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L'attestazione rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali sarà valida per i contratti concordati relativi all'immobile stipulati dalla data di rilascio in avanti.

Si dovrà chiedere una nuova attestazione solo se sono cambiate le caratteristiche dell'immobile o i parametri stabiliti dall'Accordo Territoriale che influiscono sulla determinazione del canone.

 
Sì, è una novità positiva.

Devo approfondire l'argomento perché non ho capito se l'attestazione rimane valida anche se il contratto concordato successivo viene stipulato con un canone un po' diverso (maggiore) da quello del contratto che venne originariamente "bollinato" dal Sindacato.

Ipotizziamo che il canone mensile risultante dai parametri dell'Accordo Territoriale possa variare da 450 a 480 euro.

Il locatore stipula un contratto concordato col conduttore Tizio, canone 450 euro, e ottiene l'asseverazione.
Scaduto e non rinnovato quel contratto, il locatore ne stipula un altro con Caio a 480 euro.
Forse non si deve chiedere una nuova asseverazione perché il nuovo canone rientra nella fascia di oscillazione prevista dall'Accordo Territoriale.
 
Forse non si deve chiedere una nuova asseverazione perché il nuovo canone rientra nella fascia di oscillazione prevista dall'Accordo Territoriale.
Sarà sicuramente così altrimenti non avrebbe senso soprattutto con l'inflazione di questo periodo che sta rendendo i contratti a canone concordato meno convenienti
 
Copio e incollo:

Affitto a canone concordato: le novità nel decreto semplificazioni

Il nuovo decreto semplificazioni interviene proprio sulla durata di tale ultima attestazione.

In particolare, il decreto dispone quanto segue:


L’attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2017, n. 62, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.
Dunque, l’attestazione avrà durata prolungata per tutti i contratti definiti dallo stesso locatore. Se stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

 
Mi sa che bisognerà attendere una circolare dell'Agenzia delle Entrate per chiarimenti sulle "variazioni" delle caratteristiche dell'immobile (quali ? ad esempio la vetustà varia ogni anno) e dell'Accordo Territoriale (sono variazione anche gli aggiornamenti ?).
 
La fascia di oscillazione prevista, è discrezionale o dipende
Trovi la risposta nell'Accordo Territoriale che ti interessa.

In quello del mio Comune occorre individuare la fascia di oscillazione in base ai vari parametri, ma all'interno di essa la scelta del valore (euro mensili per ogni mq utile) è discrezionale.
La differenza tra valore min e max è abbastanza importante.
Una volta scelto (di comune accordo col conduttore) il canone concordato all'interno della fascia, non mi risulta che il Sindacato indaghi il motivo della scelta prima di rilasciare l'attestazione.
 
Aggiungo che per quanto riguarda la fascia di oscillazione può aver senso la seguente osservazione di un Sindacato inquilini:

La semplificazione, pertanto, dovrebbe comunque prevedere anche il mantenimento del medesimo canone precedente, o una sua diminuzione, in quanto, anche fermi restando gli accordi territoriali, andrebbe comunque verificato se eventuali aumenti restino o meno all’interno delle fasce di oscillazione in essi previste.



 

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