alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho posto il quesito nella speranza che qualcuno abbia avuto qualche esperienza simile per avere risposte precise, comunque da quanto in mia conoscenza e descritto nel quesito la seconda casa non prende il periodo dei 5 anni nel mantenere e no la residenza ma basta solo averla in quella abitazione, per non pagare eventuale plusvalenza.Poi le domande/quesiti vanno letti bene ovvero ribadisco: il contratto Enel potrebbe fare fede ad un eventuale contestazione con l'ag.entrate?
Per la seconda casa è ininfluente la residenza che è richiesta solo per evere certe agevolazioni fiscali (vedi prima casa).
 

1myname

Nuovo Iscritto
Ti riporto la mia conoscenza e non esperienza in quanto sono un consulente immobiliare.
X non pagare la plusvalenza su un immobile dichiarato in atto prima casa, deve essere trascorso un periodo di residenza superiore del 50% tra il periodo intercorso tra acquisto e vendita.
E non parlo di aggevolazioni prima casa per cui devono trascorrere comunque 5 anni tra acquisto e vendita, sono due cose diverse e distinte, da non confondere.
Questa documentazione ( certificato di residenza ) va supportata con contratti di allaci a forniture ( luce - acqua - gas o metano ) questo perchè si presume che su quell'immobile dichiarato prima casa ci si debba aver abitato realmente.
Nel caso in questione visto che non si tratta di prima casa, il fatto che te ci abbia portato la residenza o che te ti sia allacciato alle forniture non ha alcun valore.
Trattandosi di seconda casa paghi comunque la plusvalenza.
 

1myname

Nuovo Iscritto
Al sig.r Dalam
La plusvalenza quando si tratta di prima casa, la si paga solo nel caso in cui il periodo di residenza non supera del 50% il periodo intercorso tra acquisto e vendita.
Quando si tratta di seconda casa la si paga sempre.
Forse sei te che devi stare attento a quello che scrivi.
NULLA DI PERSONALE..
Hai scritto il contrario. Dando informazioni sbagliate. Ed in un forum - secondo me - o si è certi della risposta che si da agli altri utenti o è meglio non postare.
Cosi la penso io, nulla di personale. :)
 

1myname

Nuovo Iscritto
Non è così.
La plusvalenza la paghi solo se vendi entro i cinque anni, prima o seconda casa, che sia. Esiste la presunzione che l'acquisto sia stato fatto per fini speculativi. Se si tratta di prima casa entrano in gioco altre considerazioni se hai anche usufruito delle agevolazioni fiscali.
Non è tassata la vendita di un bene pervenuto per eredità che venga ceduto prima dei 5 anni.
La plusvalenza non ha termini invece quando si tratta di acquisto e vendita di terreni edificabili, e parti anche minime di terreni lottizzati.
Veramente non è nemmeno cosi.
Non è vero che la plusvalenza la paghi se vendi prima dei 5 anni.
Se si vende un immobile dichiarato in atto prima casa, prima che siano trascorsi i 5 anni è vero che perdi le aggevolazioni se non si riacquista entro 12 mesi.
Mentre paghi la plusvalenza nel caso in cui il periodo di residenza non supera del 50% il periodo intercorso tra acquisto e vendita.
 

Dalam

Membro Attivo
Professionista
Al sig.r Dalam
La plusvalenza quando si tratta di prima casa, la si paga solo nel caso in cui il periodo di residenza non supera del 50% il periodo intercorso tra acquisto e vendita.
Quando si tratta di seconda casa la si paga sempre.
Forse sei te che devi stare attento a quello che scrivi.
NULLA DI PERSONALE..

