Buongiorno a tutti, vi aggiorno sulla questione e poi vi pongo una domanda.
Il venditore ha deciso di non controfirmare la lista da me preparata dove oltre agli oggetti da portare via o lasciare vi era un elenco di verifiche da effettuarsi al passaggio di consegne, tuttavia l'agenzia mi ha assicurato, a voce, che è tutto corretto a parte qualche aspetto minore. Io sto valutando e raccogliendo consigli su come procedere, probabilmente invierò all'agenzia una mail mettendo per iscritto le rassicurazioni datemi a voce.

A parte questo vi pongo il seguente quesito: tutti mi avete risposto prontamente che, sebbene non specificato, le lampade, gli specchi, le mensole etc possano essere portate via se non è specificato che debbano rimanere, avete un riferimento legislativo in merito?
Io invece ho trovato un riferimento che riporta esattamente l'opposto (art. 1477 del codice civile e cassazione ordinaria del 02/10/22) in cui, in pratica si dice che quello che io vedo ed è ancorato, a meno che esplicitamente dichiarato, lo considero come incluso nella vendita e che è il venditore a dover dimostrare di avere il diritto di portare via un oggetto e non l'acquirente a dover dimostrare di avere il diretto di mantenerlo, riporto in basso il link con tutta la spiegazione.

Ringrazio chiunque voglia aiutarmi a chiarire questo punto cruciale.

Saluti

 
Buongiorno a tutti, vi aggiorno sulla questione e poi vi pongo una domanda.
Il venditore ha deciso di non controfirmare la lista da me preparata dove oltre agli oggetti da portare via o lasciare vi era un elenco di verifiche da effettuarsi al passaggio di consegne, tuttavia l'agenzia mi ha assicurato, a voce, che è tutto corretto a parte qualche aspetto minore.

Dopo il tuo racconto, non mi fiderei moltissimo delle rassicurazioni a voce di questa agenzia. Mi pare che i problemi nascano proprio sugli "aspetti minori".


Io sto valutando e raccogliendo consigli su come procedere, probabilmente invierò all'agenzia una mail mettendo per iscritto le rassicurazioni datemi a voce.

A parte questo vi pongo il seguente quesito: tutti mi avete risposto prontamente che, sebbene non specificato, le lampade, gli specchi, le mensole etc possano essere portate via se non è specificato che debbano rimanere, avete un riferimento legislativo in merito?

Non credo che nelle leggi troverai questo livello di dettaglio in cui si specifichi che i faretti incorporati vanno lasciati ma altre lampade possono essere portate via, il lavandino a colonna va lasciato ma mobiletti removibili possono essere rimossi, salvo accordo diverso, facendo riferimento a quello che ti hanno spiegato in questo thread. Credo si proceda per interpretazione logica dalle regole, giurisprudenza e prassi.
Fondamentalmente, a quanto capisco, deve rimanere ciò che è effettivamente accessorio dell'immobile o comunque funzionale all'immobile così come è stato presentato al momento della compravendita.

Io invece ho trovato un riferimento che riporta esattamente l'opposto (art. 1477 del codice civile e cassazione ordinaria del 02/10/22)

Non 2 ottobre ma 3 ottobre 2022.
Ordinanza della Cassazione civile. Di cui purtroppo non trovo il testo, non avendo accesso a banche dati specializzate, ma trovo questo riassunto su un sito notarile.

Cito: "Per accessori devono intendersi tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale (da una dottrina definiti "accessori in senso stretto"), oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene (e pertanto definiti anche "accessori d'uso") al quale sono materialmente uniti..."

in cui, in pratica si dice che quello che io vedo ed è ancorato, a meno che esplicitamente dichiarato, lo considero come incluso nella vendita e che è il venditore a dover dimostrare di avere il diritto di portare via un oggetto e non l'acquirente a dover dimostrare di avere il diretto di mantenerlo, riporto in basso il link con tutta la spiegazione.

Ringrazio chiunque voglia aiutarmi a chiarire questo punto cruciale.

Saluti


Io i lampadari di valore li ho portati via.
 
Dopo il tuo racconto, non mi fiderei moltissimo delle rassicurazioni a voce di questa agenzia. Mi pare che i problemi nascano proprio sugli "aspetti minori".




