...l'attico o il terrazzo? ...
Si deve considerare la colonna verticale sottostante il terrazzo
Entrambi, l'ultimo piano è costituito in parte dall'appartamento attico e la restante parte dal terrazzo di uso esclusivo dell'attico.
I piani sottostanti prendono tutta la superficie ma ci sono due appartamenti per piano ed entrambi gli appartamenti hanno avuto infiltrazioni ma soltanto uno dei due ha chiesto i danni.
Anche nel mio appartamento che è ancora un piano più sotto ( il secondo di quattro piani) ha problemi di infiltrazione che ancora non è chiaro siano collegati con le infiltrazioni del lastrico solare che attraverso la cortina arrivano fino da me.
A questo proposito, avrò anche io il diritto di essere risarcita?
 
Ultima modifica:

LaMi

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C'è stato un aggiornamento della situazione.
I condomini danneggiati hanno accettato una transazione e una cifra minore di quella originariamente richiesta.
È vero che in caso di accordo di transazione la suddivisione non segue più la ripartizione di 1/3 e 2/3 ma va divisa in parti uguali per tutti i condomini (ad esclusione dei danneggiati)?
 

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