nuoviorizzonti

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penso che il problema non sia se deve o no essere consegnata ma se la compagnia con cui si sottoscrive la polizza accetta o prevede la possibilità di citare espressamente le opere assicurate (strutture, tamponature ed altro)
 

tommi

Membro Attivo
gli immobili al "rustico", prima di essere venduti, devono essere collaudati e sostenere prova di staticità, a seguito del quale può essere rilasciata agibilità parziale; perciò, secondo me, credo proprio che il costruttore deve rilasciare la postuma decennale sulle opere fino a quel momento eseguite e collaudate;
la banca o istituto assicurativo non deve fare altro che prenderne atto e rilasciare polizza.
è il mio pensiero, ad oggi non mi è capitato di vendere un immobile al rustico, quindi vado per logica.
se non condiviso, o qualcuno ha avuto esperienza in questione, credo sia un bene per tutti un intervento chiarificatore
 

Ennio Alessandro Rossi

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la risposta è nel testo letterale del dlgs 122.05

Art. 4.
Assicurazione dell'immobile

1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.


riporto articolo richiamato del cc
«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.».
 

nuoviorizzonti

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la risposta è nel testo letterale del dlgs 122.05

Art. 4.
Assicurazione dell'immobile

1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.


riporto articolo richiamato del cc
«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.».

fatta la legge trovato l'inganno...
conosco l'obbligatorietà del costruttore nel rilasciare la decennale postuma, ma il legislatore che ha formulato la norma NON ha allineato i principi attuativi con le compagnie di assicurazione :shock: .. spiego

nel 2005/2006 quando era uscita la norma, imprese, notai, periti e assicurazioni sono entrati un po nel panico.... a me personalmente è successo questo...
proprio in quel periodo avevo appena terminato un immobile ed alcuni clienti mi hanno richiesto la postuma (il notaio stesso la voleva legare all'atto), peccato che in tutta la provincia di torino NON ho trovato una compagnia di assicurazioni con cui sottoscrivere la "postuma decennale" se prima non era stata sottoscritta la polizza C.A.R. (Contractor's All Risks) :shock:
avendo già terminato l'immobile era impossibile retrodatare la C.a.r. e mi sono ritrovato nella situazione di NON poter tecnicamente vendere gl'immobili :shock: o meglio... con intrallazzi vari 1 compagnia mi sarebbe venuta "incontro" sistemando il tutto con la modica cifra di 13000€ (per la c.a.r.) + 8000€ per la postuma :triste:

ad oggi non so se le condizioni siano variate ma i problemi sono sempre dietro l'angolo
 

tommi

Membro Attivo
la risposta è nel testo letterale del dlgs 122.05

Art. 4.
Assicurazione dell'immobile

1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.


riporto articolo richiamato del cc
«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.».

Letto, grazie...sapevo!
La domanda postata però lascia spazio ad un dubbio di interpretazione della normativa quando si parla di rilascio polizza ad ultimazione lavori senza specificare se di rifinitura o anche al "grezzo" come indicato da marco20.
Secondo me SI', dev'essere rilasciata.
Secondo te?:occhi_al_cielo:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Ho fatto ricerche e non ho trovato nulla sul caso specifico: ma a mio avviso la polizza obbligatoriamente ( che è poi un "obligatoriamente con mille se e mille ma , visto che la sua mancata produzione non è sanzionata e neppure determina nullità dell'atto) deve essere rilasciata a fine costruzione in quanto solo allora vengono effettuati i collaudi finali e perfezionata la documentazione da allegare alla domanda per abitabilità (p.es: come faccio io impresa a darti garanzie di un impianto non ancora collaudato? o di cose che farai tu dopo la vendita, oppure a cavallo ?)
Cio' non toglie che possa essere contrattatain sede di preliminare il rilascio di una polizza con allegato specifico di quanto la ditta venditrice garantisce e quanto no ( per esempio solo struttura e opere murarie) allegando anche fotografie controfirmate.
Diversamente si rischiano contenziosi circa l'oggetto della garanzia (questo difetto è attribuibile alla esecuzione ante o post vendita? )
spero di essere stato chiaro
 

tommi

Membro Attivo
Ho fatto ricerche e non ho trovato nulla sul caso specifico: ma a mio avviso la polizza obbligatoriamente ( che è poi un "obligatoriamente con mille se e mille ma , visto che la sua mancata produzione non è sanzionata e neppure determina nullità dell'atto) deve essere rilasciata a fine costruzione in quanto solo allora vengono effettuati i collaudi finali e perfezionata la documentazione da allegare alla domanda per abitabilità (p.es: come faccio io impresa a darti garanzie di un impianto non ancora collaudato? o di cose che farai tu dopo la vendita, oppure a cavallo ?)
Cio' non toglie che possa essere contrattatain sede di preliminare il rilascio di una polizza con allegato specifico di quanto la ditta venditrice garantisce e quanto no ( per esempio solo struttura e opere murarie) allegando anche fotografie controfirmate.
Diversamente si rischiano contenziosi circa l'oggetto della garanzia (questo difetto è attribuibile alla esecuzione ante o post vendita? )
spero di essere stato chiaro

sei stato chiaro.
Vorrei comunque farti sapere che il primo collaudo è quello delle opere in cemento armato da presentare al Genio Civile e va fatto prima ancora dell'inizio delle opere di rifinitura.
Se il costruttore si ferma al "grezzo" perchè deve vendere l'immobile in quel modo, deve richiedere al Comune l'agibilità parziale per le opere eseguite.
Di conseguenza anche la polizza garantirà solo le opere eseguite e non per quelle ancora da eseguire
E' per questo che dicevo non fosse chiaramente specificato nella normativa 'ultimazione lavori'.:ok:
ciao ennio:daccordo:
 

Jrogin

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Professionista
Vorrei ringraziare marco20, per il quesito che ha posto che ha stimolato gli interventi di nuoviorizzonti, tommi ed ennio alessandro.
La maniera ed il garbo con cui i partecipanti, seppur con opinioni talvolta differenti, si sono confrontati rispecchia quello che a modo di vedere è lo spirito del nostro Propit. :applauso:

(PS: quando scrivo nostro mi riferisco a tutti coloro che ci frequentano.):fiore:
 

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