mar

Nuovo Iscritto
Buongiorno,

in un condomio dove sono presenti più scale, ognuna con propri lucernai e finestre, le spese di manutenzione come devono essere ripartite?

Gli oneri di sostituzione/manutenzione delle finestre e dei lucernari sono a carico dei soli condomini serviti dalla scala o vanno invece ripartiti fra tutti i condomini?

Qualora, nello stesso condominio, ci fossero anche proprietà poste al piano terreno (negozi con accesso diretto dalla strada, serviti da locali posti al piano interrato e da cantine), queste proprietà devono concorrere al riparto alle spese di manutenzione della scala che consente loro di accedere ai locali interrati e alle cantine?

Grazie,
Marco
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Per la manutenzione/sostituzione degli infissi delle scale si fa riferimento alla specifica tabella di proprietà scala. Però, spesso, poiché la finestra normalmente è un elemento estetico delle facciate, il criterio più seguito è quello di suddividere la spesa in base alla tabella di proprietà generale, in genere denominata tab. 1 o tab. A.
Poiché la "ratio legis" dice, in soldoni, che chi usa paga, ecco la risposta implicita nella tua ultima domanda.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Risposta x mar si applica la tabella A di pp. essendo parte di facciata del condominio, per i piani inferiori se non usufruiscono di detti lucernari non partecipano alle spese, per quanto riguarda le altre scale possono partecipare o meno, ed in seguito si userà lo stesso metodo usato x questa scala, ciao adimecasa:daccordo:
 

mazzartu

Nuovo Iscritto
Risposta x mar si applica la tabella A di pp. essendo parte di facciata del condominio, per i piani inferiori se non usufruiscono di detti lucernari non partecipano alle spese, per quanto riguarda le altre scale possono partecipare o meno, ed in seguito si userà lo stesso metodo usato x questa scala, ciao adimecasa:daccordo:

no, non è così, trattasi dell'applicazione del concetto di condominio parziale, universalmente accettato ed applicato, ribadito da diverse sententenze, ultima delle quali una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 651 del 21 gennaio 2000), ogni scala paga le sue spese e non ha alcun valore di precedente il fatto che sia stato applicato un criterio rispetto un'altro.
 

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