totemmone

Nuovo Iscritto
Eh,anzitutto grazie per la rapida e cortese risposta, in effetti il "fumus boni iuris" ci sarebbe tutto...anche io pensavo di recarmi alla Agenzia delle Entrate, solo che prima di farlo gradirei avere qualche riferimento o "appiglio" normativo più concreto e relativo a fattispecie come la mia, magari qualche precedente simile sarebbe l'ideale...
comunque grazie!
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Io proverei con un interpello all'Agenzia delle Entrate, descrivendo e documentando il caso concreto. Naturalmente la risposta dellìAdE si applicherà solo al caso in questione e non ha validità generale. Puoi trovare notizie sull'istituto dell'interpello presso il sito stesso.
 

geppetta

Nuovo Iscritto
Sempre il canone indicato nel contratto, abbattuto di quanto indicato nel primo post, anche se non l'hai effettivamente percepito. Potrai eventualmente portare in deduzione i canoni non percepiti in una prossima dichiarazione dei redditi solo quando avrai ottenuto il provvedimento esecutivo di sfratto.


Come faccio a detrarli in denuncia? Anche perche' a me risulta che la data da cui non sei più tenuto a pagare su canoni non percepiti e' quella della convalida dello sfratto non importa da quanto tempo prima non siano stati pagati i canoni! Mi sfugge qualcosa?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Dalle istruzioni del modello Unico 2011:

Quadro RB (fabbricati).

Colonna 5 (canone di locazione).
"Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale."

Colonna 6 (casi particolari). Indicare uno dei seguenti codici:
"“4” se l’immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità
si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi."


E poi, nell'appendice alle istruzioni a Unico 2011 (pag. 90):

"Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti.
L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d’imposta che spetta, da indicare nel rigo CR8, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
- della rendita catastale degli immobili;
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante invece,non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2001, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2010."

Tutto chiaro ?
 

totemmone

Nuovo Iscritto
quindi leggo e interpreto bene che c'è solo un riferimento ai casi di canoni non percepiti e relativo procedimento di convalida di sfratto...? ...mentre nel caso di "conciliazioni" senza procedimento contenzioso (il mio), parrebbe proprio che devo pagare tutto anche senza aver in concreto percepito i canoni? :triste:
 

sergio 41

Membro Attivo
Proprietario Casa
Evidentemente in caso di "conciliazione" il Fisco presume che di siano incassati i canoni arretrati.
Se però il pagamento non è avvenuto io mi recherei agli uffici dell'Agenzia delle Entrate con il verbale di conciliazione.
Può darsi che..........:occhi_al_cielo:
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
quindi leggo e interpreto bene che c'è solo un riferimento ai casi di canoni non percepiti e relativo procedimento di convalida di sfratto...? ...mentre nel caso di "conciliazioni" senza procedimento contenzioso (il mio), parrebbe proprio che devo pagare tutto anche senza aver in concreto percepito i canoni? :triste:
Aspetta le istruzioni del nuovo modello: nel 2010 (Mod. 730/2011 - Unico 2011) non poteva farsi riferimento alla Conciliazione perchè non era ancora entrato in vigore questo nuovo istituto.
Ti auguro venga trattato.
 

totemmone

Nuovo Iscritto
Grazie anzitutto per le risposte ed i consigli, faccio una precisazione ulteriore che credo dovuta per non equivocare sulla mia fattispecie concreta:
volevo comunque specificare che nel mio caso concreto, essendo "ostaggio" del locatario moroso (che, senza entrare in ulteriori dettagli, non rilasciandomi l'immobile "giocava" sul danno ulteriore che mi avrebbe arrecato in termini economici e di tempo in caso di procedura di sfratto- perchè in pratica non aveva alcun bene patrimoniale su cui avrei potuto rivalermi in giudizio-) per rescindere il contratto e, soprattutto, riottenere la disponibilità immediata dell'immobile, siamo addivenuti ad un verbale di rilascio e conciliazione con una sorta di scrittura privata (su consiglio e poi controfirmato dai nostri avvocati) e non la vera e propria procedura di conciliazione di nuova introduzione.
Purtroppo, da parte lesa e nella piena ragione di fatto e di diritto, sono stato "costretto" in quanto come ben sappiamo, nel nostro ordinamento vige il principio della garanzia patrimoniale dei debiti, e quindi, chi si ritrova-come il mio affittuario- senza patrimonio, non ha nulla da perdere e questa posizione di forza di fatto insieme alle lentezze del sistema per ottenere non solo l'accertamento ma soprattutto "l'esecuzione" mi hanno portato a chiudere questa vicenda in questo modo.
Chiedo scusa se insieme alla precisazione vi ho rubato ulteriore tempo prezioso con questo mio sfogo, spero che il fisco non aggiunga ulteriore beffa al danno subito.
Saluti a tutti.
 

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