Figuriamoci. Io frequento questo forum con spirito critico, per approfondire le mie conoscenze. Mica per avere ragione. Comunque sei in errore, e stai continuando a dare informazioni errate. E questo in un forum è spiacevole.
Ti indico un link di un notaio, specifico e molto chiaro, relativamente alle questioni legate alla plusvalenza immobiliare. Purtroppo il tuo errore è confondere la plusvalenza con le agevolazioni prima casa. Non c'entrano nulla. La plusvalenza nella vendita prima dei 5 anni ha le sue regole, assolutamente indipendenti dall'esistenza o meno di benefici prima casa.

ecco il link: http://www.notaio-princivalle.it/8-Normativa/2007%20-%20Plusvalenze%20immobiliari.pdf



oltretutto l'iniziatore del presente quesito vuole sapere una cosa molto semplice: se con le bollette enel si può dimostrare il domicilio, o meglio " di aver adibito l'immobile ad abitazione principale " anche senza il trasferimento di residenza. Io credo che teoricamente sia possibile, ma dovrebbero essere evidenti i consumi di luce e gas. In modo da poter sostenere che, pur non avendo trasferito la residenza, il soggetto ha adibito in modo certo ed inconfutabile l'immobile a propria abitazione principale. Ma la questione, come spesso accade nei quesiti fiscali quando si entra nei casi " eccezionali " non è di facile risposta e si presta a diverse interpretazioni.

Ciao
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Veramente non è nemmeno cosi.
Non è vero che la plusvalenza la paghi se vendi prima dei 5 anni.
Se si vende un immobile dichiarato in atto prima casa, prima che siano trascorsi i 5 anni è vero che perdi le aggevolazioni se non si riacquista entro 12 mesi.
Mentre paghi la plusvalenza nel caso in cui il periodo di residenza non supera del 50% il periodo intercorso tra acquisto e vendita.
Scusa,
da Consulente Immobiliare mi potresti indicare in quale Art. del Testo Unico TUIR si prevede il mancato assoggettamento (cioè esenzione) per le plusvalenze in caso di:
- vendita della prima casa entro i 5 anni dall'acquisto (senza comprare una nuova casa) se si è abitato per un tempo superiore al 50% ?
Non sono Consulente Immobiliare ma credo di capire qualcosa di imposizione fiscale.
 

beppebre

Membro Attivo
L'essere intestatario di forniture (elettricità, acqua, ecc...) può servire ai fini di un'autocertificazione ma solo se effettivamente ci hai abitato e ritieni di essere in grado di dimostrarlo in caso di accertamento.

In questo caso non sarà tassata la plusvalenza.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
L'essere intestatario di forniture (elettricità, acqua, ecc...) può servire ai fini di un'autocertificazione ma solo se effettivamente ci hai abitato e ritieni di essere in grado di dimostrarlo in caso di accertamento.

In questo caso non sarà tassata la plusvalenza.

Allora, facciamo un po' di chiarezza.
L'esclusione della tassazione della plusvalenza ci può essere quando si hanno dei motivi validi per escludere l'intento speculativo dell'acquisto e della successiva rivendita.
Esempio: un meridionale lavora al nord, lontano da casa, ad un certo punto decide di comprarsi una casa e ci va a vivere (prima o seconda casa, non ha importanza). Sfortunatamente prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto, perde il lavoro e d è costretto a tornare al sud, dopo aver venduto la casa. In questo caso anche se l'avesse vnduto ad un prezzo doppio di quello d'acquisto non pagherebbe alcuna imposta sulla plusvalenza.
Analogo il caso di un poliziotto che svolge servizio a Genova, dove da poco ha comprato casa. Viene trasferito d'ufficio a Bolzano, previa vendita della casa. Ebbene, anche in questo caso si vince la presunzione dell'intento speculativo dell'acquisto e successiva vendia della casa nei 5 anni.
La plusvalenza non viene tassata.
 

1myname

Nuovo Iscritto
Scusa,
da Consulente Immobiliare mi potresti indicare in quale Art. del Testo Unico TUIR si prevede il mancato assoggettamento (cioè esenzione) per le plusvalenze in caso di:
- vendita della prima casa entro i 5 anni dall'acquisto (senza comprare una nuova casa) se si è abitato per un tempo superiore al 50% ?
Non sono Consulente Immobiliare ma credo di capire qualcosa di imposizione fiscale.
Eccoti accontentato .
Ti aggiungo il link cosi te la leggi tutta.
1.1. Cessioni di immobili acquistati da non più di cinque anni
Se l'immobile per la maggior parte del periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita è stato adibito ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare viene meno la presunzione di cessione posta in essere per finalità speculativa.
Pertanto la cessione non realizza plusvalenza tassabile a sensi dell'art. 67, comma primo, lett. b) del T.u.i.r.
L'unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata nella categoria catastale A, non assumendo alcun rilievo l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale.
Pertanto e per tale finalità l'unità immobiliare, oggetto di nuova costruzione o di ristrutturazione, può essere considerata idonea all'uso abitativo soltanto a decorrere dalla data di iscrizione nel catasto dei fabbricati.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, tenuto presente che la dimora abituale in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici deve essere provata sulla base di circostanze oggettive, quali, per es., l'intestazione delle utenze, l'effettivo utilizzo dei servizi connessi, le risultanze della corrispondenza.
(Cfr. Risoluzione 21 maggio 2007 n. 105/E - Risoluzione 30 maggio 2008 n. 218/E)