Non credo che nelle leggi troverai questo livello di dettaglio in cui si specifichi che i faretti incorporati vanno lasciati ma altre lampade possono essere portate via, il lavandino a colonna va lasciato ma mobiletti removibili possono essere rimossi, salvo accordo diverso, facendo riferimento a quello che ti hanno spiegato in questo thread. Credo si proceda per interpretazione logica dalle regole, giurisprudenza e prassi.
Fondamentalmente, a quanto capisco, deve rimanere ciò che è effettivamente accessorio dell'immobile o comunque funzionale all'immobile così come è stato presentato al momento della compravendita.



Non 2 ottobre ma 3 ottobre 2022.
Ordinanza della Cassazione civile. Di cui purtroppo non trovo il testo, non avendo accesso a banche dati specializzate, ma trovo questo riassunto su un sito notarile.

Cito: "Per accessori devono intendersi tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale (da una dottrina definiti "accessori in senso stretto"), oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene (e pertanto definiti anche "accessori d'uso") al quale sono materialmente uniti..."



Io i lampadari di valore li ho portati via.
Concordo pienamente sull'agenzia, per questo sto verificando da me.

La Cass. civ., Sez. II, ordinanza 3 ottobre 2022 n. 28613 (ha ragione, avevo sbagliato data) chiarisce esattamente cosa vada di norma lasciato e cosa no: in pratica va lasciato ci sono 3 caratteristiche: fissaggio stabile, funzione al servizio dell’immobile, destinazione durevole. A meno ovviamente di accordi differenti e l'onere di provare quanto sopra è del venditore.
Nel mio caso specifico, non essendo stato chiarito nulla, è ovvio che lampadari, tende e specchi siano ancorati, a servizio dell'abitazione e di lunga durata.

Immagino che lei abbia portati via i lampadari con il consenso dell'acquirente o prima di mostrare l'abitazione...

Quello che però vorrei sapere è il perché tutti abbiano precedentemente risposto subito che il venditore avrebbe potuto portarli via anche senza comunicazione, è un'operazione comune? Il codice civile non sembra in accordo con questo...
Provo a disturbare coloro che mi dettero una risposta in passato...

Grazie mille del suo contributo.
 
a volte non capisco le persone. Se il lavandino fa parte della parete attrezzata con mobile da cucina ci sono due soluzioni : o l'acquirente acquista, o accetta a titolo gratuito, la parete attrezzata, oppure il mobile viene smontato e portato via dal venditore. Il venditore metterà un lavello con rubinetto funzionanti.
Ugualmente per frigorifero e piano cottura.
Anche i lampadari sono di proprietà del venditore ed ha diritto di portarseli via, ovviamente lascerà una lampadina per la bisogna (ammesso che ci sia la corrente).
Quando uno compra casa ne approfitta per fare dei lavori di straordinaria manutenzione come: sostituire i pavimenti, sostituire le tubazioni idriche e gli scarichi, sabbiare e verniciare i caloriferi, sostituire i sanitari, oltre che imbiancare muri, fissi ed infissi.
Però "de gustibus non disputantum est".
Salve, potrei gentilmente sapere in base a quale norma i lampadari sono di proprietà di chi vende? Io ho trovato informazioni diverse, le riporto in basso quanto trovato:
In diritto


  1. Obblighi del venditore ex art. 1477 c.c.
    L’art. 1477 del Codice Civile stabilisce che il venditore è tenuto a consegnare la cosa venduta nello stato in cui si trovava al momento della vendita, unitamente agli accessori e alle pertinenze.
    Ne consegue che l’immobile deve essere trasferito nella medesima consistenza in cui è stato visionato e accettato dall’acquirente, salvo diversa pattuizione espressa.
  2. Natura dei beni fissati all’immobile
    Ai sensi degli artt. 812 e 934 c.c., sono beni immobili anche quelli che vi sono incorporati per accessione (es. impianti, infissi, elementi fissati stabilmente).
    Inoltre, ai sensi dell’art. 817 c.c., devono qualificarsi come pertinenze tutti quei beni destinati in modo durevole al servizio o ornamento dell’immobile (es. specchi murati, lampadari fissati, tende da sole, condizionatori).
  3. Giurisprudenza della Corte di Cassazione
    La Suprema Corte, con ordinanza n. 28613 del 3 ottobre 2022, ha confermato che elementi stabilmente ancorati all’abitazione non possono essere unilateralmente rimossi dal venditore in assenza di un accordo espresso.
    La sottrazione di tali beni integra infatti un inadempimento, poiché altera la consistenza e la funzionalità del bene oggetto di compravendita, ledendo l’affidamento dell’acquirente.



Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che:


  • Il promittente venditore non possa legittimamente rimuovere lampadari, specchi fissati a parete ed altri beni stabilmente ancorati all’immobile, ove non sia stato previsto diversamente nel contratto preliminare.
  • La loro rimozione costituirebbe inadempimento contrattuale, con conseguente diritto per l’acquirente di agire per:
    • l’adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c.;
    • la riduzione del prezzo ex art. 1480 e ss. c.c.;
    • e/o il risarcimento del danno subito.
 
E cosa c’è scritto ?
Normalmente, se non è specificato diversamente, le lampade vengono portate via, i faretti incassati no.
I lavabi incassati restano solo se è previsto che resti il mobile che li contiene; i lavabi a colonna devono invece essere lasciati.
Idem gli specchi; se sono parte dell’arredo bagno, e questo era pattuito dovesse rimanere, restano.
Se sono parte a sé possono essere portati via.
Solo per parlare di quanto da te menzionato
Salve, posso chiederle gentilmente la fonte di quanto sostenuto nel post menzionato? Io ho trovato informazioni molto differenti, veda il post precedente...

Grazie
 
Certamente visionare un alloggio arredato, e magari molto bene, fa sempre una ottima impressione e fa anche sembrare grande l’appartamento. Ma salvo impegni scritti, gli immobili si vendono “nudi”: lampadari e tende sono appesi, non sono murati. I mobiletti bagno sono considerati mobilia, a differenza di un semplice lavabo. Più equivoca la risposta per caldaia e condizionatori: in genere la prima viene considerata essenziale, i secondi spesso come accessori almeno in passato).
Non so cosa i venditori abbiano rifiutato: al di là del disappunto,devi valutare cosa è essenziale per l’avquisto
 
Certamente visionare un alloggi arredato, e magari molto bene, fa sempre una ottima impressione è fa anche sembrare grande l’appartamento. Ma salvo impegni scritti, gli immobili si vendono “nudi”: lampadari e tende sono appeso, non sono mutati. I mobiletti bagno sono considerati mobilia, a differenza di un semplice lavabo. Più equivoca la risposta per caldaia e condizionatori: in genere la prima viene considerata essenziale, i secondi spesso come accessori almeno in passato).
Non so cosa i venditori abbiano rifiutato: al di là del disappunto,devi valutare cosa è essenziale per l’avquisto
Salve, grazie della sua risposta, ma mi sembra completamente in disaccordo con l'articolo 1477 del codice civile, potrei sapere la fonte di quanto lei sostiene?

Grazie mille
 
Salve, grazie della sua risposta, ma mi sembra completamente in disaccordo con l'articolo 1477 del codice civile, potrei sapere la fonte di quanto lei sostiene?

Grazie mille
Non ho pretesa di avere competenza giuridica, ma ho l'impressione che tu interpreti male il'art. 1477 (sul forum ci diamo del tu)


La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita [1470]

[1470] La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa

Ratio Legis [1470]​

Il legislatore del 1942 pone l'accento sul momento reale del contratto di vendita, che ne costituisce il contenuto essenziale.
 
Non ho pretesa di avere competenza giuridica, ma ho l'impressione che tu interpreti male il'art. 1477 (sul forum ci diamo del tu)


La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita [1470]

[1470] La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa

Ratio Legis [1470]​

Il legislatore del 1942 pone l'accento sul momento reale del contratto di vendita, che ne costituisce il contenuto essenziale.
Buongiorno, scusami, è l'abitudine verso le persone che non conosco...
Fai pure riferimento al mio post delle ore 16 per i dettagli, comunque riporto in basso i vari step:
L'articolo 1477 include nella vendita dell'abitazione (se non esplicitamente escluse) accessori e pertinenze che sono state poi definite dalla cassazione il 3 ottobre 2022 come tutti quegli elementi fissati allo stabile, durevoli e aventi una funzione specifica per l'immobile. Inoltre ha chiarito che deve essere il venditore a dimostrare di poter portare via un bene.

Alla luce di quanto sopra la questione mi sembra giuridicamente ben chiara e non capisco da dove provengano posizioni contrarie, a patto ovviamente che tali esclusioni non siano state dichiarate in fase contrattuale.
 
Io leggo nell'art 1477 che si parla del momento della vendita: cioè all'atto del rogito. Non durante la trattativa: ma non ho ancora letto la sentenza che citi: potrei sbagliarmi.

Ma di una cosa sono abbastanza confidente: ho sempre visto compravendere immobili "nudi", salvo nel preliminare e nell'atto si sia fatta menzione di cosa ci si è accordati "lasciare". Ho solo espresso la mia (relativa) esperienza
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top