Io leggo nell'art 1477 che si parla del momento della vendita: cioè all'atto del rogito. Non durante la trattativa: ma non ho ancora letto la sentenza che citi: potrei sbagliarmi.

Ma di una cosa sono abbastanza confidente: ho sempre visto compravendere immobili "nudi", salvo nel preliminare e nell'atto si sia fatta menzione di cosa ci si è accordati "lasciare". Ho solo espresso la mia (relativa) esperienza
Ovvio che si può vendere la casa nuda, basta specificarlo, questo capisco dal codice civile!
 
Non vorrei infierire, e scusa se faccio le pulci: mi riferisco al tuo post #44.

1) Circa la interpretazione dell'art 1477 ti ho già espresso le mie perplessità
2) Natura dei beni fissati all'immobile: ma da quando a casa tua i lampadari sono fissati al soffitto? : in genere sono appesi, e sostituibili con altri, come cose mobili.
3) Corte Cassazione: La Suprema Corte, con ordinanza n. 28613 del 3 ottobre 2022, ha confermato che elementi stabilmente ancorati all’abitazione non possono essere unilateralmente rimossi
Attento ad interpretare a tuo uso e consumo i termini del codice e delle sentenze.

Io ad es. non leggerei in modo così estensivo quanto tu credi di dedurre.
 
Non vorrei infierire, e scusa se faccio le pulci: mi riferisco al tuo post #44.

1) Circa la interpretazione dell'art 1477 ti ho già espresso le mie perplessità
2) Natura dei beni fissati all'immobile: ma da quando a casa tua i lampadari sono fissati al soffitto? : in genere sono appesi, e sostituibili con altri, come cose mobili.
3) Corte Cassazione: La Suprema Corte, con ordinanza n. 28613 del 3 ottobre 2022, ha confermato che elementi stabilmente ancorati all’abitazione non possono essere unilateralmente rimossi
Attento ad interpretare a tuo uso e consumo i termini del codice e delle sentenze.

Io ad es. non leggerei in modo così estensivo quanto tu credi di dedurre.
Grazie del contributo innanzitutto, appeso a cosa? saldamente ancorato vuol dire sorretto tramite tasselli, altrimenti chi lo tiene su? A mio avviso il legislatore voleva escludere invece lamoade a terra o su un ripiano... Di questo comunque eventualmente ne parleranno gli avvocati....
 
Anche qui mi pare tu sbagli: in genere si specificano le inclusioni, non le esclusioni. ....
Tutti ti hanno risposto che era opportuno specificare cosa conservare,..... non il contrario.
Lo chiarisce la corte di cassazione citata in precedenza. In sostanza dice: quello che io vedo, ancorato, è incluso se non specificato escluso.
 
Riporto alcuni pareri notarili in merito alla sentenza citata

esemplificativo​

Esemplificativo, sul punto, è l’orientamento di questa Corte in tema di arredi e mobili, essendo stato affermato il principio per cui ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale -avuto riguardo alle cd. pertinenze “urbane” e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici- è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell’idoneità del R.G. 22647/2017 – Pagina nr. 7 di 16 Corte di Cassazione – copia non ufficiale bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell’effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé “.

Ecco copia della sentenza:


Circa la interpretazione,, l'articolo seguente sembra dare ragione alla tua interpretazione riguardo a chi compete la specificazione.

Veniamo ai lampadari:
appeso a cosa? saldamente ancorato vuol dire sorretto tramite tasselli, altrimenti chi lo tiene su?
Io ho sempre visto i lampadari, appesi ad un gancio.
E' il gancio ad essere ancorato al soffitto, non il lampadario.
 
Riporto alcuni pareri notarili in merito alla sentenza citata

esemplificativo​

Esemplificativo, sul punto, è l’orientamento di questa Corte in tema di arredi e mobili, essendo stato affermato il principio per cui ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale -avuto riguardo alle cd. pertinenze “urbane” e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici- è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell’idoneità del R.G. 22647/2017 – Pagina nr. 7 di 16 Corte di Cassazione – copia non ufficiale bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell’effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé “.

Ecco copia della sentenza:


Circa la interpretazione,, l'articolo seguente sembra dare ragione alla tua interpretazione riguardo a chi compete la specificazione.

Veniamo ai lampadari:

Io ho sempre visto i lampadari, appesi ad un gancio.
E' il gancio ad essere ancorato al soffitto, non il lampadario.
Grazie di aver effettuato la ricerca, leggerò con calma ..
Ovviamente è l'accessorio (in questo caso lamoadario) a dover essere ancorato per il tramite di ganci, tasselli chimici, tasselli meccanici, viti, travi etc
 
Ecco copia della sentenza:
La descrizione degli accessori oggetto del contenzioso è piuttosto vaga.

“constatato l'asportazione dall'immobile di una nutrita serie di beni accessori, quali sanitari, luci, mobilia, impiantistica”

L’ordinanza ribadisce che gli accessori vanno consegnati salvo patto contrario, ma non entra nel dettaglio di quali fossero gli accessori nella causa.

Si fornisce solo un criterio generale.

IMG_3399.jpeg



Il ricorso infatti verteva su altre questioni giuridiche, non sulle esatte caratteristiche, al di là della definizione generale, per individuare gli “accessori” della casa, e tantomeno ci sono esempi chiari.
 
Ultima modifica:
Salve, posso chiederle gentilmente la fonte di quanto sostenuto nel post menzionato?
15 anni come agente immobiliare.
Avendole viste tutte (gente che pensava di poter portare via anche i caloriferi, o al contrario chi pensava gli venissero lasciati pure piatti e asciugamani), l’unica cosa per evitare polemiche è scrivere tutto quando resta nell’immobile, per accordo delle parti.
Altrimenti vale la regola che l’immobile va lasciato libero da cose (e persone).
Ma per elementi fissati si intendono, ad esempio, gli armadi a muro, i caloriferi, ma non i lampadari o gli specchi appesi.
A questo proposito, generalmente si fa la cortesia di non lasciare l’immobile senza luci , anche per esigenze immediate dell’acquirente, e si sostituiscono le lampade esistenti con le classiche lampadine nude.

Purtroppo, nel tuo caso, non avendo scritto nulla all’inizio, adesso ci sono tutte le incomprensioni di cui sei vittima.
Ma certo non vale la pena “andar per avvocati”.
 

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