gigi78

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salve sono sposato in separazione dei beni sono proprietario di un appartamento acquistato prima del matrimonio mia moglie con la bambina stanno nello stato di famiglia del padre io ho la residenza in caserma quindi non ho l'obbligo di portare la residenza nell'immobile e risulta come prima casa.
la mia domanda e questa : posso intestare la seconda casa a mia moglie usufruendo delle agevolazioni fiscale di prima casa ? facendogli portare la residenza e pagando io il mutuo, visto che non percepisce reddito ? come funziona? grazie 1000
 

raflomb

Membro Assiduo
posso intestare la seconda casa a mia moglie usufruendo delle agevolazioni fiscale di prima casa ? facendogli portare la residenza e pagando io il mutuo, visto che non percepisce reddito ? come funziona? grazie 1000
Tua moglie può beneficiare delle agevolazioni acquisto prima casa, e se lì vi trasferisce la residenza beneficierà dell'esenzione ICI.
Non sono però previste le detrazioni sul mutuo in quanto necessita che a chi gli venga concesso il mutuo sia anche proprietario dell'immobile.
Non garantisco, ma suggerisco che il mutuo potrebbe formalmente essere intestato a lei e tu fungeresti come garante.

La disposizione in commento prevede la detrazione per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. Tale formulazione sottintende che il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare.
Not. Al fine di poter esercitare correttamente il diritto alla detrazione non è sufficiente che i familiari dimorino abitualmente nell'immobile. Il mutuatario, e cioè colui che detrae gli interessi passivi pagati per finanziare l'acquisto dell'immobile, deve essere necessariamente proprietario dell'immobile medesimo. Questa interpretazione trae origine da quanto affermato dal Ministero con la pubblicazione delle istruzioni del mod. UNICO 2000 secondo cui: "La detrazione spetta anche al nudo proprietario dell'immobile, a condizione peraltro che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non spetta mai all'usufruttuario, in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare". È evidente, quindi, come l'Amministrazione finanziaria abbia subordinato la spettanza della detrazione alla condizione rappresentata dalla proprietà dell'immobile.
L'interpretazione stessa vale anche per il nuovo testo dell'art. 13-bis in quanto la prima parte della norma, a eccezione del termine di 6 mesi esteso a 12, è rimasta sostanzialmente immutata.
 

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