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User_29045

Ospite
In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice «AD», attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Ora guardo. Ti comunico nel frattempo che nel DETTAGLIO dell'Agenzia delle Entrate lo scontrino non risulta, seppure nello stesso ci sia il mio codice fiscale e sia un dispositivo medico con tanto di dicitura.
 
U

User_29045

Ospite

Ho appena controllato, risulta questo scontrino relativo alle mascherine (spesa totale 90 euro per 10 mascherine) associato però ad "AA - Altre spese".

Nello scontrino al campo descrizione risulta:

DISP. MEDICO MASCHERINE KN95-LE

In fondo c'è il mio codice fiscale e l'ID 730 ON LINE.

Posso inserirlo a mano o no? e' questa la domanda

Secondo me è un errore della farmacia!!
 
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User_29045

Ospite
U

User_29045

Ospite
Se la spesa risulta nei dati della dichiarazione precompilata, puoi anche fare a meno dello scontrino.

Eh, ma io passo per il CAF. Non faccio l'accettazione con modifica della precompilata.
Il CAF fa il totale. "E' la somma che fa il totale". Il CAF trattiene le fotocopie.
Immergiti nella mia fattispecie: io non dichiarerei la spesa anche se risulta, perché non posso dimostrarla, l'originale è scomparso, non risulta scansionato e archiviato sul mio account GMAIL, in tutta casa non c'è una fotocopia, valore totale 45 euro, recuperabili 9 euro scarsi, a cui rinuncio pur di non aver problemi.
 
U

User_29045

Ospite
Ho anche un'altra farmacia che mi ha dato stesso problema con le mascherine.
Su scontrino risultano come DISP. MEDICO MASK DPI FFP2 5PZ (cinque mascherine ffp2)
valore totale 34,90 Euro.
a fondo scontrino c'è il mio codice fiscale ma 34,90 euro è associato a "TOTALE NON DETRAIBILE". Perché??????????
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Nello scontrino al campo descrizione risulta:
DISP. MEDICO MASCHERINE KN95-L
Puoi consultare l’apposito elenco nel sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute al seguente link
in quanto occorre verificare se la singola tipologia di «mascherina protettiva» rientri fra i dispositivi medici individuati dal richiamato dicastero, tenuto conto che, nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero.
Dato che il documento di spesa non riporta il codice «AD» è necessario:
− - per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE;
− - per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il prodotto riporti, oltre alla
marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (si confrontino le direttive
europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).
Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.
Considerato che l’elencazione dei dispositivi medici contenuta nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, si ritiene che qualora le «mascherine protettive» siano classificate, in base alla tipologia, quali «dispositivi medici» dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19 per cento come stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 

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