ncolitti

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La certificazione energetica è necessaria per una casa (al mare) affittata per non più di 30 giorni consecutivi nei mesi estivi e per di più priva di riscaldamento?:???:
 

tovrm

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Secondo la normativa nazionale, l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica agli atti di compravendita degli immobili e, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica, è stato abrogato dalla Legge 133/2008 (leggi tutto). Per questa disposizione, l’Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea.

L’obbligo esiste invece nelle Regioni che, in attesa delle Linee Guida nazionali, avevano legiferato su questa materia, e cioè: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Province di Trento e Bolzano.

Il legislatore Lombardo, ad esempio, ha stabilito che: «l’obbligo di certificazione energetica viene meno nel caso in cui l’edificio una singola unità immobiliare siano privi dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla privatizzazione invernale o al risanamento dell’edificio».

A quanto ne so, sempre in Lombardia, l'affitto di immobili ad uso turistico viene assimilato ad una locazione classica a condizione che la durata sia superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno indipendentemente dall’ammontare del contratto di affitto. Tuttavia occorre notare che anche un contratto di durata inferiore a 30 giorni potrebbe essere oggetto di registrazione volontaria.

Giova sottolineare un aspetto molto importante ovvero quello relativo alle sanzioni per il locatore che non ottempera all’obbligo di consegna dell’attestato di certificazione energetica al locatario; la normativa prevede una sanzione amministrativa estremamente importante: da € 2.500 a € 10.000 di multa. In Emilia Romagna, c'è l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica anche ai contratti di locazione, ma sono però previste sanzioni per la mancata produzione dell’Attestato. Insomma, alla faccia dell'Unità d'Italia, ognuno fa un po' come gli pare.
 

ncolitti

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Evinco che la regione che mi interessa - il Lazio: la casa al mare è a Santa Marinella (RM) - non ha legiferato e dunque si applica la normativa nazionale che, correggetemi se sbaglio, non fa differenza fra locazioni di meno o più di 30 giorni e, soprattutto, non prevede esenzioni per case prive di impianto di riscaldamento.
Condividi tovrm? chiedo il tuo parere di romano
 

ncolitti

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Oggi mi ha telefonato la società di certificazione Eurocert, quella consigliata da propit (un'ora dopo che avevo compilato la scheda:D).
Alla cortese signora che mi ha contattato telefonicamente, ho fatto presente che la casa in questione non viene mai affittata per periodi più lunghi di 30 giorni.
La sua risposta è stata: se si tratta di contratti di locazione che non si devono registrare la certificazione energetica non serve.
Secondo voi, è corretta quest'affermazione? Ho dei dubbi!:???:
Che ne pensa la competente "famiglia di propit"?:)
 

tovrm

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Ecco la normativa di riferimento: Art. 6 D. Lgs. 192/2005

«6. Certificazione energetica degli edifici.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, del locatore:

a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;

b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;

c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A.

2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

3. [Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata].

4. [Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso].

5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.»

Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici sono state predisposte con D.M. 26 giugno 2009 (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico). Questo all'art. 9 prevede che:

«9. Autodichiarazione del proprietario
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1.000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1-bis, dell'articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente, il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.»

La legge inoltre dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano all'attuazione del decreto.

Conclusioni:
- la legge non fa alcun distinguo temporale o relativo alla registrazione per quanto attiene le locazioni, né tantomento ad abitazioni dotate o meno di impianto di riscaldamento;
- la Regione Lazio al momento non ha provveduto ad emanare proprie disposizioni;
- l'affermazione della signora dell'Eurocert è assolutamente campata per aria. Dev'essersela inventata sul momento.
 

ncolitti

Membro Attivo
Proprietario Casa
«9. Autodichiarazione del proprietario
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1.000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1-bis, dell'articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente, il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.»

Grazie per l'abbondante conferma che ho ricevuto ai miei dubbi!
E, comunque, trattandosi di casa in pessimo stato di ristrutturazione, da quello che leggo posso evitare Eurocert ed autocertificarmi la classe G.
Però evinco anche che avrei dovuto citare tale circostanza in contratto:???: ed ora dovrei trasmettere l'autocertificazione alla Regione (e a quale ufficio?). Senza legislazione di attuazione della Regione Lazio questi adempimenti vanno eseguiti già?
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Dal momento che l'obbligo di certificazione nel tuo caso non sussiste finché la Regione Lazio non legifera in proposito («Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»), direi che sei a posto così.
 

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