http://www.notaioricciardi.it/UFFIC...OBILIARI TASSAZIONE SOSTITUTIVA (Trabace).pdf
 

1myname

Nuovo Iscritto
Figuriamoci. Io frequento questo forum con spirito critico, per approfondire le mie conoscenze. Mica per avere ragione. Comunque sei in errore, e stai continuando a dare informazioni errate. E questo in un forum è spiacevole.
Ti indico un link di un notaio, specifico e molto chiaro, relativamente alle questioni legate alla plusvalenza immobiliare. Purtroppo il tuo errore è confondere la plusvalenza con le agevolazioni prima casa. Non c'entrano nulla. La plusvalenza nella vendita prima dei 5 anni ha le sue regole, assolutamente indipendenti dall'esistenza o meno di benefici prima casa.

ecco il link: http://www.notaio-princivalle.it/8-Normativa/2007%20-%20Plusvalenze%20immobiliari.pdf



oltretutto l'iniziatore del presente quesito vuole sapere una cosa molto semplice: se con le bollette enel si può dimostrare il domicilio, o meglio " di aver adibito l'immobile ad abitazione principale " anche senza il trasferimento di residenza. Io credo che teoricamente sia possibile, ma dovrebbero essere evidenti i consumi di luce e gas. In modo da poter sostenere che, pur non avendo trasferito la residenza, il soggetto ha adibito in modo certo ed inconfutabile l'immobile a propria abitazione principale. Ma la questione, come spesso accade nei quesiti fiscali quando si entra nei casi " eccezionali " non è di facile risposta e si presta a diverse interpretazioni.

Ciao

Nel link da te citato vi è riportata la segunte dicitura:
A) - PLUSVALENZE SOGGETTE A TASSAZIONE:
Devono verificarsi, cumulativamente, tutte le seguenti condizioni:
1) - plusvalenze relative ad immobili acquistati a titolo oneroso o per donazione;
2) - gli immobili devono essere stati acquistati (o costruiti) da meno di cinque anni;
3) - non deve trattarsi di fabbricato abitativo adibito dal cedente, per la maggior parte
del periodo di possesso, ad abitazione principale propria o dei propri familiari.
Dimmi dovè la differenza tra quello che ho scritto e quello che è riportato nel link da te indicato ?
1.1. Cessioni di immobili acquistati da non più di cinque anni
Se l'immobile per la maggior parte del periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e la vendita è stato adibito ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare viene meno la presunzione di cessione posta in essere per finalità speculativa.
Pertanto la cessione non realizza plusvalenza tassabile a sensi dell'art. 67, comma primo, lett. b) del T.u.i.r.
L'unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata nella categoria catastale A, non assumendo alcun rilievo l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale.
Pertanto e per tale finalità l'unità immobiliare, oggetto di nuova costruzione o di ristrutturazione, può essere considerata idonea all'uso abitativo soltanto a decorrere dalla data di iscrizione nel catasto dei fabbricati.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, tenuto presente che la dimora abituale in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici deve essere provata sulla base di circostanze oggettive, quali, per es., l'intestazione delle utenze, l'effettivo utilizzo dei servizi connessi, le risultanze della corrispondenza.
(Cfr. Risoluzione 21 maggio 2007 n. 105/E - Risoluzione 30 maggio 2008 n. 218/E)

Questo è un link aggiornato alle leggi vigenti, se ti va leggilo.

http://www.notaioricciardi.it/UFFIC...OBILIARI TASSAZIONE SOSTITUTIVA (Trabace).pdf
 

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